Ordinanza n. 279/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto del Direttore Generale – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese – del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 2022121615060451_146704 del 16/12/2022 – Decreto di Revoca Totale, comunicato con p.e.c. di pari data, con cui è stato revocato il contributo, per € 8.952,14, relativo agli interessi sul finanziamento per investimenti produttivi ex art. 2 D.L. 69/2013, che era stato riconosciuto alla ricorrente con decreto di concessione n. 19829 del 10/05/2021 CUP B26G21013980008 – Id 146704; - della comunicazione di avvio del procedimento del 28/09/2022 prot. 334833 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese –Divisione V; - degli altri atti infra specificati e, comunque, di ogni ulteriore atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di revoca totale del contributo relativo agli interessi sul finanziamento per investimenti produttivi, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento e agli atti connessi
Esito
La controversia
La società beneficiaria ha impugnato il decreto ministeriale di revoca totale di un contributo di € 8.952,14, già riconosciuto con decreto di concessione, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti presupposti e conseguenti. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio una possibile questione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In particolare, la controversia potrebbe riguardare non la fase di ammissione o concessione del contributo, ma la fase esecutiva successiva, concernente l'inosservanza delle prescrizioni condizionanti il diritto all'erogazione. Secondo il Collegio, la posizione sostanziale azionata apparirebbe pertanto qualificabile come diritto soggettivo, anziché come interesse legittimo, con possibile devoluzione della controversia al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso il ricorso. Ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., ritenendo prima facie che la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto contributivo e alla verifica dell'adempimento delle condizioni per l'erogazione. Ha quindi riservato la decisione e assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitatamente alla questione di giurisdizione. Il Collegio ha indicato come possibile giudice munito di giurisdizione il Tribunale ordinario.
Norme richiamate
art. 2 d.l. 69/2013
Richiamato quale base normativa del contributo relativo agli interessi sul finanziamento per investimenti produttivi.
art. 7, commi 1 e 4, c.p.a.
Il Collegio lo richiama per delimitare la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, riferita alle controversie concernenti interessi legittimi e, nei casi previsti, diritti soggettivi.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Indicato quale possibile base della declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Applicato per consentire alle parti di interloquire sulla questione di giurisdizione rilevata d'ufficio dopo il passaggio in decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi pubblici, la giurisdizione deve essere individuata distinguendo la fase di ammissione o concessione del beneficio dalle fasi esecutive successive.
- Quando l'amministrazione contesta l'inosservanza delle prescrizioni che condizionano il diritto all'erogazione o alla conservazione del contributo già concesso, la posizione del beneficiario può assumere natura di diritto soggettivo e la controversia può appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Se il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una possibile questione di difetto di giurisdizione, deve assegnare alle parti un termine per il contraddittorio sulla questione prima di definirla.
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