Sentenza del 08/01/2024 n. 574 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Domanda di rimborso IRES correlata all'omessa deduzione dell'IRAP per l'anno d'imposta 2011; l'Agenzia aveva riconosciuto parzialmente il rimborso escludendo restituzione di Euro 68.263,00 ritenuti non dovuti. La società impugna sostenendo errata quantificazione del costo del personale e diritto al rimborso di acconti versati dalla societa' incorporata Itaca Service Spa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nei limiti in cui richiedeva il riesame dei fatti e, nel merito, lo ha rigettato. Ha ritenuto che la contribuente non ha provato di aver versato un maggior importo di IRAP rispetto a quanto risultante dalle dichiarazioni e che l'acconto versato da Itaca spettava alla incorporata, essendo riferito a periodo d'imposta chiuso al 31/08/2011. Spese dei gradi di merito compensate; ricorrente condannata alle spese di cassazione e al pagamento del contributo unificato secondo le norme vigenti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3
nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di legge
Richiamato dalla ricorrente per censurare la decisione di merito; la Corte osserva che parte della doglianza attiene al merito fattuale e non a questione di diritto idonea a sorreggere cassazione sotto tale profilo.
art. 5 D.Lgs. n. 446/1997
disciplinazione della base imponibile IRAP e delle esclusioni dalle deduzioni (numeri richiamati 9,10 lettera c) e d), 12, 13)
La CTR ha richiamato le previsioni che escludono determinate voci di costo dalla deduzione ai fini IRAP; la questione centrale non è l'esclusione dalla deduzione ma se tali voci, pur non deducibili, concorrano comunque a formare la base imponibile IRAP cui corrisponde un effettivo versamento suscettibile di rimborso.
art. 2 D.L. n. 201/2011, commi 1 e 1-quater
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle deduzioni e del trattamento IRAP per il personale; la Corte non ha ritenuto che la normativa fornisse a priori titolo al rimborso senza prova del maggior versamento.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3/4/2013
Istruzioni sulla determinazione della base imponibile IRAP e sulla competenza dei versamenti in caso di fusioni/incorporazioni
La CTR ha fatto riferimento alla circolare per affermare che la quantificazione dell'imposta deducibile si basa sulle dichiarazioni presentate e che l'acconto versato dalla incorporata competeva a quest'ultima, essendo riferito a periodo d'imposta chiuso prima degli effetti della fusione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (e comma 1 bis)
Richiamato in relazione all'obbligo del versamento del contributo unificato e all'ulteriore importo (c.d. doppio contributo) dovuto in caso di specifiche condizioni processuali; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il suo pagamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Onere della prova a carico del contribuente che richiede rimborso: il richiedente deve dimostrare con prova rigorosa di aver effettivamente versato maggiori imposte rispetto a quanto indicato nelle dichiarazioni.
- Ai fini del calcolo dell'importo suscettibile di rimborso, la quantificazione dell'IRAP deducibile si fonda in prima battuta sulle dichiarazioni presentate (IRAP/IRES); voci diverse vanno provate con documentazione idonea a dimostrare un effettivo maggior versamento.
- Le voci di costo non deducibili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP possono comunque concorrere a formare la base imponibile, ma ciò legittima il rimborso solo se è provato che tale concorso ha determinato un maggior versamento effettivo dell'imposta.
- In caso di fusioni/incorporazioni con efficacia retroattiva contabile e fiscale, i versamenti riferiti a periodi d'imposta chiusi prima della data di efficacia sono di competenza della società incorporata e non possono essere computati nella richiesta di rimborso della incorporante.
- La cassazione non è luogo per il riesame dei fatti e delle prove; le questioni meramente di fatto decise dai giudici di merito non sono riapribili in sede di legittimità salvo che emerga una specifica questione di diritto.
- La circolare dell'Agenzia delle Entrate può avere valore esplicativo e orientativo nella determinazione della competenza dei versamenti e della quantificazione dell'imposta, ma non sostituisce l'onere probatorio richiesto al contribuente per ottenere il rimborso.
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