Sentenza n. 16838/2026 - Roma, Sezione 4T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti e delibere ANAC di primo inquadramento della ricorrente al 13° livello della scala stipendiale, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2019 ed economica dal 1° gennaio 2020, e successiva conferma definitiva
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di inquadramento del 2 novembre 2022 e la delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022, nonché, con motivi aggiunti, la delibera n. 417 del 13 settembre 2023 e il provvedimento del 18 ottobre 2023 che hanno confermato e reso definitivo il nuovo inquadramento. Ha dedotto che l’ANAC avrebbe applicato solo formalmente il criterio della “contiguità giuridica” indicato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7725/2022, mantenendo in sostanza l’impianto del precedente sistema e attribuendole il 13° livello mediante un automatismo non fondato su una valutazione individuale. Ha lamentato la mancata adeguata considerazione dell’anzianità e dell’esperienza pregresse, della professionalità, della complessità delle mansioni, dell’autonomia e delle responsabilità esercitate, nonché l’insufficienza dell’istruttoria e la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori assunti successivamente. Ha chiesto l’annullamento degli atti, il riesame e la ricostruzione della carriera con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2019, il nuovo inquadramento e il pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione. Ha inoltre chiesto il rinvio in attesa dell’esito di un giudizio d’appello relativo a un ricorso analogo e del procedimento ANAC riguardante dipendenti assunti tramite mobilità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio: ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il differimento è ammesso in casi eccezionali, in presenza di un’effettiva pregiudizialità; qui il giudizio d’appello e il procedimento di reinquadramento menzionati riguardavano questioni o categorie di personale diverse e non impedivano la decisione, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale già consolidato. Il Collegio ha quindi ritenuto manifestamente infondato il ricorso e ha prescisso dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità per ne bis in idem, rilevando che essa non era comunque priva di pregio. Nel merito ha respinto le censure di violazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, di difetto d’istruttoria e di disparità di trattamento, richiamando le pronunce che avevano riconosciuto la conformità delle delibere ANAC nn. 465/2022 e 417/2023 ai principi di quella sentenza. In particolare, l’ANAC poteva esercitare la propria autonomia regolamentare senza riprodurre puntualmente i livelli adottati dall’AGCM; l’anzianità di servizio è stata ritenuta parametro oggettivo idoneo a valorizzare professionalità ed esperienza, anche attraverso livelli aggiuntivi correlati ai periodi di servizio e alla qualifica posseduta. Il TAR ha inoltre richiamato l’accertamento di una articolata istruttoria, svolta anche con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, e l’applicazione delle decorrenze previste per il personale interessato. Ricorso e motivi aggiunti sono stati respinti; spese compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
È noto che ai sensi dell’art. 73 c. p. a., comma 1 bis, il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una “pregiudizialità” del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.
Il rinvio della trattazione è eccezionale e richiede la dimostrazione di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio pendente davanti a un diverso giudice e quello da rinviare.
Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 c.p.a.) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.
Il giudice può richiamare la motivazione di una sentenza in forma semplificata quando le questioni e il petitum siano sostanzialmente sovrapponibili.
Massime di principio
- Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è consentito solo in casi eccezionali, quando sia dimostrato un effettivo nesso di pregiudizialità logico-giuridica con un giudizio pendente davanti a un diverso giudice; la pendenza di un procedimento relativo a una distinta categoria di dipendenti non integra, di per sé, tale presupposto.
- Nell’attuare un giudicato che imponga di valorizzare la contiguità giuridica nell’inquadramento del personale, un’autorità indipendente può esercitare la propria autonomia regolamentare e non è tenuta a replicare in dettaglio il sistema di inquadramento adottato da un’altra autorità, purché i criteri prescelti siano coerenti con i principi del giudicato.
- L’anzianità di servizio e il livello di inquadramento precedentemente posseduto possono costituire parametri oggettivi per valorizzare esperienza e professionalità nel primo inquadramento, anche mediante livelli stipendiali aggiuntivi correlati ai periodi di servizio e alle qualifiche considerate.
- La contestazione dell’inquadramento non è suffragata dalla sola deduzione generica di una sottovalutazione della professionalità o di un pregiudizio retributivo: occorre allegare elementi concreti riferiti alla posizione individuale e dimostrare il pregiudizio lamentato.
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