Cassazione Penale, Sentenza n. 34770/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: vizio di motivazione illogica e contraddittoria ai sensi dell'art. 603, comma 1, lett. e) c.p.p., con travisamento della prova riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Il ricorrente sosteneva che il coltello a serramanico (lunghezza 19 cm, lama 9 cm) fosse uno strumento di lavoro (venditore di verdure) e che lo avesse dimenticato nel borsello, dove fu rinvenuto dagli infermieri; lamentava che la sentenza non avrebbe adeguatamente considerato tale spiegazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima e logica la motivazione della Corte territoriale che, in linea con il Tribunale di primo grado (sentenza 11/02/2024: condanna a 4 mesi di arresto e ammenda di euro 1.000,00 per violazione dell'art. 4, commi 2 e 3, L. 110/75), aveva valorizzato il fatto che il coltello fu rinvenuto nel borsello al momento del ricovero e che l'imputato non aveva fornito, nell'immediatezza, alcuna giustificazione verificabile. La Cassazione ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (divieto di nuova valutazione del merito, principio della 'doppia conforme') e il principio secondo cui il 'giustificato motivo' previsto dall'art. 4 L. 110/75 deve essere riferito all'attualità e suscettibile di immediata verifica. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, Legge 18 aprile 1975, n. 110
art. 4, commi secondo e terzo, L. 110/75
Il 'giustificato motivo' per il porto di armi/strumenti atti a offendere deve esistere nell'immediatezza, essere riferibile all'attualità e suscettibile di verifica immediata; motivazioni fornite a posteriori sono irrilevanti se non erano manifestate al momento del rinvenimento.
art. 603, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 603, comma 1, lett. e) c.p.p.
La censura per vizio di motivazione e travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo se l'errore è idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e costituisce macroscopica evidenza; non consente la riesamina del merito.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel procedimento per le conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione; nel caso il P.M. aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti di riproduzione del motivo nel ricorso per cassazione; il ricorrente ha riproposto il motivo nei limiti di tale disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile una nuova valutazione del materiale probatorio: il ricorso per travisamento deve dimostrare un errore macroscopico che disarticoli l'intero impianto probatorio.
- La 'doppia conforme' (concordanza tra primo grado e appello) irrigidisce il controllo di legittimità: le due sentenze lette congiuntamente costituiscono un unico corpo decisionale difficile da scalfire.
- Il 'giustificato motivo' per il porto di un coltello o simili va dichiarato nell'immediatezza e deve essere verificabile sul posto; spiegazioni fornite successivamente hanno scarso rilievo ove sul momento non siano state manifestate.
- Per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione il difensore deve indicare atti o punti della motivazione in cui l'errore sia evidente e decisivo per il giudizio, non meramente preferibile una diversa lettura dei fatti.
- La mancata spiegazione immediata al rinvenimento di un'arma o strumento può essere valutata come elemento favorevole alla responsabilità, salvo prova contraria contestuale e verificabile.
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