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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31777 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 17173/2018, sostenendo che la Corte fosse incorsa in un errore di fatto percettivo per non avere considerato, secondo quanto riferito dalla ricorrente, l'esistenza di una sentenza penale definitiva di assoluzione dei rappresentanti della società e una precedente sentenza della Cassazione relativa ad altre annualità. Tali circostanze avrebbero potuto incidere sulla deducibilità dei costi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti. La ricorrente chiedeva quindi di riconoscere il giudicato e di rinviare la causa al giudice di merito.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che l'asserita sentenza assolutoria e il precedente giudicato non risultavano dal verbale di causa, dagli atti o dai documenti esaminati nel giudizio di cassazione. Inoltre, l'omesso rilievo di un giudicato esterno costituisce normalmente un errore di valutazione o interpretazione, non un errore percettivo revocatorio. La revocazione delle sentenze della Cassazione per contrasto tra giudicati, ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c., è comunque inammissibile. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 2.500 euro per spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stata dichiarata soggetta al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    La revocazione è possibile solo quando la decisione sia fondata su una mera svista percettiva relativa a un fatto materiale, decisivo, incontestato e risultante dagli atti, non quando si contesta una valutazione giuridica o processuale.

  • Artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa entro limiti specifici e non comprende l'ipotesi di revocazione per contrasto tra giudicati prevista dall'art. 395, n. 5, c.p.c.

  • Art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'ipotesi di revocazione per contrasto tra giudicati non è applicabile alle sentenze della Corte di cassazione.

  • Art. 8, comma 1, D.L. n. 16/2012, convertito nella L. n. 44/2012

    La norma, come richiamata nella sentenza, consente in determinate condizioni la deduzione dei costi collegati a operazioni soggettivamente inesistenti, in particolare quando intervenga una sentenza penale definitiva di assoluzione o di non luogo a procedere; in assenza di tale presupposto, i costi non sono deducibili, ferma la possibilità di chiedere il rimborso se l'assoluzione sopravviene.

  • Art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993

    È richiamato in relazione alla disciplina della deducibilità dei costi connessi a operazioni soggettivamente inesistenti e agli effetti della sentenza penale assolutoria.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio davanti alla Corte di cassazione deve essere una svista percettiva su un fatto materiale chiaramente risultante dagli atti e non una diversa interpretazione delle prove, delle conclusioni delle parti o delle norme applicabili.
  • Chi invoca un giudicato esterno deve allegarlo e documentarlo tempestivamente nel giudizio di cassazione, evidenziando specificamente dove è stato dedotto e perché è decisivo; il semplice richiamo orale o non risultante dal verbale può non essere sufficiente.
  • L'omesso esame di un giudicato esterno non integra automaticamente errore revocatorio: normalmente è considerato un vizio di valutazione, salvo che sia stata specificamente dedotta una questione documentata e interna al giudizio di cassazione, poi totalmente pretermessa.
  • La revocazione non può essere utilizzata come mezzo per ottenere una nuova valutazione del merito o per correggere un eventuale errore interpretativo della Corte.
  • Per sostenere la deducibilità fiscale di costi collegati a operazioni soggettivamente inesistenti è essenziale verificare la disciplina applicabile all'annualità interessata e documentare l'eventuale sentenza penale definitiva di assoluzione o di non luogo a procedere, oltre ai suoi effetti fiscali.
  • La proposizione di una revocazione priva dei requisiti formali e sostanziali può comportare l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.

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