Sentenza n. 1165/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento quanto al ricorso principale: - della nota in data 26 agosto 2025 con la quale il Comune di Venezia ha comunicato l’importo del contributo economico comunale per il pagamento della retta alberghiera in struttura residenziale, relativa al ricorrente, per il periodo dal 10 aprile 2025 al 31 dicembre 2025; - della nota in data 6 giugno 2025 recante una comunicazione del Comune di Venezia in merito alla domanda presentata dal ricorrente per l’ottenimento del suddetto economico; - della del Comune di Venezia in data 12 maggio 2025, recante un’ulteriore comunicazione; - del «Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate all’ingresso in strutture residenziali», approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 133 del 26 novembre 2015, nella parte in cui stabilisce (articoli 2 e 11) che la prestazione economica erogata in favore del beneficiario si configuri come anticipazione pertanto soggetta a restituzione in caso di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento ovvero di mancata costituzione di ipoteca sui beni immobili di proprietà in favore del Comune di Venezia e nella parte in cui prevede (articoli 5 e 8) di determinare la capacità contributiva dell’assistito in violazione del criterio ISEE di cui al d.P.C.M. n. 159/2013; nonché per la condanna del Comune di Venezia a erogare il contributo economico spettante al ricorrente per il pagamento della retta per l’inserimento nella struttura ove risulta attualmente ospitato, con rifusione delle somme da quest’ultimo anticipate; quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 1° aprile 2026: della nota in data 17 marzo 2026, con la quale il Comune di Venezia ha comunicato l’importo del contributo economico comunale per il pagamento della retta alberghiera in struttura residenziale, relativa al ricorrente, per il periodo dal 1°gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, nonché degli atti già impugnati con il ricorso principale; nonché per la conseguente condanna del Comune di Venezia a procedere alla erogazione del contributo economico spettante al ricorrente per il pagamento della retta che per l’annualità 2026 ammonta a complessivi € 20.799,32.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Note comunali che riconoscono e quantificano il contributo per la retta residenziale, ma ne negano l’erogazione mediante compensazione con un pregresso credito del Comune, nonché disposizioni del regolamento comunale poste a fondamento della pretesa creditoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le note con cui il Comune di Venezia, pur riconoscendo un contributo per il pagamento della retta della struttura residenziale per gli anni 2025 e 2026, ne ha disposto il defalco mediante compensazione con un debito pregresso di € 85.060,88, riferito al periodo 11 luglio 2011-31 dicembre 2016. Ha inoltre censurato alcune disposizioni del regolamento comunale relative alla qualificazione del contributo come anticipazione soggetta a restituzione e alla costituzione di ipoteca, nonché ai criteri di calcolo della capacità contributiva. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990 e del giusto procedimento, per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Il secondo motivo denunciava eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento, nonché violazione degli artt. 1241, 1243 e 1246 c.c., del d.P.C.M. n. 159/2013 e dell’art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, contestando la sussistenza, la prescrizione, la certezza, liquidità ed esigibilità del credito comunale e l’ammissibilità della compensazione. Il terzo motivo deduceva la violazione dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., dell’art. 6, comma 4, l. n. 328/2000, dell’art. 5 d.l. n. 201/2011, del d.P.C.M. n. 159/2013 e dell’art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, sostenendo l’illegittimità dei criteri regolamentari e della qualificazione delle somme erogate come anticipazioni restituibili. Il Comune ha sostenuto che il contributo era stato correttamente riconosciuto e quantificato, ma legittimamente compensato con il credito pregresso, ritenuto certo, liquido ed esigibile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, con salvezza della riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il giudice ha applicato il criterio del petitum sostanziale, rilevando che il ricorrente non contestava l’an o il quantum del contributo riconosciuto per il 2025 e il 2026, né il cattivo esercizio di un potere amministrativo nella determinazione della compartecipazione, ma la sussistenza dei presupposti della compensazione con il credito comunale pregresso. La compensazione, prevista dagli artt. 1241 ss. c.c., è stata qualificata come istituto di diritto privato e come esercizio di un diritto potestativo mediante atti paritetici, non provvedimentali; la relativa controversia, riguardando un diritto soggettivo patrimoniale, appartiene alla giurisdizione ordinaria. Le censure contro il regolamento comunale e quelle relative alla prescrizione del credito sono state ritenute questioni incidentali funzionali alla decisione sul rapporto patrimoniale privatistico, che il giudice ordinario potrà esaminare anche mediante disapplicazione del regolamento ai sensi dell’art. 5 l. n. 2248/1865, all. E. Anche la dedotta violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non radica la giurisdizione amministrativa, poiché le garanzie partecipative rilevano rispetto all’esercizio di poteri pubblicistici e non rispetto ad atti paritetici. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione o riassunzione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 133 c.p.a.
La materia delle prestazioni economiche in favore di persone con disabilità inserite in strutture residenziali non rientra tra le materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
artt. 1241 ss. c.c.
La compensazione è un istituto di diritto privato e il suo esercizio costituisce esercizio di un diritto potestativo, con controversie devolute al giudice ordinario.
art. 5 l. n. 2248/1865, all. E
Il giudice ordinario può disapplicare incidentalmente il regolamento comunale ove lo ritenga illegittimo e rilevante per la decisione sul rapporto patrimoniale.
artt. 3, 10 e 10-bis l. n. 241/1990
Le garanzie procedimentali, incluso il preavviso di rigetto, rilevano quando è contestato l’esercizio di un potere pubblicistico, non quando l’amministrazione agisce mediante un atto paritetico nell’esercizio di un diritto privatistico.
art. 6, comma 4, l. n. 328/2000
Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.
Norma invocata dal ricorrente a sostegno della natura assistenziale e non meramente anticipatoria del contributo; la sentenza non decide nel merito tale questione per difetto di giurisdizione.
art. 117, comma 2, lett. m), Cost.
Norma invocata dal ricorrente in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni; la censura non è esaminata nel merito.
art. 5 d.l. n. 201/2011
Norma invocata in relazione ai criteri ISEE; la sentenza non ne accerta l’applicazione concreta per difetto di giurisdizione.
d.P.C.M. n. 159/2013
Disciplina richiamata dal ricorrente per contestare i criteri di determinazione della capacità contributiva; la questione resta devoluta al giudice ordinario quale profilo incidentale del rapporto patrimoniale.
art. 2-sexies d.l. n. 42/2016
Norma invocata per escludere determinati trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari dal reddito disponibile; la sentenza non decide il merito della censura.
Massime di principio
- Il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario deve essere determinato in base al petitum sostanziale, considerando la posizione giuridica effettivamente dedotta e la natura della protezione richiesta, non la mera qualificazione formale delle censure o dell’atto impugnato.
- Quando l’amministrazione riconosce e quantifica una prestazione economica, ma ne nega il pagamento mediante compensazione con un proprio credito patrimoniale, la controversia sulla sussistenza, prescrizione, certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti riguarda un diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione ordinaria, salvo specifiche ipotesi di giurisdizione esclusiva.
- L’opposizione in compensazione di un credito da parte della pubblica amministrazione costituisce esercizio di un diritto potestativo di natura privatistica mediante atto paritetico, non esercizio di un potere autoritativo; le relative controversie non rientrano nella giurisdizione amministrativa per il solo fatto che una delle parti sia una pubblica amministrazione.
- Le censure di illegittimità di un regolamento amministrativo, quando siano dedotte soltanto in via incidentale per contestare l’esistenza o l’ammontare di un credito patrimoniale oggetto di compensazione, non trasformano la controversia in una controversia su interessi legittimi; il giudice ordinario può disapplicare il regolamento ai sensi dell’art. 5 l. n. 2248/1865, all. E.
- Le garanzie partecipative previste dalla l. n. 241/1990, compreso il preavviso di rigetto, presuppongono l’esercizio di un potere pubblicistico e non si applicano, come questione idonea a radicare la giurisdizione amministrativa, agli atti paritetici con cui l’amministrazione esercita diritti di natura privatistica.
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