Sentenza del 26/10/2016 n. 21596 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva presentato una dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta indicato nel provvedimento, dalla quale risultava dovuta un'imposta ILOR non versata integralmente. L'Agenzia delle Entrate aveva notificato la cartella di pagamento il 19 luglio 2006. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che l'Amministrazione fosse ormai decaduta dal potere di riscuotere il tributo. L'Agenzia sosteneva invece che l'art. 138 della legge n. 388 del 2000, relativo alle agevolazioni per i contribuenti colpiti dal sisma siciliano del 1990, avesse prorogato generalizzatamente i termini di riscossione mediante la previsione di una rateizzazione fino a dodici rate semestrali. In subordine, invocava il termine quinquennale previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'esito favorevole alla contribuente dei precedenti gradi di giudizio. Ha stabilito che l'art. 138 della legge n. 388 del 2000, pur consentendo la regolarizzazione e la rateizzazione dei debiti tributari connessi al sisma del 1990, non proroga automaticamente i termini di accertamento e riscossione e non fa rivivere obbligazioni per le quali la decadenza fosse già maturata. Nel caso concreto, alla data del 15 dicembre 2002 l'Amministrazione era già decaduta dal potere di riscuotere le somme relative all'anno d'imposta considerato. Anche la successiva modifica dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevedeva il termine di cinque anni dalla presentazione della dichiarazione, non poteva cancellare una decadenza già maturata. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138
La norma consentiva ai contribuenti colpiti dal sisma del 1990 di regolarizzare la propria posizione entro il 15 dicembre 2002, prevedendo anche un'ampia rateizzazione e una disciplina per la riscossione delle rate insolute.
La disposizione non ha prorogato automaticamente i termini di accertamento e riscossione per tutti i contribuenti interessati, né ha fatto rivivere obbligazioni tributarie già divenute inesigibili per intervenuta decadenza. La rateizzazione prevista dalla norma non comporta, da sola, una sospensione o una riapertura dei termini decadenziali.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
Il termine per la notifica della cartella, nella disciplina successivamente modificata, era individuato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La disciplina più favorevole o successiva può applicarsi anche a situazioni ancora sub iudice, ma non può eliminare una decadenza già maturata prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Le norme agevolative o di rateizzazione dei debiti tributari non prorogano automaticamente i termini di accertamento o riscossione, salvo che la legge lo preveda in modo espresso e inequivocabile.
- Una volta maturata la decadenza dell'Amministrazione finanziaria, una norma successiva non può normalmente far rivivere il potere di riscossione già perduto.
- Per verificare la validità di una cartella occorre confrontare la data di notifica con il termine decadenziale applicabile alla specifica annualità e verificare se, prima della scadenza, sia intervenuta una valida sospensione o proroga prevista dalla legge.
- La possibilità astratta di accedere a una rateizzazione non è sufficiente, da sola, a modificare i termini decadenziali relativi alla riscossione nei confronti di tutti i contribuenti appartenenti alla categoria agevolata.
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