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Circolare

Circolare numero 06 del 16-11-2005 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ricostruisce le regole di assoggettamento a contribuzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta, distinguendo tra trasferte nel Comune, fuori Comune e all’estero, e chiarendo i limiti di esenzione per indennità forfettarie, rimborsi misti e rimborsi analitici. Viene inoltre precisato il rilievo della corretta individuazione della sede di lavoro e la diversa disciplina applicabile ai lavoratori trasfertisti, per i quali la base imponibile è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 51, comma 6, TUIR.

Disciplina contributiva delle indennità di trasferta e dei trasfertisti

Disciplina contributiva delle indennità di trasferta e dei trasfertisti

La circolare ricostruisce la disciplina applicabile al prelievo contributivo sulle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta, alla luce dell’evoluzione della prassi contrattuale nei settori dello spettacolo e dello sport professionistico. Il documento richiama i principi del TUIR e chiarisce come distinguere, ai fini fiscali e contributivi, tra trasferte occasionali e prestazioni rese da lavoratori trasfertisti.

Quadro generale e coordinamento con la disciplina fiscale

La circolare parte dal principio di armonizzazione tra base imponibile contributiva e base imponibile fiscale, introdotto dal D.Lgs. 314/1997. In tale quadro, viene richiamato l’art. 51, comma 5, del TUIR per le indennità di trasferta e il comma 6 per i trasfertisti. La logica di fondo è che l’indennità di trasferta ha natura compensativa delle spese affrontate dal lavoratore quando è chiamato a prestare attività fuori dalla sede contrattualmente stabilita.

Trasferte nel territorio comunale della sede di lavoro

Quando la trasferta avviene nel territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro, le indennità e i rimborsi spese concorrono integralmente alla formazione del reddito. Restano esclusi soltanto i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti del vettore, come biglietti o ricevute taxi, nonché la documentazione interna idonea a dimostrare il giorno in cui l’attività è stata svolta all’esterno della sede. La circolare precisa inoltre che rileva il territorio comunale in senso proprio, senza che assumano rilievo la sua estensione o eventuali ripartizioni subcomunali.

Trasferte fuori dal territorio comunale: regimi alternativi

Per le trasferte fuori dal Comune di sede di lavoro, la disciplina prevede tre regimi alternativi, da scegliere con riferimento all’intera trasferta. Non è consentito applicare criteri diversi alle singole giornate comprese nel medesimo periodo di trasferta.

1. Regime forfettario

Nel regime forfettario sono escluse dalla base imponibile le indennità di trasferta fino a 46,48 euro al giorno per le trasferte nel territorio nazionale e fino a 77,47 euro al giorno per le trasferte all’estero. La franchigia si applica anche a trasferte inferiori alle 24 ore e prive di pernottamento. Rimangono inoltre esclusi dal reddito i rimborsi analitici di viaggio e trasporto, compresa l’indennità chilometrica, purché supportati da idonea documentazione.

2. Regime del rimborso misto

Nel caso in cui l’indennità sia corrisposta unitamente al rimborso analitico di vitto e alloggio, la quota esente si riduce:

  • di un terzo, se è rimborsato il vitto oppure l’alloggio, anche se fornito gratuitamente; la quota esente è quindi pari a 30,99 euro al giorno in Italia e 51,65 euro all’estero;
  • di due terzi, se sono rimborsati sia il vitto sia l’alloggio, anche se forniti gratuitamente; la quota esente è quindi pari a 15,49 euro al giorno in Italia e 25,82 euro all’estero. Anche in questo regime i rimborsi di viaggio e trasporto, inclusa l’indennità chilometrica, non concorrono al reddito se effettuati sulla base di idonea documentazione.

3. Regime analitico

Nel regime analitico, oltre ai rimborsi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sono esclusi da imposizione anche gli ulteriori rimborsi per spese come telefono e parcheggio, anche se non documentabili, purché analiticamente attestate dal dipendente e nei limiti di 15,49 euro al giorno, elevati a 25,82 euro per le trasferte all’estero.

Documentazione delle spese di viaggio e dell’indennità chilometrica

La circolare distingue tra mezzi pubblici e mezzi propri. I viaggi effettuati con mezzi pubblici sono documentabili mediante il titolo di viaggio. Per i viaggi con mezzo proprio, invece, la determinazione della spesa deve avvenire da parte del datore di lavoro sulla base di elementi concordanti diretti e indiretti. In particolare, per l’indennità chilometrica è necessario che la liquidazione sia calcolata considerando la percorrenza, il tipo di automezzo utilizzato e il costo chilometrico ricostruito in relazione al veicolo, con conservazione della relativa documentazione interna.

Individuazione della sede di lavoro e rilevanza contrattuale

La corretta individuazione della sede di lavoro è decisiva per stabilire il regime impositivo/contributivo applicabile. Il D.Lgs. 152/1997 impone al datore di lavoro di comunicare al lavoratore, entro 30 giorni dall’assunzione, le informazioni sul rapporto di lavoro, incluso il luogo di lavoro. L’obbligo può essere assolto nel contratto, nella lettera di assunzione o in altro documento scritto, anche mediante rinvio al contratto collettivo applicato. Se l’adempimento è omesso, ritardato, incompleto o inesatto, il lavoratore può rivolgersi alla direzione provinciale del lavoro, che intima al datore di lavoro di regolarizzare la posizione entro 15 giorni; in difetto, si applica la sanzione amministrativa prevista.

La circolare precisa inoltre che l’esenzione contributiva delle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta, nei limiti previsti per le trasferte fuori Comune, opera anche quando, già al momento della stipula del contratto, le parti conoscono i luoghi in cui presumibilmente si svolgeranno una o più trasferte.

Lavoratori trasfertisti e indennità continuative

Diversa è la disciplina dei lavoratori trasfertisti, cioè di coloro che, per contratto, svolgono l’attività in luoghi sempre diversi e variabili, senza una sede di lavoro determinata. Per questa categoria l’indennità, chiamata o meno di trasferta, oppure la maggiorazione di retribuzione, non è collegata alla singola trasferta effettivamente svolta, ma è corrisposta in via continuativa per tutti i giorni retribuiti.

Gli elementi che identificano il trasfertista sono due: l’assenza di una sede di lavoro certa e la corresponsione contrattuale di un trattamento economico fisso o forfettario, senza verifica della concreta effettuazione della trasferta, della durata o del luogo in cui essa si è svolta. Ai fini della tassazione e del prelievo contributivo è irrilevante stabilire se tale meccanismo sia stato previsto per semplificare il calcolo della retribuzione o perché il contratto non contempla affatto una sede di lavoro predeterminata.

Per queste somme si applica l’art. 51, comma 6, TUIR, che prevede la riduzione del 50% della base imponibile delle indennità e delle maggiorazioni retributive corrisposte ai trasfertisti. La circolare richiama anche la previsione che consente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di individuare categorie di lavoratori cui applicare l’istituto, ma precisa che, allo stato, tali disposizioni attuative non risultano emanate.

Punti principali

Trasferta nel territorio comunale

Le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta e i rimborsi spese concorrono integralmente alla formazione del reddito, salvo i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti del vettore o da idonea documentazione interna che attesti il giorno di svolgimento dell’attività fuori sede. Ai fini della disciplina rileva il solo territorio comunale, indipendentemente dalla sua ampiezza o da eventuali suddivisioni interne.

Trasferta fuori Comune: tre sistemi alternativi

Per le trasferte fuori del Comune di sede di lavoro la norma prevede tre regimi alternativi, da applicare all’intera trasferta e non a singole giornate: indennità forfettaria, rimborso misto e rimborso analitico. Non è consentito combinare criteri diversi nel corso della stessa trasferta.

Indennità forfettaria e limiti di esenzione

Nel regime forfettario sono escluse da imposizione le indennità fino a 46,48 euro al giorno per trasferte in Italia e fino a 77,47 euro al giorno per trasferte all’estero. La franchigia opera anche per trasferte di durata inferiore a 24 ore e senza pernottamento. Restano esclusi dal reddito anche i rimborsi analitici di viaggio e trasporto, compresa l’indennità chilometrica, se supportati da idonea documentazione.

Rimborso misto e riduzione della quota esente

Quando l’indennità è corrisposta insieme al rimborso analitico di vitto e alloggio, la quota esente si riduce di un terzo se è rimborsato o il vitto o l’alloggio, ed è pari a 30,99 euro al giorno in Italia e 51,65 euro all’estero; la riduzione è di due terzi se sono rimborsati sia vitto sia alloggio, con quota esente pari a 15,49 euro al giorno in Italia e 25,82 euro all’estero. Anche in questo regime i rimborsi di viaggio e trasporto, inclusa l’indennità chilometrica, non concorrono al reddito se documentati.

Rimborso analitico e spese ulteriori

Nel regime analitico, oltre ai rimborsi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sono esclusi da imposizione anche ulteriori spese, quali telefono e parcheggio, se analiticamente attestate dal dipendente, anche quando non documentabili, entro il limite di 15,49 euro al giorno, elevato a 25,82 euro per le trasferte all’estero.

Documentazione dei viaggi e indennità chilometrica

I viaggi con mezzi pubblici sono documentabili mediante il titolo di viaggio. Per i viaggi con mezzi propri la spesa deve essere determinata dal datore di lavoro sulla base di elementi concordanti, diretti e indiretti; per l’indennità chilometrica è sufficiente che la liquidazione sia calcolata considerando percorrenza, tipo di automezzo e costo chilometrico, con risultanza nella documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Individuazione della sede di lavoro

La sede di lavoro è l’elemento decisivo per distinguere il trattamento contributivo delle trasferte e deve essere individuata con certezza. Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore, entro 30 giorni dall’assunzione, il luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 152/1997, art. 1, anche mediante contratto, lettera di assunzione o altro documento scritto, incluso il rinvio al contratto collettivo. In caso di omissioni o inesattezze il lavoratore può rivolgersi alla direzione provinciale del lavoro, che intima l’adempimento entro 15 giorni; in caso di inottemperanza è prevista la sanzione amministrativa.

Trasferte già note alla stipula del contratto

L’esenzione contributiva delle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta, nei limiti indicati per le trasferte fuori Comune, opera anche se al momento della stipula del contratto le parti conoscono già i luoghi in cui presumibilmente si svolgeranno una o più trasferte.

Trasfertisti e riduzione del 50% della base imponibile

Per i lavoratori che, per contratto, prestano attività in luoghi sempre diversi e variabili, senza una sede di lavoro determinata, si applica una disciplina distinta: le indennità e le maggiorazioni retributive corrisposte in via continuativa sono considerate ai fini contributivi secondo l’art. 51, comma 6, TUIR, che prevede la riduzione del 50% della base imponibile. È irrilevante la ragione contrattuale della previsione economica, essendo decisivo il carattere continuativo e non collegato a singole trasferte effettive.

Assenza di attuazione per categorie agevolate

La circolare ricorda che il comma 6 dell’art. 51 TUIR consente l’individuazione, con decreto ministeriale, di categorie di lavoratori cui applicare l’istituto dell’indennità di trasferta continuativa, ma precisa che ad oggi non risultano emanate disposizioni attuative in materia.

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