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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40951/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi autonomi proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello. Dai passaggi disponibili emerge che il primo ricorrente contestava il profilo concorsuale a lui ascritto, cioè la sua partecipazione nel reato in termini di concorso. Entrambi i ricorrenti censuravano inoltre il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena irrogata. La Corte di cassazione rileva che i motivi sul concorso riproponevano questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazione corretta e non illogica, mentre le doglianze su generiche e trattamento sanzionatorio tendevano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e, conseguentemente, applica le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il reato specifico oggetto della condanna di merito, ma risulta che la sentenza di appello è stata confermata quanto alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio, nei limiti oggetto di censura. La Corte ritiene infatti i motivi non consentiti in cassazione o manifestamente infondati, perché diretti a contestare valutazioni di fatto già adeguatamente motivate nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di merito già puntualmente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione coerente e non manifestamente illogica.
  • La doglianza sul concorso di persone non è scrutinabile in cassazione quando si limita a contestare apprezzamenti fattuali già sorretti da adeguata motivazione in appello e in primo grado.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono censurabili in cassazione solo per vizi effettivi di motivazione o violazioni di legge; non è consentita una nuova valutazione discrezionale del merito.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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