Sentenza del 13/01/2017 n. 709 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione. La CTR aveva ritenuto che la società non avesse omesso di contabilizzare ricavi, affermando che le fatture riguardavano quantitativi di prodotti agricoli effettivamente acquistati e persino superiori a quelli indicati nei documenti di trasporto. Secondo l'Agenzia, tuttavia, la CTR non aveva indicato gli elementi probatori sui quali fondava tale conclusione e aveva contraddetto sia le risultanze della verifica della Guardia di Finanza sia la stessa difesa della contribuente, che aveva ammesso la discrasia tra quantitativi trasportati e fatturati, giustificandola con difficoltà di pesatura e cali naturali della merce.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso, ritenendo viziata la motivazione della sentenza d'appello. Ha rilevato inoltre che gli obblighi di fatturazione non gravavano sulla società acquirente dei prodotti ortofrutticoli. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio alla medesima CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non vi è quindi una decisione definitiva sul merito della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il motivo perché la sentenza d'appello non spiegava adeguatamente su quali prove si basasse la conclusione relativa ai quantitativi di merce acquistati e fatturati.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria deve indicare in modo concreto gli elementi di prova sui quali fonda le proprie conclusioni; non è sufficiente una mera affermazione priva di riferimenti documentali.
- La motivazione è viziata quando contraddice le risultanze degli atti processuali o la stessa posizione difensiva della parte senza spiegare le ragioni di tale contrasto.
- In caso di differenze tra documenti di trasporto e fatture, il giudice deve analizzare puntualmente le cause della discrasia, verificando la documentazione contabile, le risultanze della verifica fiscale e le giustificazioni offerte dal contribuente.
- La cassazione con rinvio per vizio motivazionale non determina automaticamente la vittoria definitiva dell'Amministrazione o del contribuente: il giudice di rinvio deve riesaminare il merito sulla base di una motivazione completa e coerente.
- Gli obblighi fiscali devono essere attribuiti al soggetto cui la legge li impone; il giudice non può fondare la decisione su presunti obblighi di fatturazione gravanti sull'acquirente se tali obblighi spettano al fornitore.
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