Sentenza del 14/12/2018 n. 32425 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di imposte non versate (IRPEG, IRES e ILOR) relative agli anni 1995-1998, in conseguenza della ritenuta incompatibilità con il diritto dell'Unione europea degli aiuti di Stato previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70, e dalla L. n. 427 del 1993, art. 66, comma 14. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il termine per il recupero dovesse essere individuato secondo il Reg. CE n. 659/1999, oppure, in subordine, che il termine decennale non fosse ancora decorso alla data di notifica degli avvisi, poiché doveva decorrere dalla notifica allo Stato italiano della decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE e non dalla fruizione degli aiuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso e ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, stabilendo che il termine previsto dall'art. 15 del Reg. CE n. 659/1999 disciplina esclusivamente i rapporti tra la Commissione europea e lo Stato membro e non il rapporto di recupero nei confronti del beneficiario. È stato invece accolto il secondo motivo: il recupero è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica allo Stato membro della decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, momento dal quale l'aiuto diventa qualificabile come illegale e recuperabile. La sentenza della CTR Toscana è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Regolamento CE 22 marzo 1999, n. 659, artt. 14 e 15
Il termine previsto dall'art. 15 si riferisce esclusivamente ai rapporti tra Commissione europea e Stato membro.
La disciplina europea non determina direttamente il termine di prescrizione dell'azione nazionale di recupero nei confronti del beneficiario dell'aiuto.
Codice civile, art. 2946
Termine ordinario di prescrizione decennale.
L'azione nazionale di recupero degli aiuti di Stato è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47-bis, comma 4
Nelle controversie relative agli aiuti di Stato non si applica la sospensione feriale dei termini.
La deroga alla sospensione feriale riguarda esclusivamente il termine collegato all'efficacia dell'ordinanza di sospensione nel giudizio tributario e non si estende automaticamente al termine per proporre ricorso per cassazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992 e Codice di procedura civile
Al ricorso per cassazione in materia tributaria si applicano, salvo incompatibilità, le regole del codice di procedura civile, compresa la sospensione feriale dei termini per il termine lungo.
Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002
La notifica della decisione allo Stato membro individua il momento iniziale della prescrizione decennale, poiché da tale momento l'aiuto può essere qualificato come illegale e può essere richiesto il recupero.
L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70, e L. n. 427 del 1993, art. 66, comma 14
Le agevolazioni fiscali previste per le società a capitale pubblico maggioritario costituivano il fondamento nazionale degli aiuti oggetto di recupero.
Massime di principio
- Nel recupero nazionale di aiuti di Stato dichiarati incompatibili, il termine applicabile nei confronti del beneficiario è ordinariamente quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c., non il termine dell'art. 15 del Reg. CE n. 659/1999.
- La prescrizione non decorre necessariamente dalla data in cui il contribuente ha fruito dell'agevolazione, ma dalla notifica allo Stato membro della decisione europea che qualifica l'aiuto come illegale e ne impone il recupero.
- Per valutare la tempestività degli atti di recupero occorre confrontare la data di notifica della decisione europea allo Stato membro con la data di notifica dell'avviso, verificando il decorso del termine decennale.
- Le regole sulla sospensione feriale dei termini devono essere applicate distinguendo le diverse fasi processuali: la deroga prevista per le controversie sugli aiuti di Stato non esclude automaticamente la sospensione feriale del termine per il ricorso per cassazione.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente sull'obbligo tributario: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia alla luce del corretto dies a quo e degli ulteriori profili ancora rilevanti.
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