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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05141/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma della condanna (art. 110 c.p. e art. 12, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998). Costandache ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (stato di incensuratezza, giovane età, ruolo marginale) e per la quantificazione della pena (presunta contraddittorietà nell'uso dello stesso argomento). Soroiu ha censurato l'identificazione del ricorrente nel soggetto indicato come "Mario" (contestando l'attendibilità delle dichiarazioni di Ilie Viorel e la consistenza delle prove: dichiarazioni dei trasportati, contatti neutrali, contenuto intercettazioni) e ha impugnato il diniego delle attenuanti generiche fondato sulla sola assenza di elementi positivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha rigettato le impugnazioni. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse fornito motivazione congrua e coerente che integra quella di primo grado, illustrando i motivi del diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p. Quanto a Costandache, la Corte ha valorizzato il ruolo attivo (contatti, consegna autovettura, monitoraggio telefonico, rapporti con l'organizzatore, recarsi a Budapest dopo l'arresto di Ilie) come elemento determinante per escludere le attenuanti generiche. Quanto a Soroiu, la Corte ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni, i contatti telefonici, le intercettazioni e i riferimenti all'autista abituale per confermare l'identificazione e il ruolo organizzativo. La Corte ha altresì ricordato il principio per cui la sussistenza delle circostanze attenuanti è giudizio di fatto e la loro esclusione può fondarsi su una sola ragione preponderante; tale valutazione non è sindacabile in Cassazione salvo vizi di motivazione formale o contraddittorietà.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: la pronuncia conferma la condanna per concorso nell'illecito.

  • art. 12, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998

    art. 12, comma 3-bis, d.lgs. 286 del 1998

    Norma relativa all'agevolazione dell'ingresso/permamenza di cittadini stranieri: il fatto è stato qualificato sotto questa normativa in combinato con il concorso di persone.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena e potere discrezionale del giudice di merito: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale abbia correttamente e sufficientemente applicato i criteri di proporzionalità e individualizzazione della pena.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che la loro sussistenza è questione di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata su ragioni preponderanti, anche se basata su un solo dato negativo, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, RV 242419

    Principi consolidati: la Cassazione non può riesaminare la valutazione di fatto o la congruità della pena compiuta dal giudice di merito salvo vizi motivazionali; il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile solo se la motivazione è incongrua o contraddittoria.

Massime di principio

  • La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è valutazione di fatto del giudice di merito e può essere esclusa anche sulla base di un unico elemento negativo ritenuto preponderante; la Cassazione non sostituisce tale valutazione salvo vizi di motivazione.
  • Per la determinazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.) il giudice di merito ha ampio margine discrezionale: la motivazione deve solo essere congrua e coerente rispetto ai criteri di proporzionalità e individualizzazione, e non è oggetto di riedizione in sede di legittimità se corretta.
  • L'identificazione di un imputato come partecipante a un'organizzazione illecita può fondarsi su un quadro probatorio composito (dichiarazioni di collaboratori/testimoni, contatti telefonici, intercettazioni, riferimenti a mezzi e ruoli ripetuti): la loro valutazione combinata può essere ritenuta sufficiente per la conferma della condanna.
  • Le censure che chiedono una rivalutazione della gravità della pena o della valutazione probatoria in termini sostanziali sono, di regola, inammissibili in Cassazione se mirano a riformare la valutazione di merito priva di vizi logico-giuridici evidenti.
  • Per contestare efficacemente in Cassazione il diniego delle attenuanti o l'identificazione dell'imputato occorre dimostrare specifici vizi della motivazione (contraddizioni, lacune significative, mancata considerazione di elementi decisivi) e non limitarsi a riproporre argomentazioni alternative già valutate dal giudice.
  • La mancanza di "elementi positivi" a sostegno della personalità o della condotta del reo può legittimare il diniego delle attenuanti generiche se tale giudizio è adeguatamente motivato dal giudice di merito.

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