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Ordinanza

Ordinanza n. 12098/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa la sospensione dell'efficacia - del Decreto Direttoriale del Ministero della Cultura, Dipartimento per le attività culturali - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo n. 2540 del 26.06.2025, recante “Disposizioni attuative ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 ottobre 2024, n. 329”; - nonché del Decreto Direttoriale del Ministero della Cultura, Dipartimento per le attività culturali - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo n. 2541 del 26.06.2025, recante “Disposizioni attuative ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Ministro della cultura di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2024, n. 225”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202512633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: due decreti direttoriali del Ministero della cultura recanti disposizioni attuative, rispettivamente, del tax credit internazionale e del tax credit produzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato con un unico ricorso due distinti decreti direttoriali adottati il 26 giugno 2025, deducendo i vizi indicati nel ricorso, non riportati nel testo dell'ordinanza. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso per il suo carattere cumulativo. La questione riguarda l'assenza di una connessione procedimentale o funzionale tra i due atti: il primo attua la disciplina del tax credit internazionale, mentre il secondo attua la disciplina del tax credit produzione, misure fiscali distinte previste dalla legge n. 220/2016.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il ricorso né esaminato i motivi di merito. Ha rilevato che il ricorso cumulativo è eccezionalmente ammissibile soltanto quando gli atti impugnati siano collegati da una connessione procedimentale o funzionale oggettiva e quando le censure colpiscano gli atti nella medesima misura e con identico criterio. Nel caso concreto, i due decreti non risultano adottati nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale, non riguardano la stessa vicenda amministrativa e danno attuazione a due autonome misure di agevolazione fiscale. Il Collegio ha quindi assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitatamente alla questione dell'ammissibilità del ricorso cumulativo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie.

  • legge 14 novembre 2016, n. 220

    Disciplina, tra l'altro, le misure di tax credit internazionale e tax credit produzione per il settore cinematografico.

  • art. 15 legge 14 novembre 2016, n. 220

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale base normativa del tax credit produzione.

  • art. 19 legge 14 novembre 2016, n. 220

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale base normativa del tax credit internazionale.

  • art. 18, comma 1, decreto ministeriale 4 ottobre 2024, n. 329

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce la base normativa del decreto direttoriale relativo alle disposizioni attuative del tax credit internazionale.

  • art. 38, comma 1, decreto ministeriale 10 luglio 2024, n. 225

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce la base normativa del decreto direttoriale relativo alle disposizioni attuative del tax credit produzione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la regola generale è che il ricorso abbia a oggetto un solo provvedimento e che i motivi siano strettamente correlati a esso; il ricorso cumulativo è un'eccezione da interpretare restrittivamente.
  • Il ricorso cumulativo è ammissibile quando tra gli atti impugnati sussista una rigorosa connessione oggettiva, procedimentale o funzionale, perché gli atti appartengono alla stessa sequenza procedimentale o alla medesima azione amministrativa e le censure li riguardano nella medesima misura e con identico criterio.
  • La connessione procedimentale ricorre quando gli atti sono adottati nell'ambito del medesimo procedimento o di procedimenti collegati dalla disciplina normativa; la connessione funzionale ricorre quando atti adottati in procedimenti distinti costituiscono l'uno il presupposto giuridico o logico dell'altro.
  • L'impugnazione cumulativa è inammissibile quando gli atti riguardano procedimenti autonomi, vicende amministrative diverse e misure sostanzialmente distinte, anche se riconducibili allo stesso settore materiale o alla medesima amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impreseLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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