Tribunale, Sentenza T-165/16
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018 (Estratti). — Ryanair DAC, già Ryanair Ltd e Airport Marketing Services Ltd contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Accordi conclusi con la compagnia aerea Ryanair e la sua filiale Airport Marketing Services – Servizi aeroportuali – Servizi di marketing – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Nozione di aiuto di Stato – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato – Recupero – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Accesso al fascicolo – Diritto al contraddittorio. — Causa T-165/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Ryanair e Airport Marketing Services avverso la decisione della Commissione sugli accordi conclusi con l’aeroporto di Altenburg-Nobitz. Ha ritenuto corretta la conclusione secondo cui i contratti di servizi aeroportuali e di marketing conferivano un vantaggio incompatibile, sulla base del criterio dell’investitore privato e di una valutazione di redditività incrementale. Sono state rigettate anche le doglianze su errori manifesti e violazione dei diritti di difesa.
Aiuti di Stato concessi a Ryanair e AMS tramite contratti aeroportuali e di marketing: legittimità della valutazione del vantaggio e dell’applicazione del criterio dell’investitore privato, nonché dei diritti procedurali nel recupero.
La questione giuridica
Le ricorrenti contestavano la decisione della Commissione che qualificava come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno i vantaggi derivanti da un contratto di servizi aeroportuali e da due contratti di servizi di marketing, ordinandone il recupero. In particolare, invocavano: la mancata dimostrazione di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; errori manifesti nella valutazione della redditività applicando il criterio dell’investitore privato; e la violazione dell’articolo 41 della Carta per difetto di accesso al fascicolo e lesione del contraddittorio.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione può accertare un vantaggio economico valutando la redditività incrementale di una combinazione di contratti conclusi da un aeroporto con una compagnia aerea e la sua controllata, secondo il criterio dell’investitore privato, anche limitando l’analisi al periodo di effettiva operatività del collegamento aereo quando i contratti hanno durata determinata e mancano elementi ex ante che giustifichino un orizzonte più lungo. Inoltre, ha ritenuto che le ipotesi utilizzate dalla Commissione su durata dell’analisi, tasso di riempimento e entrate extra-aeronautiche non fossero inficiate da errori manifesti di valutazione e ha respinto anche le censure procedurali, confermando il rigetto del ricorso e la validità del recupero ordinato dalla Commissione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Aiuti di Stato concessi a Ryanair e AMS tramite accordi con l’aeroporto di Altenburg-Nobitz
La pronuncia riguarda un ricorso per annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da Ryanair DAC e dalla sua controllata Airport Marketing Services Ltd contro la decisione della Commissione che aveva qualificato come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno alcuni accordi conclusi con la società che gestiva l’aeroporto di Altenburg-Nobitz e ne aveva ordinato il recupero. Il Tribunale esamina in particolare la sussistenza di un vantaggio economico, l’applicazione del criterio dell’investitore privato e alcuni profili procedurali relativi ai diritti di difesa.
Fatti essenziali e accordi contestati
Ryanair operava collegamenti aerei dall’aeroporto di Altenburg-Nobitz verso varie destinazioni europee; AMS forniva servizi di marketing, consistenti soprattutto in pubblicità sul sito Internet di Ryanair. Tra il 2003 e il 2010 furono conclusi:
- un contratto decennale di servizi aeroportuali del 3 marzo 2003;
- un primo contratto di servizi di marketing del 7 aprile 2003;
- un secondo contratto di servizi di marketing del 28 agosto 2008;
- un terzo contratto di servizi di marketing del 25 gennaio 2010. La Commissione ha ritenuto che il complesso di tali accordi avesse procurato un vantaggio selettivo alla compagnia aerea e alla sua controllata.
Domande sottoposte al Tribunale
Le ricorrenti chiedevano l’annullamento parziale della decisione, sostenendo in sostanza che:
- la Commissione non aveva provato l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
- l’analisi di redditività era viziata da errori manifesti di valutazione;
- la decisione era carente di motivazione;
- erano stati violati l’articolo 41 della Carta e il diritto al contraddittorio, anche per insufficiente accesso al fascicolo.
Quadro normativo rilevante
La pronuncia richiama soprattutto:
- l’articolo 263 TFUE, quale base del ricorso di annullamento;
- l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in tema di aiuti di Stato e nozione di vantaggio;
- l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in materia di buona amministrazione, accesso al fascicolo e diritti della difesa.
Ragionamento del Tribunale sulla nozione di vantaggio e sul criterio dell’investitore privato
Il Tribunale ricorda che, per verificare se un operatore pubblico abbia concesso un vantaggio, occorre applicare il criterio dell’investitore privato e domandarsi se un operatore avveduto in economia di mercato avrebbe concluso gli stessi contratti alle stesse condizioni.
Nel caso di specie, il Tribunale osserva che i contratti erano a durata determinata e che la Commissione aveva esaminato la redditività incrementale della combinazione dei tre contratti in relazione al periodo di effettiva operatività dei collegamenti aerei pertinenti, cioè sette mesi. Secondo il Tribunale, in assenza di un piano aziendale predisposto dall’aeroporto per i collegamenti in questione, tale approccio era ragionevole.
Il Tribunale respinge poi le critiche secondo cui la Commissione avrebbe dovuto considerare un orizzonte temporale più lungo, fino al 2013 o fino alla scadenza del contratto del 2003: le ricorrenti non hanno dimostrato che ciò fosse più appropriato, né che la mancata considerazione di un periodo più esteso alterasse l’analisi della redditività attesa. Viene inoltre osservato che, alla luce dei successivi rinnovi e della rinegoziazione delle condizioni commerciali, un operatore di mercato avrebbe ragionevolmente previsto nuovi pagamenti e nuove condizioni alla scadenza del contratto del 2010.
Valutazione delle ipotesi economiche utilizzate dalla Commissione
Il Tribunale analizza in modo specifico tre censure tecniche.
1. Durata dell’analisi di redditività
La Commissione aveva limitato l’analisi al periodo di sette mesi corrispondente alla stagione estiva IATA 2010. Il Tribunale reputa legittima questa scelta perché coerente con la durata effettiva dei collegamenti e con l’assenza di elementi ex ante che imponessero di proiettare i benefici oltre quel periodo.
2. Tasso di utilizzazione della capacità dell’aeromobile
Per stimare il numero di passeggeri, la Commissione aveva ipotizzato un load factor dell’80% su un aeromobile da 189 posti. Il Tribunale ritiene l’ipotesi plausibile e fondata su elementi oggettivi, anche perché la relazione annuale Ryanair 2009 indicava un tasso medio di utilizzazione dell’81% e i nuovi collegamenti tendevano normalmente ad avere tassi inferiori. Inoltre, tale ipotesi era in linea con scenari forniti dalle autorità tedesche nel procedimento amministrativo.
3. Entrate extra-aeronautiche e presunte esternalità di rete
La Commissione aveva stimato le entrate non aeronautiche sulla base di dati storici, assumendo che nel 2010 l’aeroporto avrebbe fatto riferimento alle performance precedenti. Il Tribunale esclude un errore manifesto: non vi erano informazioni ex ante sufficienti per prevedere un immediato incremento delle entrate per passeggero derivante da un effetto di rete; inoltre i servizi forniti erano simili a quelli degli anni precedenti.
Esito delle censure procedurali
Il testo fornito richiama anche l’articolo 41 della Carta e il diritto al contraddittorio, ma nel segmento riportato il Tribunale non accoglie le doglianze delle ricorrenti. La sentenza conferma quindi la decisione impugnata senza ravvisare violazioni procedurali tali da incidere sulla legittimità dell’atto della Commissione.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale:
- respinge integralmente il ricorso;
- condanna Ryanair DAC e Airport Marketing Services Ltd a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione;
- pone le spese del Consiglio a carico di quest’ultimo.
Principi utili per la pratica professionale
La sentenza è rilevante perché ribadisce che, nei rapporti tra aeroporti pubblici e vettori aerei, la valutazione del vantaggio economico può fondarsi su una lettura unitaria di più contratti commercialmente collegati. Conferma inoltre che, quando i contratti hanno durata determinata e il fascicolo non contiene elementi ex ante idonei a giustificare una prospettiva più ampia, la Commissione può limitare l’analisi della redditività al periodo di effettiva operatività del servizio. Per gli operatori e i consulenti, ciò significa che la documentazione economico-finanziaria ex ante e la coerenza dei piani di redditività sono decisive per resistere a una contestazione in materia di aiuti di Stato.
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