Cassazione Penale, Ordinanza n. 28104/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la sostanziale tenuta della decisione di merito, con permanenza della condanna per il reato di possesso e fabbricazione di documenti falsi e della riqualificazione del capo B in furto in abitazione aggravato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di possesso e fabbricazione di documenti falsi contestato al capo C) e aveva riformato la decisione di primo grado per il capo B), riqualificando il fatto in furto in abitazione aggravato. L'unico motivo di ricorso riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta ingiustificata dal ricorrente. La Corte di legittimità ha però rilevato che la censura non era consentita in cassazione ed era comunque manifestamente infondata, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato il diniego richiamando elementi personali e fattuali ritenuti decisivi.
Norme richiamate
circostanze attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando la doglianza si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito.
- La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente se il giudice indica gli elementi personali e fattuali ritenuti decisivi, senza necessità di confutare puntualmente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
- La manifesta infondatezza del motivo, quando unita all'inammissibilità della censura in cassazione, conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e alla condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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