Sentenza del 14/10/2019 n. 5727 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Operazioni oggettivamente inesistenti - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che, una volta contestata dall'Ufficio l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, l'onere della prova grava sul contribuente. La documentazione normalmente necessaria consiste nelle fatture e nel registro IVA. In assenza di tale prova, la contestazione dell'Amministrazione può essere confermata. È possibile una deroga soltanto se il contribuente prova l'impossibilità incolpevole di produrre i documenti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la contestazione, da parte dell'Ufficio, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture. In tale situazione, il contribuente deve dimostrare l'effettività delle operazioni e il proprio diritto alla detrazione IVA, producendo le fatture e il registro IVA nel quale esse devono essere annotate. L'unica deroga, peraltro parziale, è ammessa quando il contribuente dimostri di essere stato incolpevolmente impossibilitato a produrre tale documentazione.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e seguenti
Le disposizioni disciplinano il diritto alla detrazione dell'IVA e i relativi presupposti documentali e contabili. Nel caso di contestazione dell'inesistenza oggettiva delle operazioni, il contribuente deve dimostrare l'effettività delle operazioni e la correttezza della detrazione.
Cassazione, sentenza n. 9611/2017
È richiamato il principio secondo cui, in caso di contestazione dell'inesistenza oggettiva delle operazioni, l'onere probatorio ricade sul contribuente, salvo l'incolpevole impossibilità di produrre la documentazione richiesta.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta che le operazioni fatturate non siano mai state realmente effettuate, il contribuente deve fornire una prova concreta dell'effettività delle operazioni.
- La mera esistenza della fattura non è necessariamente sufficiente: è normalmente necessario produrre anche le registrazioni contabili e, se occorre, ulteriori elementi coerenti con la reale esecuzione dell'operazione.
- Il contribuente deve conservare e presentare la documentazione fiscale richiesta; l'impossibilità di produrla può attenuare l'onere probatorio solo se è effettivamente incolpevole e adeguatamente dimostrata.
- In una situazione analoga, è opportuno documentare sia il rapporto contrattuale sia l'esecuzione concreta della prestazione o la consegna dei beni, oltre alla regolare contabilizzazione e ai pagamenti.
- La regola riguarda specificamente la contestazione dell'inesistenza oggettiva dell'operazione e non implica automaticamente che ogni irregolarità formale dimostri l'inesistenza della prestazione.
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