Cassazione Penale, Ordinanza n. 38357/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due detenuti, condannati in appello per resistenza a pubblico ufficiale, che avevano posto in essere una protesta all'interno della cella: secondo la sentenza impugnata avevano lanciato nel corridoio un pezzo di materasso incendiato, collocato brande davanti al cancello della camera per impedirne l'accesso dall'esterno e minacciato i pubblici ufficiali di dare fuoco a materassi e suppellettili qualora gli agenti fossero entrati, il tutto per protestare contro il mancato trasferimento in altro istituto penitenziario. Con il ricorso si deduceva un unico motivo: errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendosi che la condotta sarebbe stata una forma di resistenza passiva, non punibile, perché la violenza non sarebbe stata diretta e idonea a impedire il compimento dell'atto d'ufficio, ma solo espressiva di dissenso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che i motivi riproponevano doglianze già disattese in appello con motivazione completa e logica: la condotta non si era risolta in una mera manifestazione di disappunto, ma era stata reiteratamente violenta e minacciosa, strumentale e finalizzata a impedire il compimento degli atti d'ufficio; in particolare, la minaccia di atti autolesionistici aveva concretamente impedito agli agenti di entrare nella cella per svolgere l'attività di servizio. È stato anche ritenuto integrato il dolo specifico di opporsi all'atto del pubblico ufficiale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è integrato quando la condotta violenta o minacciosa sia strumentale e concretamente idonea a impedire il compimento dell'atto d'ufficio, non essendo sufficiente il mero dissenso o una resistenza solo simbolica o passiva.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta del detenuto che, mediante violenza e minacce, ponga in essere una forma di opposizione idonea a impedire concretamente l'accesso o l'esecuzione dell'atto d'ufficio da parte degli agenti.
- La nozione di resistenza punibile non è esclusa dal fatto che l'azione sia posta in essere in forma di protesta: ciò che rileva è la strumentalità della violenza o minaccia rispetto all'impedimento dell'attività pubblica.
- La minaccia di compiere atti autolesionistici può integrare la resistenza a pubblico ufficiale quando, per le modalità concrete, sia idonea a ostacolare l'esercizio della funzione pubblica.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e confutate con motivazione congrua e logica dalla sentenza di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38336/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38342/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38343/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38344/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38345/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38346/2025 del 26/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →