Cassazione Civile, Ordinanza n. 15051/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di un contribuente, di avvisi di accertamento emessi dal Comune per TARSU 2011-2012 e TARES 2013, relativi ad alcuni immobili e posti auto. Il Comune aveva contestato una dichiarazione infedele delle superfici: oltre ad alcune misurazioni ritenute sottodichiarate, risultava omesso del tutto un posto auto di 32 mq acquistato nel 2010. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi del contribuente ritenendo che i box/posti auto, aperti sulla corsia di manovra comune e privi di impianti, fossero inidonei a produrre rifiuti e quindi esclusi dalla tassazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione della disciplina TARSU/TARES e dei regolamenti comunali, sostenendo che l’esclusione dal tributo non opera automaticamente per i posti auto, ma richiede che le cause di esclusione siano denunciate originariamente o in variazione e adeguatamente provate; nel caso concreto, il contribuente non aveva denunciato il posto auto omesso e aveva comunque riconosciuto la tassabilità degli altri due, senza indicare cause di esclusione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha affermato che, per TARSU e TARES, l’esclusione per locali o aree obiettivamente inidonei a produrre rifiuti non opera in modo automatico: è necessario che il contribuente deduca tali circostanze nella denuncia originaria o di variazione e le supporti con elementi obiettivi o idonea documentazione. Poiché nella fattispecie mancava la denuncia del posto auto sub. 305 e non risultavano denunciate le cause di esclusione per gli altri posti auto, la sentenza di merito è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
il presupposto della TARSU è l’occupazione o detenzione di locali e aree; l’esclusione per aree o locali non produttivi di rifiuti non è automatica ma richiede denuncia delle circostanze escludenti e prova idonea.
art. 14 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214
per la TARES vale la medesima regola di tassazione dei locali e aree occupati o detenuti, salvo specifiche esclusioni da dedurre e provare dal contribuente.
art. 5 regolamento comunale TARSU del Comune di Bologna
esclude dalla tassa solo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per natura, uso stabile o obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché tali circostanze siano denunciate e riscontrate.
art. 10 regolamento comunale TARES del Comune di Bologna
l’esclusione dal tributo compete per locali e aree oggettivamente insuscettibili di produrre rifiuti, ma solo se le circostanze risultano indicate nella dichiarazione e documentate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso è stato veicolato come denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
è stata esclusa l’inammissibilità del ricorso per doppia conforme, ritenendo insufficiente la sola sovrapponibilità delle ricostruzioni fattuali dei giudici di merito.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
è indicato come fondamento del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.
art. 1, comma 641, L. 27 dicembre 2013, n. 147
richiamato in chiave sistematica per ribadire che il principio sulla soggezione al tributo e sulle esclusioni vale anche per la TARI.
art. 14, comma 34, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
richiamato nel testo come riferimento normativo relativo alla TARES.
Massime di principio
- In materia di TARSU, TARES e TARI, l’occupazione o detenzione di locali e aree costituisce il presupposto impositivo, mentre l’esclusione per inidoneità alla produzione di rifiuti opera solo se le relative circostanze sono specificamente denunciate e provate dal contribuente.
- Le aree o i locali potenzialmente non produttivi di rifiuti non sono automaticamente sottratti al tributo: la presunzione di produttività può essere vinta solo con denuncia originaria o di variazione e con riscontro obiettivo o documentale delle condizioni escludenti.
- Per i posti auto o garage, la tassazione non dipende soltanto dalla concreta funzione o dalla presenza/assenza di impianti, ma anche dall’adempimento dell’onere dichiarativo gravante sul contribuente quando intenda far valere l’esenzione o esclusione.
- La mancata denuncia del locale o area e/o delle cause di esclusione è di per sé ostativa al riconoscimento dell’esenzione tributaria, salvo che la legge o il regolamento prevedano diversamente.
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