Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/03/2016 n. 5864 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.P. e L.M., coobbligati solidali per l'INVIM derivante dalla cessione di un immobile, avevano ottenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale l'annullamento dell'iscrizione a ruolo. L'Agenzia appellava notificando una sola copia dell'atto presso il comune difensore. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l'appello nei confronti di L.M., ma lo accoglieva nei confronti di A.P. Quest'ultima proponeva revocazione sostenendo: da un lato, che la CTR avesse commesso un errore di fatto dichiarando appellato L.M.; dall'altro, che la decisione fosse in contrasto con il giudicato favorevole ottenuto da L.M. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo motivazione apparente e omessa pronuncia sulla propria domanda incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, rilevando che la sentenza della CTR sulla revocazione era nulla per totale carenza di motivazione e per omessa pronuncia sulla domanda incidentale dell'Ufficio. Tuttavia, decidendo direttamente nel merito, ha rigettato sia la revocazione proposta da A.P. sia quella incidentale dell'Agenzia. Ha escluso l'errore di fatto dedotto da A.P., perché la questione riguardava eventualmente una violazione di legge sulla notificazione ed era stata oggetto di discussione nella sentenza impugnata. Ha inoltre escluso il contrasto tra giudicati, poiché l'art. 1306 c.c. impedisce che la sentenza favorevole ottenuta da un coobbligato solidale produca effetti automaticamente a favore degli altri coobbligati. Anche la censura dell'Agenzia sulla notificazione avrebbe potuto integrare, al più, una violazione di legge e non un errore revocatorio. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Revocazione per errore di fatto e per contrarietà della sentenza a precedente giudicato.

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto non controverso e non può riguardare una valutazione giuridica o una questione già discussa tra le parti. Il contrasto con un precedente giudicato deve essere effettivo e riguardare le medesime parti e il medesimo oggetto.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve esporre, anche concisamente, le ragioni in fatto e in diritto della decisione. Una motivazione meramente apparente o priva dell'iter logico-giuridico determina la nullità della sentenza.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte. L'omessa decisione su una domanda di revocazione incidentale costituisce vizio di omessa pronuncia.

  • Art. 360, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza derivante, tra l'altro, da motivazione apparente o da omessa pronuncia.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente la causa nel merito.

  • Art. 1306 c.c.

    La sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei coobbligati in solido non ha effetto contro gli altri debitori.

    Il giudicato favorevole ottenuto da uno dei coobbligati solidali non si estende automaticamente agli altri coobbligati; pertanto, decisioni diverse nei confronti dei singoli debitori non costituiscono necessariamente contrasto tra giudicati.

Massime di principio

  • La revocazione non può essere utilizzata per correggere errori di interpretazione delle norme, di valutazione processuale o di applicazione delle regole sulla notificazione: tali vizi devono essere fatti valere, di regola, con il ricorso per cassazione.
  • L'errore di fatto revocatorio ricorre solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto obiettivo, non controverso e decisivo, risultante dagli atti; non ricorre quando il fatto sia stato esaminato e valutato nel processo.
  • Una sentenza priva di un percorso motivazionale comprensibile o che ometta di esaminare una domanda ritualmente proposta è nulla, ma la cassazione può decidere direttamente il merito se non occorrono nuovi accertamenti.
  • Nel rapporto tra coobbligati solidali, il giudicato favorevole ottenuto da uno non produce automaticamente effetti favorevoli sugli altri, salvo i limiti e le condizioni previsti dalla legge; la diversità delle decisioni non implica necessariamente contraddittorietà tra giudicati.
  • Un vizio di notificazione dell'atto di appello deve essere qualificato secondo la disciplina delle notificazioni e non trasformato automaticamente in motivo di revocazione. In particolare, la notificazione irregolare può comportare nullità sanabile, non necessariamente inesistenza o inammissibilità dell'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.