Cassazione Civile, Ordinanza n. 09131/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di pagamento emesso dal Comune per omesso versamento della TARSU relativa all'anno 2007, per locali siti nel territorio comunale. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, ma in appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o illogica, e in subordine violazione dell'art. 1137 c.c., lamentando che la decisione si fondasse su argomentazioni inconferenti e prive di nesso logico; (2) violazione dell'art. 331 c.p.c. in combinato con l'art. 61 del d.lgs. 546/1992, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della concessionaria della riscossione, parte del giudizio di primo grado; (3) violazione dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. 546/1992 e/o dell'art. 112 c.p.c., perché la Commissione regionale aveva negato la disapplicazione del regolamento comunale e della tariffa allegata sul solo rilievo che tali atti non erano stati impugnati davanti al giudice amministrativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, ma fondato il terzo. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata superava il livello del "minimo costituzionale"; che, nel processo tributario, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 546/1992 non esclude la distinzione tra cause scindibili e inscindibili, sicché non sussisteva nel caso concreto l'obbligo di integrare il contraddittorio verso la concessionaria estranea al rapporto sostanziale e ormai decorsa dal termine per impugnare; e che invece il giudice tributario doveva valutare incidenter tantum la legittimità del regolamento comunale e della tariffa ai fini della loro disapplicazione, senza poter subordinare tale verifica alla previa impugnazione davanti al giudice amministrativo. Per questo la sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro di legittimità per dedurre violazioni di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro per la nullità della sentenza per motivazione apparente o per vizi processuali
art. 1137 c.c.
richiamato dalla ricorrente in modo inconferente, poiché relativo all'impugnazione delle deliberazioni condominiali
art. 331 c.p.c.
nel processo tributario si applica alle cause inscindibili e dipendenti, imponendo l'integrazione del contraddittorio solo nei casi previsti
art. 332 c.p.c.
richiamato per distinguere le cause scindibili, nelle quali non sempre è necessario integrare il contraddittorio
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel combinato disposto con l'art. 331 c.p.c. per la disciplina delle impugnazioni nel processo tributario
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'obbligo di proporre l'appello nei confronti di tutte le parti del primo grado non elimina la distinzione tra cause scindibili, inscindibili e dipendenti
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nella ricostruzione sistematica della disciplina dell'appello tributario
art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
attribuisce al giudice tributario il potere-dovere di disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi presupposti dell'imposizione se illegittimi
art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E
esprime il principio generale per cui l'atto amministrativo può essere applicato in giudizio solo se legittimo
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
richiamato per il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Massime di principio
- Nel processo tributario l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 546/1992 non abroga la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili: l'integrazione del contraddittorio in appello è necessaria solo nei casi in cui operi l'art. 331 c.p.c. o vi sia comunque un vincolo di dipendenza logica o sostanziale che imponga un esame unitario della controversia.
- Quando una parte del giudizio di primo grado è estranea al rapporto sostanziale dedotto e il suo interesse a partecipare al grado di appello è ormai venuto meno per decorso del termine per impugnare, non sussiste l'obbligo di integrazione del contraddittorio.
- Il giudice tributario ha il potere-dovere di valutare incidentalmente la legittimità dell'atto amministrativo presupposto dell'imposizione e di disapplicarlo se illegittimo, senza che sia necessario un previo annullamento davanti al giudice amministrativo.
- La mancata impugnazione dell'atto regolamentare o tariffario davanti al giudice amministrativo non preclude, di per sé, la sua disapplicazione nel giudizio tributario, salvo il caso di giudicato amministrativo diretto sulla legittimità dell'atto.
- Ai fini del controllo di legittimità della sentenza, la motivazione è sufficiente quando consente di comprendere la ratio decidendi secondo il parametro del "minimo costituzionale", anche se le argomentazioni di merito non siano condivisibili.
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