Ordinanza n. 15418/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza n. 2335/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 2335/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 7 marzo 2023, notificata il 24 aprile 2023 e passata in giudicato, deducendo la mancata esecuzione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’ordinanza non espone il contenuto delle specifiche censure né i fatti sostanziali oggetto della sentenza da eseguire.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso il merito della domanda di ottemperanza. Ha disposto che il Ministero depositi, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte. Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento potrà essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. L’ulteriore trattazione è fissata alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, c.p.a.
Ritenuto necessario ai fini del decidere acquisire dall’Amministrazione resistente – in virtù di quanto previsto e consentito dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, cod. proc. amm. – una documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte in giudizio;
Il giudice può acquisire dall’amministrazione una relazione documentata sui fatti rilevanti per decidere, anche in relazione alle censure dedotte.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Ritenuto necessario ai fini del decidere acquisire dall’Amministrazione resistente – in virtù di quanto previsto e consentito dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, cod. proc. amm. – una documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte in giudizio;
La disposizione è richiamata quale base per l’acquisizione istruttoria della relazione documentata richiesta all’amministrazione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Ritenuto che l’Amministrazione debba provvedere – entro il termine perentorio indicato in dispositivo – al predetto incombente, il cui mancato, tardivo o insufficiente espletamento potrà essere valutato ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.;
Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento dell’incombente istruttorio da parte dell’amministrazione potrà essere valutato dal giudice ai sensi della disposizione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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