Sentenza del 30/09/2019 n. 24286 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR Toscana che aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendolo tempestivo grazie alla rimessione in termini. Il primo motivo riguardava la violazione dell'art. 153 c.p.c., poiché l'appello era stato proposto oltre il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. Il Comune sosteneva che la mancata comunicazione della sentenza al nuovo indirizzo del difensore non giustificasse la rimessione in termini. Il secondo motivo riguardava la validità dell'ingiunzione di pagamento e la necessità o meno che l'atto presupposto fosse definitivo, ma tale questione è stata ritenuta assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del Comune e ha ritenuto insussistenti i presupposti per la rimessione in termini. Ha precisato che il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, non dalla comunicazione del dispositivo, e che l'omessa o irregolare comunicazione di cancelleria non consente automaticamente di superare la decadenza. Il difensore ha il dovere professionale di verificare lo stato del procedimento quando non riceve comunicazioni. L'appello del contribuente è stato quindi dichiarato inammissibile; la sentenza della CTR è stata cassata e S.G. è stato condannato alle spese del giudizio di appello e di cassazione.
Norme richiamate
Art. 153 c.p.c.
La rimessione in termini richiede la dimostrazione di una decadenza non imputabile alla parte. Non è sufficiente invocare la mancata o irregolare comunicazione della sentenza quando il termine per impugnare decorre comunque dalla pubblicazione.
Art. 327 c.p.c.
termine lungo per le impugnazioni
Il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, indipendentemente dalla comunicazione del dispositivo alle parti.
Art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito
La comunicazione del dispositivo è un adempimento processuale distinto dalla pubblicazione della sentenza e la sua omissione non sposta, di per sé, la decorrenza del termine lungo per impugnare.
Art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere fondato su specifici motivi riconducibili ai vizi tassativamente previsti dalla norma; nel caso concreto, il primo motivo è stato esaminato e accolto, mentre il secondo è rimasto assorbito.
Cass. n. 17704 del 2010
La mancata comunicazione della sentenza da parte della cancelleria non impedisce la decorrenza del termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione e non determina, di per sé, un dubbio di legittimità costituzionale.
Cass. n. 5946 del 2017
Il difensore deve attivarsi e verificare lo stato del procedimento quando non riceve comunicazioni di cancelleria in una fase in cui ne era destinatario.
Massime di principio
- Il termine lungo per impugnare una sentenza decorre normalmente dalla sua pubblicazione mediante deposito in cancelleria, non dalla ricezione della comunicazione del dispositivo.
- La mancata ricezione della comunicazione di cancelleria non giustifica automaticamente la rimessione in termini: occorre provare un impedimento oggettivo, non imputabile alla parte o al difensore.
- Il difensore deve comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio professionale e verificare autonomamente lo stato delle cause, soprattutto quando non riceva comunicazioni attese.
- Un errore del difensore sulla decorrenza del termine o sull'efficacia della comunicazione non è normalmente considerato un errore incolpevole idoneo a ottenere la rimessione in termini.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per tardività, il giudice può non esaminare le questioni di merito, che restano assorbite.
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