Cassazione Penale, Sentenza n. 21589/2025 del 09/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il trattamento sanzionatorio deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 69 cod. pen., per aver la Corte di merito applicato separatamente l'aumento per l'aggravante della transnazionalità (art. 4 legge n. 146/2006 richiamata/poi ricondotta nell'art. 61-bis c.p.) e la diminuzione per le attenuanti generiche, senza valutare la possibilità di bilanciamento. Sostiene che la limitata partecipazione contestata (una sola riunione, senza pianificazione di azioni criminosse) avrebbe potuto giustificare la prevalenza delle attenuanti sull'aggravante e che il divieto di bilanciamento richiede un'interpretazione costituzionalmente orientata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione del divieto di bilanciamento non fosse stata sollevata nei gradi di merito precedenti e che la sentenza di rinvio dovesse uniformarsi alle questioni di diritto già decise dalla Corte (art. 627 c.p.p.), perciò il giudice del rinvio non poteva riesaminare l'applicabilità del bilanciamento. Inoltre la sussistenza dell'aggravante della transnazionalità era già divenuta definitiva nei precedenti gradi; la Corte ha richiamato i limiti imposti dal principio devolutivo (art. 597 c.p.p.) e ha osservato che una questione di legittimità costituzionale non era stata proposta e parrebbe manifestamente infondata alla luce di precedenti decisioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che definisce il delitto di associazione di tipo mafioso; la condotta contestata è stata qualificata sotto questa fattispecie.
art. 4 legge n. 146/2006
Prevedeva l'aggravante per reati di criminalità organizzata con carattere transnazionale; in passato richiamata per vietare il bilanciamento con le attenuanti generiche.
art. 61-bis cod. pen.
Normativa sostitutiva che, per effetto del d.lgs. n. 21/2018, disciplina aspetti rilevanti per la determinazione della pena e, tramite l'art. 5 comma 1 lett. a) del citato d.lgs., richiama il divieto di bilanciamento per talune aggravanti collegate all'art. 416-bis.
art. 8 d.lgs. n. 21/2018
Intervento normativo che ha riformato la materia penale rilevante e ha introdotto riferimenti (tra cui art. 416-bis.1) integrativi per l'applicazione del divieto di bilanciamento.
art. 69 cod. pen.
Riguarda le regole di determinazione della pena in presenza di circostanze aggravanti e attenuanti; il ricorrente ha fondato su tale norma il proprio motivo di impugnazione relativo al bilanciamento.
art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce che il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza rescindente sulle questioni di diritto decise e limita l'oggetto del nuovo giudizio alle sole questioni per le quali il rinvio è stato disposto.
art. 597, comma 1 cod. proc. pen.
Principio devolutivo: l'appello devolve al giudice di grado superiore la cognizione solo dei punti della decisione riferiti dai motivi di impugnazione; questioni non dedotte non devono essere esaminate.
art. 7, comma 2, d.lgs. n. 152/1991
Richiamato come precedente riferimento normativo che prevedeva il divieto di bilanciamento con riguardo all'aggravante transnazionalità prima delle successive modifiche normative.
Precedenti Cassazione (art. 624-bis e art. 590-quater)
Sez. 5, n. 17954 del 18/02/2020; Sez. 4, n. 49919 del 18/10/2018
La Corte ha ritenuto in passato legittimo il divieto di bilanciamento in casi analoghi, motivazione utilizzata per escludere la fondatezza di una eventuale questione di incostituzionalità.
Massime di principio
- Per contestare l'applicazione di un divieto normativo (es. divieto di bilanciamento aggravante/attenuanti) è necessario sollevare il motivo già nei gradi di merito: se non dedotto, il giudice di rinvio o d'appello può trovarsi vincolato e non potrà riesaminare la questione.
- Il giudice di rinvio è vincolato alle questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione (art. 627 c.p.p.) e non può estendere il proprio esame oltre i punti indicati nel decreto di rinvio.
- Per le aggravanti espressamente sottoposte a divieto di bilanciamento dalla normativa (per es. quelle connesse all'art. 416-bis o alla transnazionalità) la giurisprudenza di legittimità ha spesso ritenuto legittima la preclusione al bilanciamento con le attenuanti generiche.
- Se si intende mettere in discussione la legittimità costituzionale di un divieto normativo, la questione deve essere sollevata espressamente e con argomentazione specifica nei termini processuali; in mancanza la Corte non la affronterà.
- Nelle difese tecniche è importante documentare e portare in primo grado e in appello tutte le circostanze di fatto rilevanti (es. limitata partecipazione, occasionalità) perché possano essere valutate tempestivamente e non siano precluse in sede di rinvio.
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