Sentenza n. 1967/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza-ingiunzione della Regione Calabria che ha intimato alla ricorrente e agli altri comproprietari il pagamento di € 8.271,75 per danno paesaggistico relativo a un fabbricato abusivo di 888 m³
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione del 19 aprile 2022, adottata all’esito di una pratica di condono edilizio e dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, deducendo: 1) violazione dell’art. 167, commi 1, 4 e 5, d.lgs. 42/2004 e degli artt. 1 e 6 l. 689/1981, nonché del principio di legalità, perché sarebbe stata individuata quale trasgressore e obbligata in solido nonostante fosse divenuta comproprietaria per successione nel 2009, non avesse realizzato né concorso a realizzare l’abuso e non avesse mai avuto la disponibilità materiale dell’immobile; ha inoltre sostenuto che l’opera, asseritamente realizzata nel 1978, fosse anteriore al vincolo paesaggistico. 2) Violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, che le avrebbe impedito di interloquire sulla quantificazione del danno e del profitto, ritenuta tecnico-discrezionale. La Regione ha eccepito l’inammissibilità per omessa notifica alle amministrazioni asseritamente controinteressate e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall’esame dell’eccezione di inammissibilità regionale e ha respinto il ricorso nel merito. Ha rigettato il primo motivo: la somma prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 ha natura ripristinatoria e reale, quale alternativa pecuniaria alla rimessione in pristino, e non natura punitiva; non si applica quindi il principio di responsabilità personale della l. 689/1981 e la misura è riferibile anche agli aventi causa. La comproprietà è titolo sufficiente per individuare la ricorrente come destinataria, senza che sia decisivo il mancato godimento materiale, poiché il beneficio della conservazione dell’opera si riverbera sul bene e sui suoi attuali titolari. È stato inoltre respinto il rilievo relativo alla pretesa posteriorità del vincolo: dagli atti risultava che l’area era vincolata dal decreto ministeriale 10 febbraio 1976, anteriore all’epoca di edificazione allegata; il TAR ha aggiunto che, ai fini del condono, il parere paesaggistico è necessario anche per opere anteriori al vincolo, dovendosi considerare la situazione esistente al momento della decisione sulla sanatoria. Ha rigettato il secondo motivo: il procedimento era originato dall’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata nell’ambito del condono; la quantificazione seguiva criteri tecnici predeterminati dalla deliberazione della Giunta regionale Calabria n. 198 del 20 marzo 2006, la cui applicazione non era stata contestata come erronea, e pertanto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
Secondo giurisprudenza ormai consolidata la misura prevista dall’art. 167 non possiede natura sanzionatoria in senso stretto, bensì natura ripristinatoria e reale, quale alternativa pecuniaria alla rimessione in pristino.
La misura pecuniaria per la compatibilità paesaggistica ha funzione ripristinatoria e reale, alternativa al ripristino materiale, e non è una sanzione punitiva soggetta al principio di personalità della responsabilità amministrativa.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Nel caso di specie, la quantificazione della sanzione è stata effettuata sulla base dei criteri predeterminati dalla deliberazione della Giunta regionale Calabria n. 198 del 20 marzo 2006, richiamata nel provvedimento impugnato, mediante applicazione di parametri tecnici prefissati relativi al danno ambientale e al profitto conseguito, di cui la ricorrente non contesta l’erronea applicazione.
L’omessa comunicazione di avvio non determina l’annullabilità quando, in presenza di un atto vincolato, i criteri predeterminati e la mancata contestazione della loro applicazione rendono palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- La misura pecuniaria prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004, conseguente all’accertamento di compatibilità paesaggistica, ha natura ripristinatoria e reale, quale alternativa alla rimessione in pristino, e non punitiva; può pertanto essere riferita anche agli aventi causa del responsabile dell’abuso.
- Nell’applicazione della misura pecuniaria paesaggistica, la comproprietà dell’immobile costituisce titolo sufficiente per individuare il comproprietario quale destinatario, senza che sia decisivo il mancato godimento materiale del bene, poiché il beneficio della conservazione dell’opera si riverbera sul bene e sui suoi attuali titolari.
- Ai fini del condono edilizio, il parere dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica è necessario anche per opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; la valutazione deve avere riguardo alla situazione paesaggistica esistente al momento della decisione sull’istanza di sanatoria.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullabilità di un provvedimento vincolato quando il quantum sia determinato mediante criteri tecnici predeterminati e non sia contestata l’erronea applicazione di tali criteri, così che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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