Sentenza del 18/10/2021 n. 28579 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della Commissione regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato due cartelle di pagamento notificate alla B. s.p.a. in liquidazione. La Commissione d'appello aveva ritenuto che, essendo intervenuta una parziale accoglienza del ricorso della contribuente sugli avvisi di accertamento a fondamento delle cartelle, fosse mutata la pretesa creditoria e dunque venuto meno l'interesse dell'Amministrazione a riformare la sentenza. L'Agenzia sosteneva invece di avere interesse ad impugnare per evitare la formazione di un giudicato sfavorevole sull'iscrizione a ruolo e per preservare il titolo che le consentirebbe di far valere il credito nella procedura concorsuale della contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo dell'Agenzia: l'iscrizione a ruolo, anche se derivante da avvisi non definitivi e operata a titolo cautelare (D.P.R. n. 602/1973, artt. 11 e 15-bis), mantiene efficacia limitatamente alla parte non annullata dell'atto impositivo e la legittimità del ruolo dipende dall'atto impositivo che la fonda. Pertanto l'Amministrazione ha interesse ad impugnare per evitare che permanga una pronuncia cui consegua una residua efficacia autoritativa dell'avviso di accertamento sulle parti non annullate e per tutelare la propria posizione nella procedura concorsuale. Per tali ragioni la Cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo motivo e il ricorso incidentale, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione, condannando alle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 11
Prevede l'iscrizione nei ruoli straordinari dell'importo risultante dall'avviso di accertamento non definitivo in caso di pericolo per la riscossione; tale iscrizione è misura cautelare la cui legittimità dipende dall'atto impositivo che la fonda.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15-bis
Norma collegata che disciplina l'iscrizione e l'esecuzione coattiva; la sua applicazione è vincolata alla validità dell'avviso di accertamento sottostante.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Fondamento giuridico del ricorso per cassazione per violazione di norme processuali (nella specie impugnazione per violazione degli artt. 100 e 329 c.p.c. relativi ai presupposti di interesse e di processo).
art. 100 c.p.c.
Richiamato nella censura in relazione ai presupposti per l'impugnazione; la Corte ha interpretato che l'interesse dell'Amministrazione a evitare la conservazione di un titolo parzialmente efficace sussiste e giustifica l'appello.
art. 329 c.p.c.
Norma richiamata nella censura (riguarda gli effetti delle sentenze di impugnazione); la Corte ha ritenuto che il mutamento della pretesa non esclude automaticamente l'interesse dell'Ufficio a proporre impugnazione per tutelare la parte residuale del credito.
Cass. Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 758
Giurisprudenza citata che conferma il principio secondo cui l'iscrizione a ruolo derivante da avviso di accertamento non definitivo costituisce misura cautelare subordinata alla legittimità dell'atto impositivo.
Massime di principio
- L'iscrizione a ruolo effettuata su avvisi di accertamento non definitivi è una misura cautelare la cui legittimità dipende dalla validità dell'atto impositivo: una pronuncia di annullamento, anche se non definitiva, modifica la situazione giuridica e impone l'adeguamento del ruolo o della cartella nella misura dell'annullamento.
- L'Amministrazione finanziaria conserva interesse ad impugnare decisioni che hanno annullato parzialmente atti impositivi quando la permanenza della sentenza potrebbe lasciare efficacia residua all'avviso di accertamento e compromettere la posizione dell'Erario, specialmente in presenza di procedure concorsuali del contribuente.
- In caso di annullamento parziale degli atti impositivi, l'ufficio ha l'obbligo di conformare iscrizioni a ruolo e cartelle alla statuizione giudiziale; in alternativa può impugnare per evitare la formazione di un giudicato che pregiudichi i suoi diritti.
- Nei contenziosi tributari la mera mutazione dell'originaria pretesa creditoria non è di per sé conclusiva sull'inammissibilità dell'appello dell'Amministrazione: va valutato se esiste ancora una concreta utilità (interesse) all'impugnazione per tutelare la residua pretesa.
- In presenza di procedure concorsuali del contribuente, l'Erario deve attivarsi per preservare il titolo e la possibilità di far valere il credito; l'impugnazione è uno strumento legittimo e spesso necessario per evitare conseguenze negative derivanti dal formarsi di un giudicato sfavorevole.
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