Regolamento (UE) 2022/2402
Regolamento delegato (UE) 2022/2402 della Commissione del 16 agosto 2022 recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2017/1018 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene come atto di rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2017/1018, adottato in attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II). La correzione riguarda il contenuto dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera g), punto iii), chiarendo la formulazione sulle disposizioni interne per i controlli sul personale. L’atto ha efficacia generale, è direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2017/1018, con correzione della formulazione relativa alle disposizioni interne per i controlli sul personale.
Ambito di applicazione
Si applica alle versioni linguistiche bulgara, ceca, croata, danese, estone, greca, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2017/1018. La rettifica incide sul contenuto dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera g), punto iii), relativo alle informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi nell’ambito della disciplina MiFID II. Non modifica le altre versioni linguistiche.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2017/1018
Il regolamento delegato (UE) 2022/2402 della Commissione è un atto di rettifica limitato a correggere un errore presente in alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2017/1018, adottato nell’ambito della direttiva 2014/65/UE (MiFID II). La correzione non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma chiarisce la formulazione di una disposizione relativa alle informazioni che imprese di investimento, gestori del mercato ed enti creditizi devono comunicare.
Finalità della rettifica
Dai considerando emerge che le versioni bulgara, ceca, croata, danese, estone, greca, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2017/1018 contenevano un errore all’articolo 6, paragrafo 2, lettera g), punto iii), in relazione alla specifica informazione da comunicare. La Commissione dispone quindi una rettifica per allineare tali versioni al contenuto corretto.
Modifica introdotta
L’articolo 1 sostituisce il punto iii) dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera g), con la seguente formulazione: "disposizioni interne per i controlli sul personale, che comprendano i controlli sulle negoziazioni personali". Il focus della norma resta dunque sui presidi interni dell’operatore, con particolare attenzione ai controlli sulle operazioni personali del personale.
Ambito soggettivo e linguistico
La rettifica opera solo sulle versioni linguistiche espressamente elencate nel regolamento. Non si tratta di una modifica del regime sostanziale per tutti gli operatori del mercato, ma di un intervento di correzione redazionale destinato a garantire coerenza interpretativa tra le diverse lingue ufficiali.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usualmente previsto per i regolamenti dell’Unione, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica della formulazione all’articolo 6, paragrafo 2, lettera g), punto iii)
Il punto iii) è sostituito dalla seguente formulazione: "disposizioni interne per i controlli sul personale, che comprendano i controlli sulle negoziazioni personali". La correzione si applica alle specifiche versioni linguistiche elencate nel preambolo e mira a sanare un errore presente nel testo di tali lingue.
Ambito delle versioni linguistiche interessate
La rettifica riguarda le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, greca, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2017/1018. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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