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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40065/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che aveva rigettato il reclamo avverso i provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Novara (provvedimenti del 9, 16 e 23 marzo 2021). Il ricorrente deduceva, in sintesi: carenza di motivazione dei provvedimenti disciplinari (richiami stereotipati alle relazioni di servizio); mancata comunicazione preventiva di data e ora di convocazione davanti al Consiglio di disciplina; irrilevanza disciplinare della cosiddetta battitura, intesa come pacifica protesta; apodittica attribuzione di espressioni offensive senza adeguata prova; sproporzione tra fatti accertati e sanzioni comminate, anche con riferimento a fatti successivi non accertati in sede giudiziaria; omissione della valutazione delle ragioni che hanno indotto la protesta (in particolare l'inosservanza da parte della direzione di un provvedimento giurisdizionale che autorizzava la stampa di file digitali) e della mancata fruizione di ore d'aria; esecuzione consecutiva delle sanzioni senza rispetto degli intervalli disposti da precedente provvedimento del Magistrato di sorveglianza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure. In particolare: il Tribunale di sorveglianza aveva adeguatamente motivato la sussumibilità delle condotte di Attanasio nell'art. 77, comma 1, nn. 4) e 16) del Regolamento di esecuzione (DPR 230/2000), valutando la battitura come comportamento molesto per durata e frequenza; è stata accertata la regolarità procedurale dei procedimenti disciplinari (contestazione, comunicazione giorno/ora, verbali, possibilità di difesa e produzione di memorie); la proporzionalità delle sanzioni è stata ritenuta rispettata in relazione alla consistenza, reiterazione e durata delle violazioni e all'atteggiamento provocatorio del detenuto; l'esecuzione delle sanzioni è avvenuta secondo le regole del DAP e la questione degli intervalli tra sanzioni non costituisce profilo di legittimità rilevante in questa sede (mancanza di regola generale vincolante). Per effetto dell'inammissibilità è stata imposta al ricorrente la condanna alle spese e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 77, comma 1, nn. 4) e 16)

    art. 77, comma 1, nn. 4) e 16)

    La battitura e comportamenti ripetuti e disturbanti possono integrare l'illecito disciplinare come comportamento molesto nei confronti della comunità penitenziaria quando per durata e frequenza superano la soglia di ordinaria tollerabilità

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a)

    artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a)

    Il reclamo disciplinare è l'azione prevista per contestare l'esercizio del potere disciplinare; la questione dell'esecuzione delle sanzioni (temporizzazione) attiene all'ambito di tali rimedi e non alla legittimità nel giudizio di legittimità qui proposto

  • Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 6 maggio 2015

    La modalità di esecuzione delle sanzioni in concreto è risultata conforme alle regole stabilite dal DAP

  • Codice di procedura penale, art. 616

    In caso di inammissibilità del ricorso, salvo colpa della parte, si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 (onere delle spese e pagamento alla Cassa delle ammende)

  • Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021 (Ministero della Giustizia - DAP)

    Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Rv. 281792

    Conferma che la battitura collettiva può integrare illecito disciplinare se, tenuto conto delle ragioni, supera soglia fisiologica di tollerabilità e arreca turbamento alla comunità penitenziaria

  • Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 1, n. 8501 del 14/12/2012

    Sez. 1, n. 8501 del 14/12/2012 (dep. 2013)

    Pronuncia che ha prospettato un principio circa l'intervallo tra esecuzione di sanzioni ma ritenuta limitata alle peculiarità del caso e non idonea a costituire regola generale

  • Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 7, n. 7998 del 15/12/2022 e Sez. 1, n. 421 del 18/10/2022

    Sez. 7, n. 7998 del 15/12/2022; Sez. 1, n. 421 del 18/10/2022 (dep. 2023)

    Conferme giurisprudenziali che l'ipotesi dell'obbligo di intervallo tra esecuzioni sanzionatorie non è di portata generale e va valutata caso per caso

Massime di principio

  • La cosiddetta battitura dei blindati o dei muri, se protratta per durata e frequenza tali da superare la soglia di tollerabilità, può essere qualificata come illecito disciplinare per molestia alla comunità penitenziaria
  • Per ritenere illegittimo un procedimento disciplinare occorre dimostrare specifici vizi procedurali (mancata contestazione, assenza di comunicazione della convocazione con indicazione di giorno e ora, impossibilità di difesa); la mera allegazione generica non è sufficiente
  • La proporzionalità della sanzione va valutata sulla base della gravità, della reiterazione, della durata della condotta e del suo impatto pratico sull'organizzazione penitenziaria; provvedimenti successivi o misure adottate dall'amministrazione possono corroborare la valutazione ma non sostituirla
  • Le questioni relative al corretto intervallo tra l'esecuzione di sanzioni disciplinari sono soggette a valutazione caso per caso e non esiste una regola generale assoluta che vieti esecuzioni consecutive, salvo specifiche circostanze che lo giustifichino
  • Quando il ricorso si fonda su censure manifestamente infondate, può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna del ricorrente alle spese e a un pagamento alla Cassa delle ammende

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