Sentenza n. 12936/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento recante come oggetto “ordinanza di sgombero ex art. 2 decies, comma 2, della Legge n. 575/65 (oggi trasfuso nell''art. 47, comma 2, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159)”, emanato in data -OMISSIS-2023 dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (sede secondaria -OMISSIS-); b) dei provvedimenti presupposti, conseguenti e comunque connessi ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sgombero del bene confiscato, adottata ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza di sgombero adottata dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, conseguenti e connessi. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha eseguito lo sgombero e acquisito la piena disponibilità del bene. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del processo e ha rinunciato al ricorso e alle domande ai sensi dell’art. 84 c.p.a. La rinuncia è stata depositata e notificata all’Amministrazione oltre dieci giorni prima dell’udienza; l’Agenzia non si è opposta all’estinzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, rilevando la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 84, commi 1 e 3, e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità dell’ordinanza di sgombero, poiché il giudizio si è definito per rinuncia del ricorrente dopo l’esecuzione del provvedimento. Le spese di lite sono state compensate per eccezionali ragioni, individuate nella peculiarità della controversia e nell’attività processuale svolta dalle parti.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Costituisce la base normativa dell’ordinanza di sgombero adottata dall’Agenzia nazionale sui beni confiscati; la sentenza non ne esamina il merito.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso; la rinuncia depositata e notificata nei termini, non opposta dall’Amministrazione, consente la definizione del giudizio per estinzione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Prevede la dichiarazione di estinzione del giudizio in presenza della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando è depositata e notificata alle altre parti nel termine previsto dall’art. 84 c.p.a. e non vi è opposizione alla relativa definizione.
- In caso di rinuncia al ricorso, il giudice non esamina i motivi di impugnazione né la legittimità dell’atto amministrativo contestato, salvo che ricorrano condizioni che impediscano di dichiarare l’estinzione.
- La sopravvenuta esecuzione dell’atto impugnato e la conseguente perdita di interesse alla prosecuzione possono fondare la rinuncia al ricorso; la rinuncia, tuttavia, conduce alla definizione del giudizio secondo la disciplina processuale dell’estinzione.
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