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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34770/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: vizio di motivazione illogica e contraddittoria ai sensi dell'art. 603, comma 1, lett. e) c.p.p., con travisamento della prova riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Il ricorrente sosteneva che il coltello a serramanico (lunghezza 19 cm, lama 9 cm) fosse uno strumento di lavoro (venditore di verdure) e che lo avesse dimenticato nel borsello, dove fu rinvenuto dagli infermieri; lamentava che la sentenza non avrebbe adeguatamente considerato tale spiegazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima e logica la motivazione della Corte territoriale che, in linea con il Tribunale di primo grado (sentenza 11/02/2024: condanna a 4 mesi di arresto e ammenda di euro 1.000,00 per violazione dell'art. 4, commi 2 e 3, L. 110/75), aveva valorizzato il fatto che il coltello fu rinvenuto nel borsello al momento del ricovero e che l'imputato non aveva fornito, nell'immediatezza, alcuna giustificazione verificabile. La Cassazione ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (divieto di nuova valutazione del merito, principio della 'doppia conforme') e il principio secondo cui il 'giustificato motivo' previsto dall'art. 4 L. 110/75 deve essere riferito all'attualità e suscettibile di immediata verifica. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 2 e 3, Legge 18 aprile 1975, n. 110

    art. 4, commi secondo e terzo, L. 110/75

    Il 'giustificato motivo' per il porto di armi/strumenti atti a offendere deve esistere nell'immediatezza, essere riferibile all'attualità e suscettibile di verifica immediata; motivazioni fornite a posteriori sono irrilevanti se non erano manifestate al momento del rinvenimento.

  • art. 603, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 603, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La censura per vizio di motivazione e travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo se l'errore è idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e costituisce macroscopica evidenza; non consente la riesamina del merito.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel procedimento per le conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione; nel caso il P.M. aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti di riproduzione del motivo nel ricorso per cassazione; il ricorrente ha riproposto il motivo nei limiti di tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile una nuova valutazione del materiale probatorio: il ricorso per travisamento deve dimostrare un errore macroscopico che disarticoli l'intero impianto probatorio.
  • La 'doppia conforme' (concordanza tra primo grado e appello) irrigidisce il controllo di legittimità: le due sentenze lette congiuntamente costituiscono un unico corpo decisionale difficile da scalfire.
  • Il 'giustificato motivo' per il porto di un coltello o simili va dichiarato nell'immediatezza e deve essere verificabile sul posto; spiegazioni fornite successivamente hanno scarso rilievo ove sul momento non siano state manifestate.
  • Per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione il difensore deve indicare atti o punti della motivazione in cui l'errore sia evidente e decisivo per il giudizio, non meramente preferibile una diversa lettura dei fatti.
  • La mancata spiegazione immediata al rinvenimento di un'arma o strumento può essere valutata come elemento favorevole alla responsabilità, salvo prova contraria contestuale e verificabile.

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