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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-330/23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2024. — Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV contro Aldi Süd Dienstleistungs-SE & Co. OHG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Indicazione dei prezzi dei prodotti – Direttiva 98/6/CE – Articolo 6 bis – Annunci di riduzione di prezzo – Presupposti – Nozione di “prezzo precedente” – Obbligo di determinare la riduzione di prezzo annunciata sulla base del prezzo precedente. — Causa C-330/23

Giurisprudenza europea62023CJ0330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che le riduzioni di prezzo pubblicizzate ai consumatori devono essere realmente fondate sul "prezzo precedente" definito dalla direttiva 98/6. Non basta richiamare quel prezzo in modo formale o usare espressioni come "prezzo sensazionale" se lo sconto non è calcolato sul prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti. La decisione rafforza la trasparenza delle promozioni e impedisce riduzioni fittizie.

Indicazione delle riduzioni di prezzo: l'annuncio in percentuale o con diciture promozionali deve basarsi sul "prezzo precedente" di cui all'articolo 6 bis della direttiva 98/6, non potendo usare un prezzo diverso o artificioso.

La questione giuridica

Se l'articolo 6 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/6 debba essere interpretato nel senso che: 1) una percentuale indicata in un annuncio di riduzione di prezzo può riferirsi solo al "prezzo precedente" definito al paragrafo 2; 2) le diciture o parti grafiche promozionali che sottolineano la convenienza dell'offerta, come "prezzo sensazionale", devono anch'esse riferirsi al medesimo "prezzo precedente" quando sono usate in un annuncio di riduzione.

Principio di diritto

L'articolo 6 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/6 impone che ogni riduzione di prezzo annunciata al consumatore, sia essa espressa in percentuale sia presentata con formule promozionali che ne esaltano il vantaggio, sia effettivamente calcolata sul "prezzo precedente", cioè sul prezzo più basso praticato dal professionista nei 30 giorni precedenti; non è sufficiente indicare quel prezzo come semplice riferimento se la riduzione non è realmente determinata su di esso. Una comunicazione che presenti come scontato un prezzo uguale o superiore al "prezzo precedente" non è conforme alla direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 98/6/CE
  • Articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE
  • Articolo 1 della direttiva 98/6/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/6/CE
  • Direttiva (UE) 2019/2161
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 169 TFUE
  • Articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Indicazione delle riduzioni di prezzo e nozione di "prezzo precedente"

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Landgericht Düsseldorf, riguarda l'interpretazione dell'articolo 6 bis della direttiva 98/6, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161, in materia di annunci di riduzione di prezzo. La controversia oppone un'associazione di consumatori a un operatore della grande distribuzione che pubblicizzava offerte con percentuali di sconto e diciture promozionali.

Fatti e procedimento principale

Aldi diffondeva volantini settimanali con offerte su prodotti alimentari, nei quali comparivano più indicazioni di prezzo: un prezzo in evidenza, un prezzo sbarrato e, sotto, il riferimento al "ultimo prezzo di vendita" o al "prezzo più basso degli ultimi 30 giorni". L'associazione di consumatori ha ritenuto che tali comunicazioni potessero indurre in errore, perché la percentuale di riduzione e le espressioni promozionali non sarebbero state calcolate sul prezzo richiesto dall'articolo 6 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/6.

Questioni pregiudiziali

Il giudice tedesco ha chiesto se:

  • una percentuale indicata in un annuncio di riduzione possa riferirsi solo al "prezzo precedente" ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 2;
  • diciture promozionali come "prezzo sensazionale", quando inserite in un annuncio di sconto, debbano anch'esse riferirsi al medesimo "prezzo precedente".

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • la direttiva 98/6/CE, in particolare gli articoli 1, 4, paragrafo 1, e 6 bis, paragrafi 1 e 2;
  • la direttiva (UE) 2019/2161, che ha introdotto l'articolo 6 bis;
  • la direttiva 2005/29/CE, soprattutto l'articolo 3, paragrafi 1 e 4, per chiarire il rapporto tra disciplina speciale e disciplina generale sulle pratiche commerciali sleali;
  • l'articolo 169 TFUE e l'articolo 38 della Carta, richiamati nel contesto dell'obiettivo di elevata protezione dei consumatori.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il testo dell'articolo 6 bis, preso isolatamente, non chiarisce espressamente se la riduzione debba essere calcolata sul "prezzo precedente"; tuttavia, il termine "riduzione" implica normalmente una diminuzione rispetto a un prezzo realmente praticato in precedenza. L'interpretazione letterale va letta alla luce degli obiettivi della direttiva 98/6: tutela dei consumatori, trasparenza delle informazioni e agevolazione del raffronto dei prezzi.

La Corte sottolinea inoltre la finalità specifica dell'articolo 6 bis: evitare pratiche di manipolazione del prezzo, come l'aumento artificioso del prezzo prima dell'annuncio di uno sconto per presentare una riduzione fasulla. Se fosse consentito usare il "prezzo precedente" solo come riferimento formale e non come base effettiva di calcolo, la norma perderebbe efficacia e i consumatori potrebbero essere indotti in errore.

Di conseguenza, quando un professionista annuncia una riduzione con una percentuale o con una formula pubblicitaria che enfatizza la convenienza del prezzo, la riduzione deve essere davvero calcolata sul "prezzo precedente" definito dal paragrafo 2 dell'articolo 6 bis, cioè sul prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti.

Rapporto con la direttiva 2005/29

La Corte precisa che, poiché l'articolo 6 bis disciplina in modo specifico l'indicazione del prezzo precedente negli annunci di riduzione, la valutazione della pratica va fatta alla luce di tale disposizione speciale, e non primariamente sulla base della direttiva 2005/29. Quest'ultima rileva solo in via generale, ma cede ove una norma settoriale armonizzi l'aspetto specifico della comunicazione commerciale.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l'articolo 6 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/6 esige che la riduzione di prezzo, annunciata sotto forma di percentuale o di dicitura promozionale che ne esalti il vantaggio, sia determinata sulla base del "prezzo precedente". Ne deriva che non è sufficiente indicare quel prezzo in modo accessorio o meramente descrittivo: esso deve essere la base reale del calcolo della riduzione.

Ricadute operative

Per gli operatori commerciali, la sentenza impone coerenza tra il prezzo di riferimento e lo sconto pubblicizzato. Per avvocati e consulenti d'impresa, la pronuncia rafforza il principio secondo cui le campagne promozionali devono essere costruite sul prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti, evitando qualsiasi costruzione grafica o testuale che possa suggerire una riduzione non effettiva.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriindicazione dei prezzipratiche commerciali slealipubblicità commercialediritto del mercato interno

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