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Ordinanza

Ordinanza n. 15418/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202508056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza n. 2335/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 2335/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 7 marzo 2023, notificata il 24 aprile 2023 e passata in giudicato, deducendo la mancata esecuzione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’ordinanza non espone il contenuto delle specifiche censure né i fatti sostanziali oggetto della sentenza da eseguire.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso il merito della domanda di ottemperanza. Ha disposto che il Ministero depositi, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte. Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento potrà essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. L’ulteriore trattazione è fissata alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Ritenuto necessario ai fini del decidere acquisire dall’Amministrazione resistente – in virtù di quanto previsto e consentito dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, cod. proc. amm. – una documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte in giudizio;

    Il giudice può acquisire dall’amministrazione una relazione documentata sui fatti rilevanti per decidere, anche in relazione alle censure dedotte.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto necessario ai fini del decidere acquisire dall’Amministrazione resistente – in virtù di quanto previsto e consentito dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, cod. proc. amm. – una documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte in giudizio;

    La disposizione è richiamata quale base per l’acquisizione istruttoria della relazione documentata richiesta all’amministrazione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Ritenuto che l’Amministrazione debba provvedere – entro il termine perentorio indicato in dispositivo – al predetto incombente, il cui mancato, tardivo o insufficiente espletamento potrà essere valutato ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.;

    Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento dell’incombente istruttorio da parte dell’amministrazione potrà essere valutato dal giudice ai sensi della disposizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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