Regolamento (UE) 2017/1185
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il quadro tecnico e procedurale per le notifiche che gli Stati membri devono inviare alla Commissione in applicazione della PAC e dell’OCM. Definisce il sistema informatico da utilizzare, le regole su integrità, autenticità e riservatezza dei dati, nonché l’ipotesi di notifica negativa in caso di omissione. Integra inoltre in un unico testo gli obblighi di comunicazione su prezzi, produzione e mercato per diversi settori agricoli, e quelli necessari per le notifiche dell’Unione all’OMC. Prevede infine modifiche, soppressioni e abrogazioni di numerosi atti settoriali, con specifiche decorrenze transitorie, in particolare per lo zucchero.
Modalità uniformi per la notifica alla Commissione di informazioni e documenti da parte degli Stati membri in materia di agricoltura e mercati agricoli, con regole su sistema informatico, qualità dei dati, tutela della riservatezza e comunicazioni OMC.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, in quanto tenuti a notificare alla Commissione le informazioni e i documenti previsti dai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013 e dagli atti adottati sulla loro base. Copre in particolare le notifiche su prezzi, produzione, mercato, dati di bilancio e dati richiesti da accordi internazionali (OMC). Sono previste deroghe al canale informatico quando la Commissione non ha predisposto i mezzi necessari per uno specifico obbligo o in caso di forza maggiore/circostanze eccezionali. Alcune disposizioni settoriali e transitorie decorrono dal 1° ottobre 2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione: notifiche alla Commissione di informazioni e documenti in materia agricola
Il regolamento definisce le modalità tecniche e procedurali con cui gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni e i documenti previsti dalla normativa PAC e dall’OCM. Esso sostituisce il precedente quadro di riferimento sulle notifiche, con l’obiettivo di uniformare i canali di trasmissione, migliorare la qualità dei dati e ridurre gli oneri amministrativi.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento si inserisce nell’attuazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013, che hanno sostituito i precedenti regolamenti sui pagamenti diretti e sull’organizzazione comune dei mercati agricoli. I considerando evidenziano la necessità di garantire notifiche regolari, dati pertinenti e completi per il monitoraggio dei mercati agricoli, nonché per le notifiche dell’Unione all’OMC in materia di sostegno interno e concorrenza all’esportazione. È inoltre richiamata l’esigenza di proteggere i dati personali e di assicurare l’integrità e la leggibilità dei documenti nel tempo.
Sistema di informazione e canali di notifica
L’articolo 1 prevede che le notifiche siano effettuate mediante un sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione. Il sistema opera secondo procedure, accessi e moduli definiti dalla Commissione e dal sistema di contatto unico previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/1183. In via eccezionale, gli Stati membri possono usare posta, fax, e-mail o consegna a mano se la Commissione non ha predisposto i mezzi informatici necessari per un obbligo specifico oppure in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali.
Integrità, autenticità e conservazione dei documenti
Gli articoli 2 e 3 fissano requisiti tecnici stringenti per assicurare la protezione dei documenti e dei metadati notificati: identificazione univoca degli utenti, controllo degli accessi, difese fisiche e software, tracciabilità delle operazioni, conservazione sicura e strumenti di conversione/migrazione dei formati per garantire leggibilità e accessibilità per l’intero periodo di conservazione. Un documento è considerato autentico se il mittente è correttamente identificato e se il documento è stato elaborato e notificato secondo le regole del regolamento.
Protezione dei dati personali e segretezza commerciale
L’articolo 4 coordina il regolamento con la disciplina UE sulla protezione dei dati e sull’accesso ai documenti. Gli Stati membri devono proteggere la riservatezza dei dati ottenuti dagli operatori economici e segnalare alla Commissione i casi in cui i dati provengano da meno di tre operatori o in cui un singolo operatore rappresenti oltre il 70 % del volume notificato. La Commissione, a sua volta, non può pubblicare dati che consentano l’identificazione di un operatore singolo, salvo che in forma aggregata.
Notifica negativa
L’articolo 5 introduce una regola di semplificazione: se uno Stato membro non effettua una notifica entro il termine, salvo diversa previsione, la Commissione considera trasmessa una notifica negativa. Per le informazioni quantitative ciò equivale a un valore pari a zero; per le informazioni qualitative, alla situazione "nulla da segnalare".
Notifiche su prezzi, produzione e mercati
Gli articoli 6-12 disciplinano i flussi informativi settoriali. Le notifiche sui prezzi devono rispettare gli allegati I e II, mentre i dati su produzione e mercati seguono l’allegato III. Gli Stati membri devono garantire che i dati siano pertinenti, accurati, completi e coerenti; qualora vi siano dubbi sulla qualità dell’informazione, tali criticità vanno segnalate alla Commissione al momento della notifica. Devono inoltre trasmettere tempestivamente le nuove informazioni che modifichino in modo sostanziale quelle già inviate e assicurare che gli operatori economici forniscano i dati richiesti in tempi adeguati.
Per ogni notifica di prezzi occorre indicare la fonte, la metodologia e i mercati rappresentativi con i relativi coefficienti di ponderazione. In linea generale, i prezzi sono espressi nella moneta ufficiale nazionale, al netto dell’IVA. Le notifiche settimanali vanno inviate entro le ore 12.00 del mercoledì per la settimana precedente; gli altri prezzi e le informazioni su produzione e mercato seguono termini specifici indicati nei tre allegati.
Dati richiesti per le notifiche OMC
Gli articoli 13 e 14 riguardano gli obblighi informativi necessari per le notifiche dell’Unione all’OMC. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri comunicano i dati sulle spese di bilancio nazionali, comprese le mancate entrate, relative alle misure di sostegno interno agli agricoltori per il precedente esercizio finanziario dell’Unione. La notifica include anche le misure cofinanziate dal bilancio UE, distinguendo tra quota unionale e quota nazionale, ma non riguarda le misure finanziate interamente dall’Unione.
Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono i dati relativi alle misure di concorrenza all’esportazione applicate nell’anno civile precedente, ossia: sostegno al finanziamento delle esportazioni, aiuti alimentari internazionali e imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli. I dati devono corrispondere ai formati previsti dai documenti OMC richiamati dal regolamento.
Allegato I: notifiche settimanali dei prezzi
L’allegato I dettaglia le categorie di prodotti per cui sono richiesti prezzi settimanali rappresentativi. Tra questi figurano cereali, riso, olio di oliva, prodotti ortofrutticoli, banane, carni, latte e prodotti lattiero-caseari, uova e carni di volatili. Per ciascuna categoria sono specificati: contenuto della notifica, Stati membri interessati, unità di misura e ulteriori elementi tecnici, come mercato rappresentativo, fase di commercializzazione, criteri qualitativi e soglie di produzione o commercializzazione che determinano l’obbligo di notifica.
Allegato II: notifiche non settimanali dei prezzi
L’allegato II disciplina i prezzi da notificare su base mensile o annuale per zucchero, fibre di lino, vino, latte e prodotti lattiero-caseari. Per lo zucchero, gli Stati membri interessati comunicano medie ponderate dei prezzi di vendita e i quantitativi corrispondenti, oltre al prezzo medio ponderato della barbabietola da zucchero; sono previsti termini diversi per i prezzi dello zucchero e per quelli della barbabietola. Per il vino, gli Stati membri con una produzione media quinquennale superiore al 5 % della produzione UE trasmettono tabelle riepilogative o, in via transitoria fino al 31 luglio 2017, le fonti pubblicamente disponibili considerate attendibili.
Per il latte, tutti gli Stati membri notificano sia il prezzo del latte crudo sia il prezzo stimato delle consegne del mese in corso, mentre per i formaggi sono previsti prezzi per i formaggi diversi da quelli di base. L’allegato indica anche le modalità di calcolo e i prezzi da considerare franco fabbrica, al netto dei costi accessori.
Allegato III: produzione e mercato per specifici settori
L’allegato III contiene un ampio novero di comunicazioni periodiche su produzione, superfici, scorte, rese, prezzi e bilanci di settore. Per il riso sono richiesti dati su superficie, resa, produzione e scorte; per lo zucchero, dati su superfici a barbabietola, produzione di zucchero e bioetanolo, produzione di isoglucosio, scorte di zucchero e isoglucosio, con regole dettagliate di imputazione alla campagna e di ripartizione mensile. Per le piante tessili si notificano superfici e produzioni di lino e cotone, oltre al prezzo medio del cotone non sgranato.
Sono inoltre disciplinati gli obblighi per il luppolo, con dati su produttori, superfici, quantità vendute, prezzi e acido alfa; per l’olio di oliva, con dati su produzione, consumo interno e scorte finali; per le banane, con prezzi e quantitativi delle banane verdi nei mercati locali e fuori regione di produzione; per il tabacco, con dati per gruppi varietali di tabacco greggio; per i prodotti del settore vitivinicolo, con stime di produzione, risultati delle dichiarazioni di produzione, dichiarazioni di giacenza e bilancio finale della campagna; per il latte, con il quantitativo totale di latte vaccino crudo consegnato ai primi acquirenti; per le uova, con il numero di siti di produzione e la capacità massima; e per l’alcole etilico di origine agricola, con dati di produzione e trasferimenti per destinazione d’uso.
Modifiche, soppressioni e abrogazioni
L’articolo 15 sopprime numerose disposizioni di regolamenti settoriali, con particolare impatto su zucchero, vino, uova, carni, ortofrutta, banane, latte, luppolo e tabacco. Alcune regole cessano dal 1° ottobre 2017, ma continuano ad applicarsi per le notifiche residue legate al regime delle quote zucchero o, in un caso specifico del regolamento (CE) n. 436/2009, fino al 31 luglio 2017. L’articolo 16 abroga integralmente sei regolamenti, tra cui quelli su uova, riso, alcole etilico agricolo, tabacco, luppolo e banane all’ingrosso.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, il punto 1 dell’allegato II e il punto 2 dell’allegato III si applicano solo dal 1° ottobre 2017. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Sistema informatico unico per le notifiche
L’articolo 1 impone che le notifiche di informazioni e documenti previste dai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013, nonché dagli atti adottati sulla loro base, avvengano tramite un sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione. Le notifiche devono essere effettuate secondo le procedure del sistema, i diritti di accesso fissati dall’organismo di contatto unico del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e i moduli disponibili nel sistema. In deroga, sono ammessi posta, fax, e-mail o consegna a mano se la Commissione non ha predisposto i mezzi informatici per uno specifico obbligo o in caso di forza maggiore/circostanze eccezionali.
Integrità, leggibilità e autenticità dei documenti
Gli articoli 2 e 3 prescrivono che il sistema garantisca protezione dell’integrità, identificazione univoca degli utenti, controlli sugli accessi, protezione fisica e software, tracciabilità delle operazioni, conservazione sicura e capacità di conversione/migrazione dei formati per tutta la durata di conservazione. L’autenticità del documento è riconosciuta se l’autore è adeguatamente identificato e il documento è stato elaborato e notificato secondo il regolamento.
Protezione dei dati personali e riservatezza
L’articolo 4 fa salve la direttiva 95/46/CE, i regolamenti (CE) n. 45/2001 e n. 1049/2001 e la direttiva 2002/58/CE. Gli Stati membri devono tutelare la riservatezza dei dati ricevuti dagli operatori economici. Se i dati provengono da meno di 3 operatori o un singolo operatore rappresenta oltre il 70 % del volume notificato, ciò va segnalato alla Commissione. La Commissione non pubblica dati che possano identificare un operatore singolo, salvo pubblicazione in forma aggregata.
Notifica negativa in caso di omissione
L’articolo 5 stabilisce che, salvo diversa previsione negli atti applicabili, il mancato invio entro il termine equivale a una notifica negativa: per le informazioni quantitative si considera valore pari a zero, per le informazioni qualitative la dicitura "nulla da segnalare".
Notifiche su prezzi, produzione e mercato
Gli articoli 6-12 disciplinano il contenuto e i termini delle notifiche sui prezzi e sulle informazioni di produzione/mercato, rinviando agli allegati I, II e III. Gli Stati membri devono garantire che i dati siano pertinenti, accurati, completi e coerenti; devono inoltre comunicare informazioni nuove che modifichino sostanzialmente quelle già trasmesse e far sì che gli operatori forniscano i dati in tempo utile. È ammessa la trasmissione di informazioni supplementari tramite il sistema informatico. Per ogni notifica di prezzi devono essere indicati fonte, metodologia, mercati rappresentativi e coefficienti di ponderazione; i prezzi sono comunicati, salvo eccezioni, nella moneta ufficiale dello Stato membro e al netto dell’IVA. I prezzi settimanali vanno trasmessi entro le ore 12.00 di ogni mercoledì per la settimana precedente; gli altri prezzi e i dati su produzione e mercati entro i termini fissati negli allegati.
Dati richiesti dall’OMC: sostegno interno e concorrenza all’esportazione
Gli articoli 13 e 14 fissano gli obblighi annuali di notifica alla Commissione per consentire le comunicazioni dell’Unione all’OMC. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri trasmettono i dati sulle spese di bilancio nazionali, incluse le minori entrate, relative alle misure di sostegno interno del precedente esercizio finanziario dell’Unione; sono inclusi i dati sulle misure cofinanziate e sono esclusi i finanziamenti interamente unionali. Entro il 28 febbraio di ogni anno trasmettono i dati relativi alle misure di concorrenza all’esportazione applicate nell’anno civile precedente: crediti/garanzie/assicurazione all’esportazione, aiuti alimentari internazionali e imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli.
Modifiche e abrogazioni di atti settoriali
L’articolo 15 sopprime o elimina specifiche disposizioni di numerosi regolamenti settoriali, tra cui quelli su zucchero, vino, latte, uova, bovini, ortofrutticoli, banane, luppolo e altri settori. L’articolo 16 abroga integralmente i regolamenti (CE) n. 546/2003, 1709/2003, 2336/2003, 2095/2005, 1557/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1288/2011.
Decorrenza e regime transitorio
L’articolo 17 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il punto 1 dell’allegato II e il punto 2 dell’allegato III si applicano dal 1° ottobre 2017. È inoltre previsto che alcune soppressioni e disposizioni transitorie continuino ad applicarsi per le notifiche residue legate al regime delle quote zucchero e, in un caso, fino al 31 luglio 2017.
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