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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03404/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di condanna pronunciata nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per un reato tributario continuato. La difesa ha dedotto, da un lato, violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato e, dall'altro, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. In particolare, la censura sulla correlazione sembrava riferirsi al fatto che la decisione sarebbe intervenuta su una qualificazione delle fatture diverse da quelle contestate, con richiamo alla distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico, perché non confutava adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata e mirava solo a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio. Ha poi ritenuto manifestamente infondata la censura residua, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, nel delitto di dichiarazione fraudolenta, non è violato il principio di correlazione se l'imputazione riguarda fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e la condanna riguarda fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, poiché la norma non distingue tra inesistenza oggettiva e soggettiva dei documenti utilizzati.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    È la norma incriminatrice contestata all'imputato come reato continuato; dalla decisione emerge solo il dato della contestazione, senza ulteriore specificazione della condotta tipica.

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato come termine di confronto nell'orientamento giurisprudenziale sulla correlazione tra accusa e sentenza: la norma, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, non distingue tra inesistenza oggettiva e soggettiva.

  • principio di correlazione tra accusa e sentenza

    Non è violato quando la condanna riguardi fatture soggettivamente inesistenti a fronte di un'imputazione formulata in termini di fatture oggettivamente inesistenti, perché il nucleo fattuale resta immutato.

Massime di principio

  • Nel reato tributario fondato sull'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva non incide sulla configurabilità del fatto tipico, se la contestazione descrive comunque l'impiego di documentazione fittizia.
  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato quando la decisione condanna per una diversa qualificazione dell'inesistenza delle operazioni documentate, purché il fatto storico contestato resti sostanzialmente invariato.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che si limiti a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze di causa alla motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo puntuale con il percorso argomentativo del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieEmissione di fatture per operazioni inesistentiImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale

Testo integrale

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