Sentenza del 12/01/2021 n. 225 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso: ha ritenuto che la CTR avesse deciso ultrapetita, avendo fondato la decisione su un'esenzione non invocata dalle parti. Per ciò ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR della Lombardia in diversa composizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione relativo alle imposte di donazione/ipotecaria/catastale. Primo motivo: la CTR avrebbe applicato d'ufficio l'esenzione prevista dalla L. n. 112/2016, art. 6 (esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per specifici conferimenti in trust), senza che la contribuente avesse mai invocato tale agevolazione, violando l'art. 112 c.p.c. e determinando ultrapetizione. Secondo motivo: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile l'esenzione nonostante mancassero i requisiti previsti dalla norma (destinatari con disabilità grave, finalità di inclusione sociale, cura e assistenza) risultanti dall'atto istitutivo del trust.
Norme richiamate
L. n. 112 del 2016, articolo 6
La CTR aveva interpretato la norma come introducente un'esenzione risolutiva della controversia (esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per beni conferiti in trust o gravati da vincoli di destinazione). La Cassazione ha rilevato però che l'applicabilità di tale esenzione non era stata invocata dalla contribuente e pertanto non poteva costituire la ratio decidendi.
Decreto Legge n. 262 del 2006, articolo 2, commi 47-49
Norma che disciplina l'imposta sulle successioni e donazioni cui l'esenzione richiamata dalla L. 112/2016 si riferisce; la CTR aveva ritenuto che l'esenzione escludeva l'imposizione contestata sull'atto di conferimento in trust.
Codice Civile, articolo 2645-ter
Riguarda il vincolo di destinazione; la CTR aveva in parte equiparato il trust a vincolo di destinazione ai fini fiscali, ragionando sulla possibilità di applicare le esenzioni previste.
Codice di Procedura Civile, articolo 112
Principio secondo cui il giudice deve rispettare i limiti fissati dalle parti; la Cassazione ha ritenuto violato tale principio perché la CTR ha deciso sulla base di una circostanza (l'esenzione) non dedotta dalle parti.
Codice di Procedura Civile, articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Fondamento del ricorso per cassazione utilizzato dall'Agenzia: n.4 (nullità per violazione dell'art.112 c.p.c. e ultrapetizione) ritenuto fondato; n.3 (violazione e falsa applicazione della L. n.112/2016, art.6) prospettato ma assorbito.
Massime di principio
- In giudizio tributario il decisum deve rimanere entro i limiti delle questioni effettivamente dedotte dalle parti: il giudice non può fondare la propria decisione su un'agevolazione o un fatto impeditivo non invocato dalle parti (ultrapetizione).
- Se si intende ottenere il beneficio di una norma agevolativa (es. esenzioni introdotte da nuove leggi), la relativa eccezione va espressamente proposta e documentata nelle memorie e nelle conclusioni, non solo in discussione orale.
- L'introduzione di una norma chiarificatrice o agevolativa (come la L. 112/2016, art.6) non autorizza il giudice a disporne l'applicazione d'ufficio in favore di una parte che non ne ha chiesto il riconoscimento; ciò costituisce motivo di cassazione per ultrapetizione.
- Sulla questione della natura fiscale del conferimento in trust, l'applicabilità di esenzioni richiede la verificazione dei presupposti previsti dalla norma (es. destinatari con disabilità grave; finalità di inclusione sociale, cura e assistenza) e la prova documentale di tali requisiti nell'atto istitutivo o nei mezzi istruttori.
- Per l'Amministrazione e per il contribuente: in presenza di novità legislative rilevanti per il contenzioso, è opportuno sollevare e documentare specificamente le eccezioni e le domande conseguenti agli effetti fiscali richiesti, altrimenti la decisione potrà essere cassata se il giudice si fonda su tali profili non dedotti.
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