Sentenza del 21/12/2015 n. 1428 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta valore aggiunto - Violazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità del regime IVA del margine a beni acquistati da un operatore comunitario e successivamente rivenduti in un altro Stato membro. Presupposto indispensabile del regime è che l'IVA assolta a monte dal cedente non sia stata detratta. Quando l'Amministrazione disconosce, sulla base di elementi oggettivi, l'attendibilità della fattura o delle indicazioni in essa contenute, spetta al contribuente-cessionario dimostrare concretamente la sussistenza dei presupposti del regime agevolato, inclusa la mancata detrazione dell'IVA da parte del cedente.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione è stata ritenuta fondata quanto all'onere probatorio: il contribuente non può limitarsi a fare affidamento sulle risultanze formali della fattura, ma deve verificare la regolarità sostanziale dell'operazione e provare la mancata detrazione dell'IVA a monte. Tale obbligo di diligenza va valutato anche in relazione alla professionalità dell'operatore, alla sua conoscenza del settore e ai documenti disponibili. Il regime del margine, in quanto deroga al sistema ordinario IVA, non si applica in assenza di prova dei suoi presupposti.
Norme richiamate
Regime IVA del margine
Costituisce condizione indefettibile di applicabilità del regime del margine l'indeducibilità dell'IVA versata "a monte" dal cedente-operatore comunitario.
Il regime è applicabile solo se l'IVA assolta dal cedente sul precedente acquisto non è stata detratta. La mancata detrazione rappresenta un presupposto sostanziale, non meramente formale.
Principio di vicinanza della prova
L'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto [...] incombe al contribuente-cessionario.
La prova è posta a carico del soggetto che, per la propria posizione contrattuale e professionale, è maggiormente in grado di conoscere e documentare i fatti rilevanti dell'operazione.
Dovere di diligenza professionale
Il cessionario è tenuto a verificare preventivamente la regolarità sostanziale dell'operazione, nei limiti imposti dal dovere di agire con la diligenza richiesta in base alle concrete circostanze.
Un operatore professionale, soprattutto se attivo nel settore interessato, deve effettuare controlli sostanziali sull'operazione e non può invocare automaticamente la propria buona fede sulla base della sola fattura.
Massime di principio
- I regimi IVA derogatori o agevolati richiedono la prova concreta di tutti i presupposti sostanziali; la sola correttezza formale della fattura non è sufficiente.
- Quando l'Amministrazione presenta elementi oggettivi che mettono in dubbio l'attendibilità della documentazione, l'onere della prova si sposta sul contribuente che intende applicare il regime speciale.
- Il cessionario deve svolgere controlli proporzionati alla natura dell'operazione, al proprio livello di professionalità e agli elementi anomali disponibili.
- La mancata verifica della regolarità sostanziale dell'operazione può comportare il disconoscimento del regime del margine e il recupero dell'IVA ordinaria.
- La buona fede del contribuente non è automaticamente riconosciuta quando egli disponeva, o avrebbe dovuto disporre usando l'ordinaria diligenza professionale, di strumenti per individuare le irregolarità.
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