Ordinanza n. 8124/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, -del provvedimento di interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici adottato dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici Div 3 - Anticorruzione, trasparenza e controlli interni, prot. 690 del 24 marzo 2026, trasmesso con nota prot. 5547 del 24 marzo 2026; -del verbale di accesso ispettivo dell’ITL di Avellino-Benevento del 10 febbraio 2026, e del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2026-AVVBN-1054 del 3 marzo 2026; -del conseguenziale inserimento dell’annotazione del suddetto provvedimento nel casellario informatico dell’ANAC; -di ogni altro atto a cui siano riferibili le censure contenute nei motivi di ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici, verbali ispettivi e conseguente annotazione nel casellario informatico ANAC
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici, adottato ai sensi dell’art. 27, comma 11, d.lgs. n. 81/2008 sulla base di un accesso ispettivo e di un verbale unico di accertamento dell’Ispettorato territoriale del lavoro, nonché la conseguente annotazione ANAC. Ha dedotto che l’accesso ispettivo era avvenuto mentre era in corso il rinnovo dell’attestazione SOA, mediante utilizzo dei requisiti già posseduti dalla società dalla quale era derivata a seguito di scissione parziale. Secondo la ricorrente, la nuova attestazione SOA di categoria III-bis, conseguita due giorni dopo l’accesso ispettivo, e la patente a punti, acquisita il giorno successivo, dimostrerebbero la continuità del titolo SOA senza soluzione di continuità. Ne deriverebbe l’applicabilità dell’art. 27, comma 15, d.lgs. n. 81/2008, che esclude la necessità della patente a punti per gli operatori in possesso di attestazione SOA almeno pari alla classifica III. La questione cautelare verteva quindi sulla possibilità di considerare trasferiti, a seguito della scissione, i requisiti SOA del ramo d’azienda e sulla conseguente ultravigenza o continuità dell’attestazione precedente durante la procedura di verifica o rinnovo.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare, ha ritenuto che dalla perizia giurata emergesse prima facie il trasferimento alla società ricorrente dei requisiti SOA relativi al ramo d’azienda trasferito dalla società scissa. Ha qualificato la scissione parziale come operazione comportante trasferimento di azienda o di ramo d’azienda, ritenendo pertanto applicabile l’art. 16, comma 9, dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, richiamato nel provvedimento come d.lgs. n. 36/2026, secondo cui il nuovo soggetto può avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti posseduti dagli operatori economici che gli hanno dato origine. Il successivo conseguimento dell’attestazione SOA di categoria III-bis è stato ritenuto, in termini cautelari, idoneo a dare continuità al precedente titolo relativo ai medesimi requisiti, senza soluzione di continuità. Il precedente della Sezione invocato dalle amministrazioni è stato ritenuto non perfettamente sovrapponibile, poiché riguardava un’attestazione originaria di classifica inferiore alla III e il tentativo di far valere, durante il rinnovo, una classifica III-bis non ancora rilasciata. Il TAR ha quindi disposto che l’Amministrazione rivalutasse la fattispecie alla luce della possibile applicabilità dell’istituto dell’ultravigenza delle certificazioni SOA. Nelle more della rideterminazione e fino alla successiva camera di consiglio, ha sospeso i provvedimenti impugnati e rinviato la prosecuzione dell’esame dell’istanza cautelare all’8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 27, comma 11, d.lgs. n. 81/2008
Costituisce la base normativa del provvedimento di interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici adottato nei confronti dell’operatore economico.
art. 27, comma 15, d.lgs. n. 81/2008
È stato invocato per sostenere l’esenzione dall’obbligo della patente a punti in presenza di attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III.
art. 16, comma 9, Allegato II.12, d.lgs. n. 36/2023
In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dagli operatori economici che a esso hanno dato origine
Il TAR lo ha ritenuto applicabile, in sede cautelare, alla scissione parziale con trasferimento del ramo d’azienda, ai fini dell’utilizzo da parte del nuovo soggetto dei requisiti SOA della società originaria.
art. 16, comma 10, Allegato II.12, d.lgs. n. 36/2023
È richiamato quale disposizione in base alla quale sarebbe stata svolta la verifica funzionale al conseguimento della nuova attestazione SOA.
Massime di principio
- La scissione societaria che comporta il trasferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda può consentire al nuovo soggetto di avvalersi, ai fini della qualificazione SOA, dei requisiti posseduti dagli operatori economici che gli hanno dato origine.
- Quando la nuova attestazione SOA riguarda, in continuità, i medesimi requisiti e la medesima classe già posseduti dalla società originaria, il successivo rilascio del titolo può assumere rilievo ai fini della continuità o ultravigenza dell’attestazione precedente durante la procedura di verifica o rinnovo.
- L’ultravigenza dell’attestazione SOA non consente, in via generale, di far valere una classifica superiore mai conseguita; tale limite non esclude però la valutazione della continuità quando il nuovo titolo sia rilasciato all’esito della verifica dei requisiti già trasferiti e posseduti dal soggetto originario.
- In presenza di elementi documentali idonei a prospettare il trasferimento dei requisiti SOA e la continuità del titolo, l’Amministrazione deve rivalutare concretamente la fattispecie prima di mantenere o applicare misure interdittive fondate sulla ritenuta mancanza dell’attestazione necessaria.
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