Circolare numero 117 del 7-12-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative ai datori di lavoro che utilizzano il DM10 per il conguaglio di fine anno 2005, con riflessi anche sulla denuncia EMens. Vengono disciplinate le principali fattispecie che possono incidere sull’imponibile e sulla contribuzione: elementi variabili della retribuzione, decontribuzione dei premi di risultato, massimale contributivo, contributo aggiuntivo IVS dell’1%, erogazioni liberali, fringe benefit, prestiti ai dipendenti, bonus per il posticipo del pensionamento e operazioni societarie. Sono indicati termini di regolarizzazione, codici da usare nelle denunce, criteri di imputazione per competenza o cassa e modalità di recupero o versamento delle differenze contributive.
Conguaglio di fine anno 2005 dei contributi previdenziali e assistenziali
Conguaglio di fine anno 2005 dei contributi previdenziali e assistenziali
La circolare disciplina le operazioni di conguaglio di fine anno 2005 per i datori di lavoro che operano con modello DM10, con ricadute anche sulla denuncia EMens. L’intervento chiarisce in particolare quando e come regolarizzare differenze contributive legate a componenti variabili della retribuzione e ad altre fattispecie che incidono sull’imponibile previdenziale.
Termine di effettuazione del conguaglio
In base alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, i conguagli possono essere eseguiti:
- con la denuncia di competenza di dicembre 2005, con scadenza 16 gennaio 2006;
- oppure con la denuncia di competenza di gennaio 2006, con scadenza 16 febbraio 2006.
La regolarizzazione può avvenire senza aggravio di oneri accessori, purché siano rispettate le modalità previste per ciascuna fattispecie.
Elementi variabili della retribuzione
La circolare richiama la disciplina degli elementi variabili della retribuzione, che possono essere contabilizzati nel mese successivo a quello in cui l’evento si verifica, fermo restando il principio di competenza nell’anno solare. Tra gli eventi indicati figurano:
- straordinari;
- indennità di diaria o missione;
- indennità di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro;
- riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori di sangue;
- riduzioni di retribuzione per infortuni indennizzati INAIL;
- permessi non retribuiti e altre astensioni dal lavoro;
- ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali non a zero ore.
Sono considerati assimilabili anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.
La circolare richiama inoltre il messaggio n. 16329 del 22 aprile 2005, chiarendo che, in caso di assunzione intervenuta a dicembre con ratei pagati a gennaio, l’importo dei ratei va:
- indicato come variabile in aumento nel DM10/2 con codice A000;
- riportato nell’EMens di gennaio 2006 con riferimento all’anno 2005.
Per i compensi per ferie non godute e per gli straordinari, compresa la banca ore, si rinvia alle istruzioni già emanate.
La sistemazione contributiva degli elementi variabili deve essere effettuata entro il mese successivo a quello di riferimento; tuttavia, per i conguagli relativi a dicembre 2005, le aziende possono regolarizzare anche con la denuncia di febbraio 2006.
Codici DM10/2 ed EMens per le variabili retributive
Per le denunce DM10/2 di gennaio 2006 vanno utilizzati i codici del quadro B/C:
- A000: aumento della retribuzione imponibile per la generalità delle aziende;
- D000: diminuzione della retribuzione imponibile per la generalità delle aziende;
- F000 e G000 per i fondi speciali di previdenza;
- F010 e G010 per le prestazioni in conto capitale esattoriali e dazieri.
Ai fini EMens, gli elementi variabili devono essere imputati secondo competenza dicembre 2005, ma trattati contributivamente come retribuzione di gennaio 2006. Se nello stesso anno sono presenti elementi con segno opposto e stesso anno di attribuzione, va indicato solo il saldo.
Decontribuzione dei premi di risultato
La circolare dedica ampio spazio alla decontribuzione delle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva aziendale o di secondo livello, collegate a incrementi di produttività, qualità o competitività. Il regime, previsto dall’art. 2 del D.L. 67/1997 convertito dalla legge 135/1997 e richiamato dall’art. 6 del D.Lgs. 314/1997, stabilisce che tali importi siano soggetti, in luogo della contribuzione ordinaria, a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.
Il beneficio è riconosciuto entro il limite del 3% della retribuzione imponibile annua del lavoratore, calcolata sul periodo 1 gennaio-31 dicembre dell’anno in cui avviene l’erogazione. La base di calcolo comprende anche l’eventuale quota di erogazione non agevolata.
Per fruire del regime è necessario il deposito del contratto presso la Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla stipula.
Regole particolari della decontribuzione
La circolare precisa che:
- se le erogazioni sono destinate alla previdenza complementare, il contributo di solidarietà non è dovuto sulla parte destinata a tale finalità;
- se la destinazione è solo parziale, il contributo si applica sulla quota residua;
- sull’intero accantonamento resta comunque dovuto il diverso contributo di solidarietà del 10% previsto dall’art. 9-bis della legge 166/1991.
Sono inoltre trattati casi particolari:
- anticipazioni su erogazioni contrattuali, che possono essere decontribuite se è prevista la successiva verifica degli obiettivi;
- erogazioni mensili o in più quote annue, come l’EET dell’edilizia, per le quali la decontribuzione può essere applicata mese per mese con conguaglio finale;
- erogazioni corrisposte nell’anno successivo a lavoratori cessati, per le quali il tetto è calcolato sulla retribuzione imponibile dell’anno precedente.
Conguaglio della decontribuzione
La circolare distingue tre ipotesi principali:
- se la retribuzione presunta coincide con quella effettiva, non occorre conguaglio;
- se la retribuzione effettiva è superiore a quella presunta, il tetto del 3% aumenta e il datore deve recuperare la parte di decontribuzione spettante, versando il relativo contributo di solidarietà con i codici M931 o M932 e riducendo l’imponibile del mese di conguaglio;
- se la retribuzione effettiva è inferiore a quella presunta, il tetto diminuisce e il datore deve assoggettare a contribuzione ordinaria la quota eccedente, recuperando il contributo di solidarietà con i codici L931 o L933.
In sede di conguaglio, se effettuato con la denuncia di gennaio 2006, occorre anche indicare le partite che hanno inciso sull’imponibile del mese, secondo le regole descritte per gli elementi variabili.
Massimale contributivo per il 2005
Per gli iscritti successivi al 31 dicembre 1995 privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il sistema contributivo, la legge 335/1995 prevede un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Per il 2005 tale massimale è pari a 84.049 euro.
Il massimale si applica alla sola contribuzione IVS, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%. La circolare ribadisce che:
- il massimale non è frazionabile a mese;
- nei rapporti successivi le retribuzioni si cumulano;
- nei rapporti simultanei si cumulano ai fini del superamento del massimale;
- nel caso di coesistenza di lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa non vi è cumulo tra i relativi compensi.
Se durante l’anno è stato versato IVS oltre il massimale, il recupero avviene con il codice L952 per la generalità dei lavoratori o L953 per i dirigenti ex INPDAI, anche per fondi sostitutivi o gestioni speciali INPS.
Il recupero può essere effettuato con la denuncia di dicembre 2005 o gennaio 2006, utilizzando rispettivamente:
- H400 per la riduzione dell’imponibile nell’anno corrente;
- H500 per la riduzione dell’imponibile nell’anno precedente.
In entrambe le ipotesi va rettificato anche l’EMens dell’anno 2005 mediante ritrasmissione del mese in cui si è verificato il superamento.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
L’art. 3-ter della legge 438/1992 prevede, per regimi pensionistici con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%, un contributo aggiuntivo dell’1% sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile. Per il 2005 la soglia è pari a 38.641 euro annui, corrispondenti a 3.220 euro mensili.
La mensilizzazione rende possibili conguagli a credito o a debito. La circolare riporta i codici di versamento ordinario e quelli per il conguaglio o recupero, distinguendo la generalità delle aziende, i dirigenti ex INPDAI e le diverse gestioni speciali.
Erogazioni liberali e fringe benefit
Per le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze, la soglia di esenzione è di 258,23 euro nel periodo d’imposta. Se il limite è superato, la parte non esente va assoggettata a contribuzione e, in sede di conguaglio, si procede con l’aumento dell’imponibile o, se l’erogazione era stata già tassata, con la diminuzione dell’imponibile e il rimborso della quota di contributi trattenuta in eccesso.
Per i fringe benefit, se il valore complessivo supera 258,23 euro nel periodo d’imposta, l’intero valore concorre a formare reddito. In ambito previdenziale, la circolare chiarisce che l’azienda che effettua il conguaglio versa i contributi solo sui benefit da essa erogati, pur tenendo conto di quanto già riconosciuto da eventuali precedenti datori di lavoro ai fini del superamento del limite.
Prestiti ai dipendenti e bonus per il posticipo del pensionamento
Per i prestiti ai dipendenti, ai fini della determinazione del compenso in natura, deve essere assunto il TUR vigente al termine di ciascun anno.
Per i lavoratori che percepiscono il bonus per il posticipo del pensionamento, il conguaglio segue le regole ordinarie, ma i contributi IVS e l’1% aggiuntivo oggetto di conguaglio, in ragione dell’esonero vigente, vengono direttamente aggiunti o sottratti al bonus del mese di dicembre 2005 o gennaio 2006. I contributi minori restano soggetti alle modalità ordinarie.
Operazioni societarie
Nei casi di operazioni societarie con passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. o di cessione del contratto di lavoro, il datore subentrante effettua il conguaglio sulla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, comprensiva delle quote di decontribuzione, delle erogazioni liberali e dei fringe benefit.
Ai fini EMens, nei passaggi intervenuti nel corso dell’anno, il consolidamento dell’elemento riferito al lavoratore non può essere effettuato dall’azienda subentrante utilizzando gli elementi del nuovo datore; tale operazione deve essere eseguita dall’azienda cedente o con i suoi dati identificativi. Se il passaggio avviene a cavallo d’anno e il conguaglio è effettuato in gennaio, la definizione delle variabili retributive e il consolidamento delle settimane seguono la stessa logica.
Indicazioni finali
La circolare chiude richiamando numerose precedenti istruzioni e precisando i riferimenti normativi e operativi utili per i diversi istituti trattati. Nel complesso, essa costituisce una guida di fine anno per la corretta quadratura contributiva e per l’allineamento tra DM10, EMens, CUD e dichiarazioni fiscali e contributive correlate.
Punti principali
Termini generali di conguaglio
Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate con la denuncia di competenza di dicembre 2005, con scadenza 16 gennaio 2006, oppure con quella di gennaio 2006, con scadenza 16 febbraio 2006, senza oneri accessori. La circolare richiama la necessità di allineare imponibile, aliquote e imputazione annuale degli elementi variabili della retribuzione, coordinando DM10 e EMens.
Elementi variabili della retribuzione
Sono elencati gli eventi che incidono sulla retribuzione imponibile e che possono essere regolarizzati a fine anno, tra cui straordinari, diarie o missioni, malattia/maternità anticipate, riposi per allattamento, giornate per donatori di sangue, infortuni INAIL, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, ferie non godute, congedi matrimoniali e integrazioni salariali non a zero ore. Per le denunce di gennaio 2006 vanno utilizzati i codici A000/D000/F000/G000/F010/G010 a seconda che si tratti di aumenti o diminuzioni e della gestione interessata. Gli elementi sono imputati per competenza a dicembre 2005, ma ai fini contributivi si considerano retribuzione di gennaio 2006. La circolare specifica anche il trattamento dei ratei di assunzione avvenuta a dicembre e corrisposti a gennaio, nonché l’aggiornamento di CUD/2006 e modello 770/2006.
Decontribuzione dei premi di risultato
La decontribuzione prevista dall’art. 2 del D.L. 67/1997 si applica agli importi contrattuali di secondo livello collegati a incrementi di produttività, qualità e competitività, entro il limite del 3% della retribuzione imponibile annua del lavoratore. L’erogazione è assoggettata, in luogo della contribuzione ordinaria, a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro. La circolare illustra il deposito dei contratti presso la Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla stipula, il trattamento delle erogazioni destinate alla previdenza complementare, le anticipazioni, le quote mensili o pluriennali e i casi di lavoratori cessati.
Conguagli della decontribuzione
Sono disciplinati sia il conguaglio quando la decontribuzione è stata operata in corso d’anno, sia quello eseguito a fine anno o alla cessazione del rapporto. Se la retribuzione effettiva differisce da quella presunta, il datore deve ricalcolare il tetto, recuperare o versare il contributo di solidarietà con i codici M931/M932 oppure L931/L933, e rettificare l’imponibile del mese di conguaglio. Sono richiamati anche i codici M186, M187, M207, L320, L321 e L382 per differenze di agevolazioni o contribuzione in caso di variazione del regime contributivo tra il mese dell’erogazione e quello del conguaglio.
Massimale contributivo ex legge 335/1995
Per l’anno 2005 il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari a 84.049 euro per i lavoratori soggetti al regime contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/1995. Il massimale si applica alla sola contribuzione IVS, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%. La circolare riepiloga le regole di cumulo in caso di rapporti successivi o simultanei e di coesistenza con collaborazioni coordinate e continuative. Se è stato versato IVS oltre il massimale, il recupero avviene con il codice L952 o L953 e con la rettifica dell’imponibile EMens; il recupero può essere esposto con DM10 di dicembre 2005 o gennaio 2006, usando rispettivamente i codici H400 o H500 per la riduzione dell’imponibile.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
Per i regimi con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%, il contributo aggiuntivo dell’1% si applica sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile; per il 2005 il limite è 38.641 euro annui, pari a 3.220 euro mensili. Sono indicati i codici di versamento ordinario M950, M960, B980, X950, X960, X970, X980, X990 e i codici di conguaglio M951, M952, B981, X951, X961, X971, X981, X991, nonché i codici di recupero L951, L954, L981, L941, L961, L971, L980, L991. Si chiarisce che gli elementi variabili corrisposti a gennaio 2006 non incidono sul limite 2005.
Erogazioni liberali e fringe benefit
Le erogazioni liberali per festività o ricorrenze non concorrono al reddito se non superano 258,23 euro nel periodo d’imposta; il superamento comporta l’assoggettamento a contribuzione della parte eccedente o, se già tassate in corso d’anno, la riduzione dell’imponibile e il rimborso della quota a carico del lavoratore. Per i fringe benefit, il superamento del limite di 258,23 euro comporta l’assoggettamento a contribuzione dell’intero valore, tenendo conto anche di quanto erogato da precedenti datori di lavoro; ai fini previdenziali, tuttavia, in caso di superamento, l’azienda che effettua il conguaglio versa i contributi solo sui fringe benefit da essa erogati.
Prestiti ai dipendenti e bonus posticipo pensionamento
Per i prestiti ai dipendenti, ai fini del compenso in natura si assume come parametro il tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno. Per i lavoratori che usufruiscono del bonus per il posticipo del pensionamento, il conguaglio dei contributi segue le regole ordinarie, ma i contributi IVS e l’1% aggiuntivo, se dovuti o da recuperare, sono aggiunti o sottratti direttamente al bonus di competenza di dicembre 2005 o gennaio 2006.
Operazioni societarie
Nei casi di passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. o di cessione del contratto di lavoro, il datore subentrante effettua il conguaglio sulla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, includendo anche gli importi soggetti a decontribuzione, erogazioni liberali e fringe benefit. Per EMens, nei passaggi intervenuti nel corso dell’anno o a cavallo dell’anno, il consolidamento degli elementi e delle settimane è effettuato dall’azienda cedente o con i suoi dati identificativi, non dal subentrante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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