Cassazione Civile, Sentenza n. 7424/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lombardia (n.995/2015) pronunciata nel giudizio di ottemperanza: i ricorrenti chiedevano l'esecuzione di precedenti sentenze (tra cui n.390/36/00 e n.289/63/10) per ottenere rimborsi/imputazioni d'imposta. Contestavano che la CTR avesse deviato dal contenuto dei giudicati, trasformando in soccombenti i vincitori nei precedenti gradi, omettendo di disporre gli atti necessari all'ottemperanza, non avendo esaminato documenti decisivi e avendo pronunciato una presunta nuova decisione di merito; denunciavano inoltre plurime violazioni di norme di diritto sostanziale e processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per carenza del requisito di specificità ex art.366 n.4 c.p.c. (censure oscure, confuse e non dirette sulla decisione). È stato richiamato il limite del giudizio di ottemperanza (art.70 d.lgs.546/92) secondo cui il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione delle norme del procedimento (seppure con possibile sindacato sugli "error in procedendo" relativi all'interpretazione/integrazione del dictum). Il terzo motivo è stato invece esaminato e rigettato nel merito: non è sussistente la nullità dedotta per il fatto che la CTR avrebbe deciso senza il fascicolo di causa e il mancato esame del "documento 6" non è stato dimostrato decisivo ai fini di una diversa decisione. Non sono state disposte pronunce sulle spese processuali (le amministrazioni sono rimaste intimate); la Corte ha rilevato sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002 (versamento a carico del ricorrente).
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 546/1992
contro tali sentenze "è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento"
Il giudizio di cassazione sulle sentenze di ottemperanza è limitato alle violazioni delle norme sul procedimento; tuttavia la giurisprudenza ammette anche il sindacato degli "error in procedendo" connessi all'omesso o difettoso esercizio del potere di interpretare/integrare il dictum del giudicato
art. 366, n.4 c.p.c.
Prescrive che il ricorso per cassazione contenga, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione: la carenza di specificità/ chiarezza comporta l'inammissibilità del ricorso
art. 360 c.p.c. (co.1, nn. 3,4,5) e art. 360‑bis c.p.c.
Determinano i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto, vizio di motivazione, violazione delle norme sul procedimento). Sono richiamati come possibile fondamento di doglianze ma le censure devono essere concrete e circostanziate
art. 13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002
Prevede l'obbligo di versamento a carico del ricorrente in determinati casi; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della norma
art. 111 e art. 24 Cost.
Articoli costituzionali invocati (diritto al giusto processo e tutela giurisdizionale), ma le censure mosse dai ricorrenti non sono state ritenute specifiche né idonee a far prevalere la domanda di cassazione
Giurisprudenza della Cassazione (principio sul mancato esame di documenti)
Il mancato esame di un documento può costituire motivo di cassazione solo se il documento avrebbe certamente determinato una decisione diversa; la parte deve indicare perché il documento è decisivo
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso sentenze emesse in giudizio di ottemperanza è limitato: occorre denunciare violazioni procedurali o errori in procedendo e non riaprire il merito del giudicato.
- I motivi di cassazione devono essere chiari, specifici e corredati delle ragioni per cui una censura sarebbe idonea a determinare la cassazione (art.366 c.p.c.); l'ampia elencazione di norme senza collegamento logico ai fatti porta all'inammissibilità.
- L'omesso esame di un documento da parte del giudice di merito costituisce motivo di cassazione solo se il documento, con certezza e non con mera probabilità, avrebbe determinato una decisione diversa; la parte deve spiegare puntualmente questa decisività.
- Il giudice dell'ottemperanza non può attribuire alle parti diritti nuovi rispetto a quelli già sanciti dal giudicato, ma solo precisare e rendere esecutivi gli obblighi derivanti dalla decisione passata in giudicato.
- Per ottenere l'esecuzione di sentenze tributarie è fondamentale allegare e dimostrare in modo concreto i calcoli, i periodi di prescrizione/rimborso e la correlazione tra le somme richieste e le pronunce già passate in giudicato; deduzioni generiche o contraddittorie vanno incontro a rigetto o inammissibilità.
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