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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16306/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per detenzione ai fini di cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990): sequestro di hashish con principio attivo pari a gr. 40,873 (corrispondente a 1639 dosi medie) e cocaina gr. 4,6652 (27 dosi). La difesa ha dedotto: nullità della sentenza per mancata traduzione dell'imputata detenuta (art. 601 cod. proc. pen.), configurabilità di mera connivenza non punibile (assenza di contributo attivo), riconoscimento della fattispecie meno grave di cui all'art. 73, comma 5 (cd. piccolo spaccio), censura per l'applicazione della recidiva e richiesta di riconoscimento della continuazione con precedenti sentenze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo di nullità collegato alla mancata traduzione perché il processo d'appello era trattato con rito cartolare e non era stata tempestivamente chiesta la partecipazione in presenza, richiamando l'art. 598-bis cod. proc. pen. Il motivo basato sulla connivenza è stato giudicato inammissibile o privo di specificità, essendo la motivazione della Corte territoriale congrua: elementi fattuali quali confezionamento in bustine, bilancino di precisione, coltelli intrisi, trituratore, schede bancomat con tracce e rinvenimento frazionato sono stati ritenuti indicatori di destinazione alla cessione e di un contributo causale dell'imputata (anche per occultamento/custodia). La qualificazione come piccolo spaccio (art. 73, comma 5) è stata esclusa perché la pluralità e la diversità delle sostanze e gli indici fattuali indicano capacità di rifornire consumatori diversi; il motivo è manifestamente infondato. La censura sulla recidiva è stata considerata generica e inammissibile; la richiesta di continuazione è stata respinta per mancata produzione delle copie delle sentenze pregresse e per tardività/insufficienza di allegazione. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Comma 1: delitto di detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente tale fattispecie per le quantità e gli indici di destinazione. Comma 5: disciplina la fattispecie meno grave (piccolo spaccio); la Corte ha escluso la sua applicabilità alla luce della pluralità delle sostanze e degli indici di commercialità.

  • codice penale, art. 110

    Regola il concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che l'occultamento/custodia effettuata dall'imputata costituisse un contributo causale integrativo del concorso di reato.

  • codice penale, art. 69

    art. 69, quarto comma, cod. pen.

    Disciplina il bilinguismo di attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto che non potesse valutarsi una prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti quando la legge o la ricorrenza di recidiva lo ostano.

  • codice di procedura penale, art. 598-bis

    art. 598-bis cod. proc. pen.

    Regola la trattazione cartolare dell'appello e la richiesta di partecipazione in presenza dell'imputato; la mancata tempestiva richiesta di partecipazione impedisce di invocare la nullità per mancata traduzione.

  • codice di procedura penale, art. 601

    Norma richiamata dalla difesa per dedotta nullità processuale; la Corte ha rigettato la doglianza in presenza del rito cartolare e della mancata richiesta di partecipazione in presenza.

  • codice di procedura penale, art. 420-ter

    art. 420-ter cod. proc. pen.

    Norma sul legittimo impedimento a comparire dell'imputato; la Corte ha precisato che non trova applicazione nel giudizio d'appello cartolare non partecipato per mancata richiesta.

  • codice di procedura penale, art. 581

    Regole sulla motivazione della sentenza di appello e sui motivi inammissibili; la Corte ha usato la norma per dichiarare inammissibili le doglianze generiche relative alla recidiva.

  • disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 186

    art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma applicabile alla fase esecutiva per indicare gli estremi delle sentenze; la Corte ha affermato che in fase di cognizione l'imputato deve produrre copia delle sentenze per chiedere la continuazione.

  • codice penale, art. 159

    art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.

    Riguarda la sospensione dei termini di prescrizione; citata nel ragionamento sulla impropria estensione dell'art. 186 alle fasi di cognizione e sul rischio di allungamento dei tempi processuali.

Massime di principio

  • In procedimenti d'appello trattati con rito cartolare, l'imputato non può poi invocare nullità per mancata traduzione se non è stata tempestivamente richiesta la partecipazione in presenza ai sensi dell'art. 598-bis; quindi la difesa deve chiedere espressamente la trattazione con partecipazione in presenza se intende quella modalità.
  • La distinzione tra uso personale e detenzione ai fini di spaccio si fonda non solo sul dato quantitativo ma anche su indici fattuali (confezionamento in dosi, bilancini, strumenti per il frazionamento, modalità di rinvenimento, presenza di schede o strumenti finanziari riconducibili all'attività): tali elementi possono integrare la prova della destinazione alla cessione.
  • La mera conoscenza del possesso di droga da parte di un terzo (connivenza passiva) non esclude automaticamente la responsabilità se emergono comportamenti di occultamento, custodia o controllo della sostanza che costituiscono un contributo causale al reato.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati in precedenza è necessario produrre copia delle sentenze pregresse; la sola indicazione degli estremi è insufficiente in sede di cognizione.
  • Le doglianze generiche o la mera ripetizione delle stesse argomentazioni già respinte in grado di merito sono ad alto rischio di inammissibilità in Cassazione: il ricorso deve porre criticità specifiche e confrontarsi con la motivazione della corte territoriale.
  • L'applicazione della fattispecie attenuata (piccolo spaccio) richiede una valutazione complessiva e motivata degli elementi di fatto; la presenza di più tipologie di sostanza e indici di commercialità tende a escludere l'inquadramento nella fattispecie meno grave.

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