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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04643/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo b). L'imputato, extraneus, in concorso con il padre Renato (amministratore della cooperativa fallita), avrebbe distratto immobili assegnati contabilizzandone il costo per €189.000,00; parte del prezzo (€138.000,00) avrebbe dovuto essere coperto dall'accollo di un mutuo formalizzato solo nel settembre 2013, con conseguente corresponsione da parte della fallita delle rate 11-30 per complessivi €25.502,05. In contabilità risultava un credito verso l'imputato (anticipi) di €8.912,20 ridotti poi a €14.279,03 dopo rimborsi parziali; inoltre l'imputato non avrebbe pagato la differenza di €51.260,00 tra prezzo di assegnazione e parte di accollo. In cassazione il ricorrente ha contestato l'accertamento delle somme, ha sostenuto di aver reso esame (contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale), ha invocato transazione con la curatela per €5.000,00 ritenuta soddisfacente e ha affermato di aver saldato con assegno i €51.260,00; in subordine ha chiesto la riqualificazione in bancarotta semplice per mero dolo eventuale/colpa e il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62 n.4 e n.6 c.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante l'errore formale della Corte territoriale circa il fatto che l'imputato avesse reso esame, poiché i motivi soggettivi non incidono sulla configurabilità del reato di bancarotta distrattiva. Ha confermato l'esistenza di una posta debitoria residua (€14.279,03) nonché l'assenza di prova dell'incasso dell'assegno da €51.260,00, e ha valutato come significativo che le scritture contabili della società fossero inattendibili (per la condanna del padre per bancarotta documentale). Alla luce dell'entità della distrazione (ben superiore alla transazione da €5.000,00), ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti invocate. Ha pertanto rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, legge fallimentare

    Riferito alla fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva: la Corte ha confermato che la condotta consistente nella distrazione di beni immobili assegnati alla società fallita integra la norma, indipendentemente dalle motivazioni soggettive dell'agente; è stata rilevata l'entità della distrazione come elemento ostativo alla qualificazione meno grave.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma collegata alla bancarotta fraudolenta (documentale e distrattiva): citata in subordine alla ricostruzione della responsabilità e alla valutazione delle scritture contabili, la Corte ha dato rilievo all'inattendibilità delle scritture in presenza di condotte fraudolente documentali del coimputato (padre).

  • art. 33 legge fallimentare

    La Relazione ex art. 33 è stata utilizzata come fonte probatoria per ricostruire i flussi di pagamento e le poste contabili: la Corte ha ritenuto affidabili gli elementi emersi dalla relazione e dalle dichiarazioni del curatore circa le somme anticipate dalla fallita e i rimborsi documentati.

  • art. 62 n. 4 codice penale

    Circostanza attenuante relativa alla diminuita responsabilità per l'entità del fatto o la situazione personale: la Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante a causa della significativa entità della distrazione, superiore alla transazione di €5.000.

  • art. 62 n. 6 codice penale

    Circostanza attenuante relativa alla riconoscibilità o collaborazione post factum: la Corte ha ritenuto non riconoscibile tale attenuante, atteso che i pagamenti e la transazione richiamati non erano idonei a far ritenere l'offesa di lieve entità né a ridurre la responsabilità, vista la consistenza del danno.

Massime di principio

  • La valutazione della distrazione patrimoniale nel fallimento si fonda sui flussi finanziari effettivamente accreditati e sulle evidenze estratte dagli estratti conto e dalla relazione del curatore; le scritture contabili interne, se inattendibili o manipolate, hanno scarso valore probatorio rispetto agli accrediti bancari.
  • La mera annotazione contabile di un credito a favore dell'assegnatario non sostituisce la prova dell'effettivo pagamento: l'esibizione di un assegno non comprovato dall'incasso non elimina la responsabilità se mancano riscontri bancari.
  • Una transazione successiva con la curatela (es. pagamento parziale) può attenuare il danno contabile ma non necessariamente esclude la responsabilità penale quando l'entità complessiva della distrazione resta significativa rispetto alla transazione.
  • Le ragioni soggettive dell'agente (difficoltà economiche, convinzione di poter pagare) non escludono automaticamente il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva; tali elementi rilevano piuttosto nella valutazione del dolo/colpa e nelle eventuali attenuanti.
  • Per il riconoscimento delle attenuanti (art. 62 c.p.) è necessario che l'entità dell'offesa e le condotte riparatorie rendano credibile una diminuita gravità del fatto; somme di entità molto superiore a quelle transatte ostano al riconoscimento.
  • La responsabilità concorrente (ad es. tra extraneus e amministratore) e la condanna di altri soggetti per reati documentali rafforzano l'affidamento della Corte sulla natura fraudolenta delle operazioni contabili.
  • In sede difensiva è fondamentale produrre documentazione bancaria certa dell'effettivo incasso di pagamenti e dimostrare la tempestività e completezza delle eventuali transazioni con il curatore per ostacolare la ricostruzione della distrazione.

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