Sentenza n. 4440/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di revisione dei prezzi relativa al contratto di appalto per il servizio di assistenza alla persona
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva inizialmente riproposto davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., la domanda già dichiarata devoluta alla giurisdizione amministrativa dal giudice civile, diretta a ottenere il riconoscimento di somme asseritamente dovute per l’incremento dei costi del personale impiegato nell’esecuzione di un contratto di servizio prorogato nel tempo. La pretesa era fondata sull’aumento delle tariffe orarie del lavoro degli operatori socio-sanitari e degli animatori di comunità, asseritamente disposto dal d.m. 2 ottobre 2013, e sull’obbligo di revisione del prezzo previsto dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006. In via subordinata era stata dedotta anche l’ingiustificata locupletazione dell’ASL e chiesto l’indennizzo ex art. 2041 c.c. Nel corso del giudizio l’ASL aveva adottato, in esecuzione di una precedente sentenza sul silenzio, un provvedimento espresso di rigetto dell’istanza di revisione, impugnato con motivi aggiunti. Contro tale diniego la ricorrente ha dedotto insufficienza e contraddittorietà della motivazione, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, violazione del principio di leale collaborazione, violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006. In particolare, ha contestato che l’ASL si fosse limitata a dubitare in termini ipotetici dell’effettivo sostenimento dei maggiori costi, richiamando genericamente alcuni contenziosi lavoristici, senza esaminare il d.m. 2 ottobre 2013, senza verificare i costi effettivamente sostenuti e senza svolgere l’istruttoria necessaria sulla revisione dei prezzi. L’ASL ha eccepito la prescrizione quinquennale, l’avvenuto pagamento parziale e la ratifica dell’operato amministrativo mediante la sottoscrizione di un successivo contratto alle medesime condizioni.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l’adozione del successivo provvedimento espresso di diniego aveva modificato la situazione di fatto e di diritto e rendeva non più attuale l’interesse alla decisione sulla domanda originaria, pur non soddisfacendo la pretesa sostanziale. Le eccezioni di prescrizione e pagamento sono state respinte: le reiterate istanze di revisione dal 2015 erano idonee a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.; l’eccezione di pagamento era generica e comunque riferita a somme diverse da quelle oggetto della revisione. I motivi aggiunti sono stati accolti nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, la revisione dei prezzi richiede una specifica istruttoria della stazione appaltante e che la pretesa dell’impresa ha natura di interesse legittimo rispetto all’esercizio del potere-dovere dell’amministrazione di verificare i presupposti del compenso revisionale. Il diniego era carente perché non prendeva in esame le nuove tariffe richiamate dalla ricorrente e si fondava soltanto su riferimenti generici a controversie lavoristiche e sull’assenza di dimostrazione dei maggiori costi, senza svolgere gli accertamenti necessari. È stato quindi annullato il diniego, con obbligo dell’ASL di rideterminarsi sull’istanza attraverso un’adeguata istruttoria e motivazione. Il giudice ha precisato che la revisione può riguardare soltanto le annualità successive alla prima, poiché per la prima annualità si presumono attuali i prezzi posti a base dell’equilibrio contrattuale. L’ASL è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene una ragione ostativa alla pronuncia sul merito; l’adozione di un provvedimento espresso successivo, anche non satisfattivo e lesivo, modifica la situazione controversa e fa venir meno l’interesse alla decisione sulla domanda originaria.
art. 11, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della riproposizione davanti al giudice amministrativo della domanda già proposta davanti al giudice ordinario, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione.
art. 115 d.lgs. n. 163/2006
«Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5».
La revisione dei prezzi costituisce un modello procedimentale che impone alla stazione appaltante di verificare istruttoriamente i presupposti del compenso revisionale. La posizione dell’impresa è un interesse legittimo rispetto all’esercizio di tale potere-dovere; un diniego privo di esame dei dati e delle circostanze dedotte è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione dei motivi ostativi; la sentenza accoglie il ricorso per difetto di istruttoria e motivazione senza fondare autonomamente la decisione su tale specifico profilo.
art. 2943 c.c.
Le reiterate istanze di revisione dei prezzi sono state ritenute idonee, in assenza di specifica contestazione, a interrompere il decorso della prescrizione.
art. 2934 c.c.
L’eccezione di pagamento, se formulata genericamente e senza indicazione di tempi e importi, non è idonea a produrre l’effetto estintivo del diritto.
art. 2041 c.c.
È stato richiamato dalla domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa, senza essere oggetto di autonoma decisione di merito.
d.m. 2 ottobre 2013
È stato indicato dalla ricorrente quale fonte dell’aumento delle tariffe orarie del lavoro degli operatori socio-sanitari e degli animatori di comunità; l’amministrazione avrebbe dovuto esaminarne la rilevanza nell’istruttoria sulla revisione.
Massime di principio
- Nella revisione dei prezzi dei contratti pubblici di servizi a esecuzione periodica o continuativa, l’impresa non vanta un diritto soggettivo automatico al pagamento, ma un interesse legittimo a che la stazione appaltante esamini l’istanza mediante una concreta istruttoria e adotti una decisione motivata sui presupposti del compenso revisionale.
- È illegittimo il diniego di revisione dei prezzi che si limiti a richiamare genericamente l’assenza di prova dei maggiori costi o l’esistenza di contenziosi lavoristici, senza esaminare le fonti normative e i dati specificamente indicati dall’impresa e senza verificare i costi effettivamente sostenuti e la loro incidenza sull’equilibrio contrattuale.
- La revisione dei prezzi è concepibile, in linea generale, per le annualità successive alla prima, poiché per la prima annualità si presumono attuali i prezzi considerati per la formazione dell’offerta e per il raggiungimento dell’equilibrio contrattuale.
- L’adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento espresso sulla stessa istanza oggetto della domanda originaria rende improcedibile quest’ultima per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando il nuovo provvedimento non sia satisfattivo e reiteri o aggravi la lesione; la legittimità del nuovo atto deve essere contestata mediante motivi aggiunti.
- Le istanze reiterate con cui l’impresa sollecita la revisione dei prezzi possono interrompere la prescrizione della pretesa, purché siano idonee a manifestare in modo riconoscibile la volontà di far valere il diritto e non siano specificamente contestate.
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