Cassazione Civile, Ordinanza n. 02187/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. dopo accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale. Il Tribunale aveva riconosciuto alla parte privata l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1 febbraio 2017. L'istituto previdenziale ha chiesto la revocazione di quella sentenza sostenendo che la prestazione riconosciuta dal Tribunale non fosse mai stata domandata, poiché la ricorrente originaria aveva richiesto solo la pensione o l'assegno di invalidità civile e l'accertamento dello stato di handicap grave. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la revocazione sul presupposto che, per il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione e dei provvedimenti revocabili, contro le sentenze pronunciate ex art. 445-bis, settimo comma, c.p.c. fosse esperibile solo il ricorso per cassazione. Con il primo motivo in cassazione l'INPS ha denunciato violazione degli artt. 323, 395 e 445-bis c.p.c., sostenendo che la sentenza in questione, essendo inappellabile e pronunciata in unico grado, era revocabile ai sensi dell'art. 395 c.p.c.; il secondo motivo, relativo nel merito alla configurabilità dell'errore di fatto, è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che la sentenza che definisce il giudizio instaurato dopo dissenso all'ATP ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. è inappellabile e quindi pronunciata in unico grado, con conseguente sua revocabilità ai sensi dell'art. 395 c.p.c. per i vizi tipizzati dalla legge. Ha ritenuto errata la decisione del Tribunale che aveva negato in radice l'ammissibilità della revocazione per il solo fatto che il provvedimento fosse ricorribile per cassazione. È stato quindi accolto il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, cassata la sentenza impugnata e disposto rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale attraverso cui viene dedotta la violazione di legge in cassazione.
art. 323 c.p.c.
norma richiamata per sostenere l'errore del Tribunale sulla revocabilità della sentenza.
art. 395 c.p.c.
le sentenze pronunciate in unico grado e inappellabili rientrano tra quelle revocabili per i vizi tassativamente previsti dalla norma.
art. 445-bis c.p.c.
sesto comma; settimo comma
la parte che dissente dalle conclusioni del CTU deve proporre ricorso entro trenta giorni; la sentenza che definisce il giudizio è inappellabile.
art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18
individua l'indennità di accompagnamento riconosciuta nella sentenza oggetto di revocazione.
art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104
richiamato come oggetto della domanda originaria limitata all'accertamento dello stato di handicap grave.
art. 52, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
fondamento dell'ordine di omettere i dati identificativi della parte intimata per la sensibilità dei dati sanitari.
Massime di principio
- La sentenza che definisce il giudizio instaurato ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. è inappellabile ma, proprio per la sua natura di provvedimento pronunciato in unico grado, resta suscettibile di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. per i motivi tassativi previsti dalla legge.
- Il fatto che contro la decisione sia esperibile il ricorso per cassazione non esclude, di per sé, l'ammissibilità della revocazione: il rimedio a critica vincolata non assorbe automaticamente i vizi revocatori, quando la decisione non sia rivedibile con appello.
- Nel giudizio di revocazione, il giudice non può dichiarare inammissibile il rimedio solo richiamando in astratto la tipicità delle impugnazioni, ma deve verificare se il provvedimento rientri tra quelli revocabili secondo il sistema normativo.
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