Ordinanza n. 956/2026 - Latina, Sezione 2
per l’accesso ai seguenti atti e documenti: - 1. Relativamente alle docenti inserite nelle graduatorie della Provincia di Frosinone per gli a.s. 2024/25 e 2025/26 De Cristofaro Martina (Convitto Arpino), Lemma Gessica (Convitto Anagni), Parisi Anna (Convitto Fiuggi e Anagni) -68 punti: 1. Copia delle domande di inserimento in GPS seconda fascia 2. Copia dei titoli di servizio e di accesso presentati 3. Copia della convalida dei titoli e servizi 4. Copia dei contratti stipulati per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 5. Copia dei titoli di servizio valutati ai fini del punteggio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento tacito di diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativi alle posizioni in graduatoria e ai contratti di tre docenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento tacito formatosi sull'istanza di accesso avente a oggetto domande di inserimento in GPS di seconda fascia, titoli di accesso e di servizio, convalide, contratti stipulati per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 e titoli valutati ai fini del punteggio, relativamente a tre docenti inserite nelle graduatorie della provincia di Frosinone. Ha chiesto di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti potenzialmente pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, individuati nei docenti collocati nelle graduatorie GPS del personale educativo per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 che potrebbero essere scavalcati in caso di modifica del punteggio attribuito alla ricorrente. Il TAR ha rilevato che la stessa ricorrente aveva individuato specificamente le tre docenti cui si riferivano i documenti richiesti e aveva prospettato che l'eventuale erroneità della valutazione dei titoli o della stipula dei contratti in loro favore avrebbe potuto arrecarle un danno.
La decisione
Il TAR ha negato l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami. Ha ritenuto che le tre docenti cui si riferisce l'istanza di accesso rivestano certamente la qualità di controinteressate rispetto all'impugnazione del provvedimento tacito, poiché l'eventuale esibizione dei documenti potrebbe condurre a contestare la correttezza della valutazione dei loro titoli o dei contratti stipulati in loro favore, con possibile pregiudizio delle relative posizioni. Poiché il ricorso non era stato notificato ad alcuna delle controinteressate individuate, non poteva essere ordinata l'integrazione del contraddittorio né autorizzata la notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 2, e 49 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Considerato che ai sensi dell’art. 41 comma 2 cod. proc. amm. il ricorso rivolto all’annullamento di un provvedimento amministrativo - anche quando lo stesso si sia formato in seguito al silenzio della Pubblica Amministrazione - deve essere notificato, a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati individuato nell’atto o, comunque, individuabile;
Il ricorso contro un provvedimento amministrativo, compreso quello formatosi per silenzio, deve essere notificato ad almeno un controinteressato individuato o individuabile; in mancanza, non può essere disposta l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
Considerato altresì che ai sensi dell’art. 49 co. proc. amm. l’integrazione del contraddittorio è ordinata quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati;
L'integrazione del contraddittorio presuppone che il ricorso sia stato già proposto nei confronti di almeno uno dei controinteressati; se nessun controinteressato è stato evocato in giudizio, l'integrazione non può essere ordinata.
Massime di principio
- Nel giudizio di annullamento, anche quando l'atto impugnato si sia formato per silenzio, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati individuati o comunque individuabili nell'atto o nella situazione controversa.
- L'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a. presuppone che il ricorso sia stato notificato almeno a uno dei controinteressati; se nessuno dei controinteressati individuati è stato evocato, non può essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami come modalità di integrazione del contraddittorio.
- Sono controinteressati, nel giudizio relativo all'accesso a documenti riguardanti specifiche posizioni individuali in graduatoria, i soggetti cui si riferiscono i documenti quando l'eventuale esibizione possa incidere sulla valutazione dei loro titoli, sui contratti ottenuti o sulla permanenza della loro posizione di vantaggio.
Come è indicizzato
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