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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7424/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lombardia (n.995/2015) pronunciata nel giudizio di ottemperanza: i ricorrenti chiedevano l'esecuzione di precedenti sentenze (tra cui n.390/36/00 e n.289/63/10) per ottenere rimborsi/imputazioni d'imposta. Contestavano che la CTR avesse deviato dal contenuto dei giudicati, trasformando in soccombenti i vincitori nei precedenti gradi, omettendo di disporre gli atti necessari all'ottemperanza, non avendo esaminato documenti decisivi e avendo pronunciato una presunta nuova decisione di merito; denunciavano inoltre plurime violazioni di norme di diritto sostanziale e processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per carenza del requisito di specificità ex art.366 n.4 c.p.c. (censure oscure, confuse e non dirette sulla decisione). È stato richiamato il limite del giudizio di ottemperanza (art.70 d.lgs.546/92) secondo cui il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione delle norme del procedimento (seppure con possibile sindacato sugli "error in procedendo" relativi all'interpretazione/integrazione del dictum). Il terzo motivo è stato invece esaminato e rigettato nel merito: non è sussistente la nullità dedotta per il fatto che la CTR avrebbe deciso senza il fascicolo di causa e il mancato esame del "documento 6" non è stato dimostrato decisivo ai fini di una diversa decisione. Non sono state disposte pronunce sulle spese processuali (le amministrazioni sono rimaste intimate); la Corte ha rilevato sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002 (versamento a carico del ricorrente).

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    contro tali sentenze "è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento"

    Il giudizio di cassazione sulle sentenze di ottemperanza è limitato alle violazioni delle norme sul procedimento; tuttavia la giurisprudenza ammette anche il sindacato degli "error in procedendo" connessi all'omesso o difettoso esercizio del potere di interpretare/integrare il dictum del giudicato

  • art. 366, n.4 c.p.c.

    Prescrive che il ricorso per cassazione contenga, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione: la carenza di specificità/ chiarezza comporta l'inammissibilità del ricorso

  • art. 360 c.p.c. (co.1, nn. 3,4,5) e art. 360‑bis c.p.c.

    Determinano i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto, vizio di motivazione, violazione delle norme sul procedimento). Sono richiamati come possibile fondamento di doglianze ma le censure devono essere concrete e circostanziate

  • art. 13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002

    Prevede l'obbligo di versamento a carico del ricorrente in determinati casi; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della norma

  • art. 111 e art. 24 Cost.

    Articoli costituzionali invocati (diritto al giusto processo e tutela giurisdizionale), ma le censure mosse dai ricorrenti non sono state ritenute specifiche né idonee a far prevalere la domanda di cassazione

  • Giurisprudenza della Cassazione (principio sul mancato esame di documenti)

    Il mancato esame di un documento può costituire motivo di cassazione solo se il documento avrebbe certamente determinato una decisione diversa; la parte deve indicare perché il documento è decisivo

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso sentenze emesse in giudizio di ottemperanza è limitato: occorre denunciare violazioni procedurali o errori in procedendo e non riaprire il merito del giudicato.
  • I motivi di cassazione devono essere chiari, specifici e corredati delle ragioni per cui una censura sarebbe idonea a determinare la cassazione (art.366 c.p.c.); l'ampia elencazione di norme senza collegamento logico ai fatti porta all'inammissibilità.
  • L'omesso esame di un documento da parte del giudice di merito costituisce motivo di cassazione solo se il documento, con certezza e non con mera probabilità, avrebbe determinato una decisione diversa; la parte deve spiegare puntualmente questa decisività.
  • Il giudice dell'ottemperanza non può attribuire alle parti diritti nuovi rispetto a quelli già sanciti dal giudicato, ma solo precisare e rendere esecutivi gli obblighi derivanti dalla decisione passata in giudicato.
  • Per ottenere l'esecuzione di sentenze tributarie è fondamentale allegare e dimostrare in modo concreto i calcoli, i periodi di prescrizione/rimborso e la correlazione tra le somme richieste e le pronunce già passate in giudicato; deduzioni generiche o contraddittorie vanno incontro a rigetto o inammissibilità.

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