Cassazione Penale, Sentenza n. 40065/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che aveva rigettato il reclamo avverso i provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Novara (provvedimenti del 9, 16 e 23 marzo 2021). Il ricorrente deduceva, in sintesi: carenza di motivazione dei provvedimenti disciplinari (richiami stereotipati alle relazioni di servizio); mancata comunicazione preventiva di data e ora di convocazione davanti al Consiglio di disciplina; irrilevanza disciplinare della cosiddetta battitura, intesa come pacifica protesta; apodittica attribuzione di espressioni offensive senza adeguata prova; sproporzione tra fatti accertati e sanzioni comminate, anche con riferimento a fatti successivi non accertati in sede giudiziaria; omissione della valutazione delle ragioni che hanno indotto la protesta (in particolare l'inosservanza da parte della direzione di un provvedimento giurisdizionale che autorizzava la stampa di file digitali) e della mancata fruizione di ore d'aria; esecuzione consecutiva delle sanzioni senza rispetto degli intervalli disposti da precedente provvedimento del Magistrato di sorveglianza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure. In particolare: il Tribunale di sorveglianza aveva adeguatamente motivato la sussumibilità delle condotte di Attanasio nell'art. 77, comma 1, nn. 4) e 16) del Regolamento di esecuzione (DPR 230/2000), valutando la battitura come comportamento molesto per durata e frequenza; è stata accertata la regolarità procedurale dei procedimenti disciplinari (contestazione, comunicazione giorno/ora, verbali, possibilità di difesa e produzione di memorie); la proporzionalità delle sanzioni è stata ritenuta rispettata in relazione alla consistenza, reiterazione e durata delle violazioni e all'atteggiamento provocatorio del detenuto; l'esecuzione delle sanzioni è avvenuta secondo le regole del DAP e la questione degli intervalli tra sanzioni non costituisce profilo di legittimità rilevante in questa sede (mancanza di regola generale vincolante). Per effetto dell'inammissibilità è stata imposta al ricorrente la condanna alle spese e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 77, comma 1, nn. 4) e 16)
art. 77, comma 1, nn. 4) e 16)
La battitura e comportamenti ripetuti e disturbanti possono integrare l'illecito disciplinare come comportamento molesto nei confronti della comunità penitenziaria quando per durata e frequenza superano la soglia di ordinaria tollerabilità
Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a)
artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a)
Il reclamo disciplinare è l'azione prevista per contestare l'esercizio del potere disciplinare; la questione dell'esecuzione delle sanzioni (temporizzazione) attiene all'ambito di tali rimedi e non alla legittimità nel giudizio di legittimità qui proposto
Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 6 maggio 2015
La modalità di esecuzione delle sanzioni in concreto è risultata conforme alle regole stabilite dal DAP
Codice di procedura penale, art. 616
In caso di inammissibilità del ricorso, salvo colpa della parte, si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 (onere delle spese e pagamento alla Cassa delle ammende)
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021 (Ministero della Giustizia - DAP)
Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Rv. 281792
Conferma che la battitura collettiva può integrare illecito disciplinare se, tenuto conto delle ragioni, supera soglia fisiologica di tollerabilità e arreca turbamento alla comunità penitenziaria
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 1, n. 8501 del 14/12/2012
Sez. 1, n. 8501 del 14/12/2012 (dep. 2013)
Pronuncia che ha prospettato un principio circa l'intervallo tra esecuzione di sanzioni ma ritenuta limitata alle peculiarità del caso e non idonea a costituire regola generale
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 7, n. 7998 del 15/12/2022 e Sez. 1, n. 421 del 18/10/2022
Sez. 7, n. 7998 del 15/12/2022; Sez. 1, n. 421 del 18/10/2022 (dep. 2023)
Conferme giurisprudenziali che l'ipotesi dell'obbligo di intervallo tra esecuzioni sanzionatorie non è di portata generale e va valutata caso per caso
Massime di principio
- La cosiddetta battitura dei blindati o dei muri, se protratta per durata e frequenza tali da superare la soglia di tollerabilità, può essere qualificata come illecito disciplinare per molestia alla comunità penitenziaria
- Per ritenere illegittimo un procedimento disciplinare occorre dimostrare specifici vizi procedurali (mancata contestazione, assenza di comunicazione della convocazione con indicazione di giorno e ora, impossibilità di difesa); la mera allegazione generica non è sufficiente
- La proporzionalità della sanzione va valutata sulla base della gravità, della reiterazione, della durata della condotta e del suo impatto pratico sull'organizzazione penitenziaria; provvedimenti successivi o misure adottate dall'amministrazione possono corroborare la valutazione ma non sostituirla
- Le questioni relative al corretto intervallo tra l'esecuzione di sanzioni disciplinari sono soggette a valutazione caso per caso e non esiste una regola generale assoluta che vieti esecuzioni consecutive, salvo specifiche circostanze che lo giustifichino
- Quando il ricorso si fonda su censure manifestamente infondate, può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna del ricorrente alle spese e a un pagamento alla Cassa delle ammende
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