Circolare numero 114 del 7-11-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula, in data 11 ottobre 2005, della convenzione tra INPS e Federazione Lavoratori Autonomi (FLA) per la riscossione delle quote associative tramite modello F24, congiuntamente ai contributi previdenziali obbligatori. Vengono riepilogate le istruzioni operative, le modalità di identificazione degli associati, i termini per l’invio delle deleghe e dei supporti magnetici, la gestione delle revoche, le regole sui rapporti finanziari e il rimborso spese a carico della Federazione. È inoltre precisata la durata della convenzione, la sua tacita rinnovazione annuale e l’assenza di obblighi di riscossione coattiva o responsabilità dell’INPS verso terzi.
Convenzione INPS-FLA per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-FLA per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà notizia della convenzione stipulata l’11 ottobre 2005 tra INPS e Federazione Lavoratori Autonomi (FLA), ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione delle quote associative degli iscritti tramite modello F24, contestualmente ai contributi previdenziali obbligatori. Il testo chiarisce le modalità operative, gli adempimenti delle strutture INPS e della Federazione, nonché i profili finanziari e di responsabilità.
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione riguarda gli associati alla FLA per i quali sussiste l’obbligo delle assicurazioni IVS. L’INPS assume il servizio di riscossione delle quote associative, ma il rapporto sostanziale resta tra l’associato e la Federazione. La circolare richiama espressamente che l’Istituto non ha obblighi di esazione coattiva e non assume responsabilità verso terzi per l’applicazione degli atti convenzionali.
Modalità di versamento tramite F24
Il contributo associativo, stabilito annualmente dalla FLA, è versato dagli associati congiuntamente alla contribuzione obbligatoria in cifra fissa trimestrale. L’importo della quota associativa viene evidenziato nell’avviso di pagamento inviato dall’INPS, insieme all’indicazione della Federazione destinataria. La riscossione segue le stesse modalità e periodicità previste per i contributi previdenziali dovuti dagli associati.
Determinazione del contributo e termini di comunicazione
L’ammontare del contributo associativo, in misura fissa capitaria e anche differenziata per provincia, è stabilito annualmente dalla FLA e notificato all’INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ciascun anno. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.
Identificazione degli associati e acquisizione delle deleghe
La FLA presenta alle strutture periferiche INPS, in base al codice di avviamento postale, gli elenchi delle deleghe alla riscossione sottoscritte dagli associati e autenticate dall’organizzazione territoriale. Le scadenze indicate sono il 15 ottobre e il 30 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, il 28 gennaio dell’anno stesso. Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti solo dall’anno successivo. Se nel corso dell’anno pervengono all’INPS più deleghe per diverse organizzazioni sindacali, nessuna viene presa in considerazione ai fini della riscossione.
Supporti magnetici, abbinamento e revoche
Per la riscossione di ciascun anno la FLA trasmette alla Direzione Generale INPS, entro il 30 settembre e il 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno stesso, i supporti magnetici con i dati dei nuovi associati e delle revoche. I supporti devono contenere i dati identificativi della struttura territoriale competente, del Comune sede dell’impresa e gli elementi anagrafici e amministrativi dell’associato. L’INPS rende disponibili i dati alle strutture territoriali per la convalida e comunica alla Federazione, entro cinque giorni dal ricevimento dei supporti, i risultati dell’abbinamento e i nominativi non abbinati. Le revoche comunicate direttamente dall’associato all’INPS vengono acquisite entro tre mesi dal ricevimento e producono l’esclusione della quota dall’avviso di pagamento per l’esercizio successivo.
Rapporti finanziari, acconti e rendiconti
Entro il giorno 5 del mese successivo al termine di versamento della contribuzione trimestrale, l’INPS corrisponde alla FLA un acconto calcolato sulla base delle riscossioni complessive, ridotto di due punti percentuali, al netto del rimborso spese e dell’IVA. Successivamente, quando sono completate le elaborazioni relative alla singola emissione, l’Istituto definisce i rapporti finanziari senza interessi e trasmette un rendiconto con le quote riscosse, il rimborso spese, l’IVA, gli acconti e l’eventuale conguaglio a saldo, versando contestualmente quest’ultimo. Entro il mese successivo alla rendicontazione, fornisce anche l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.
Costi e oneri a carico della Federazione
La FLA si impegna a corrispondere all’INPS gli importi determinati in base alla revisione dei costi; fino ad allora restano applicabili quelli previsti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. Sono inoltre a carico della Federazione tutte le spese e ogni eventuale ulteriore onere, anche fiscale, inerente la convenzione.
Responsabilità, rapporti con gli associati e rinvio a precedenti istruzioni
L’INPS è esonerato da qualsiasi responsabilità verso gli associati, anche in caso di contestazioni sull’inclusione negli elenchi, e i rapporti conseguenti, incluse eventuali restituzioni di somme, devono essere gestiti direttamente tra la Federazione e gli interessati. Per le modalità attuative, la circolare rinvia alla circolare n. 205 del 1 ottobre 1998. Infine, l’Istituto si riserva di valutare, dopo un congruo periodo, la consistenza associativa della FLA in relazione al flusso complessivo delle deleghe, al fine di verificare la compatibilità dell’eventuale proroga con i propri fini istituzionali.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005 ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.
Punti principali
Stipula della convenzione e finalità
L’INPS ha stipulato con la Federazione Lavoratori Autonomi (FLA), in data 11 ottobre 2005, una convenzione ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per l’espletamento del servizio di riscossione dei contributi associativi. Il servizio è svolto attraverso il modello F24, con il versamento della quota associativa insieme alla contribuzione obbligatoria dovuta dagli associati.
Modalità di versamento e assenza di riscossione coattiva
Il contributo associativo annualmente stabilito dalla Federazione è versato dagli associati congiuntamente alla contribuzione obbligatoria e viene incluso nell’importo totale da versare con il mod. F24. La convenzione esclude espressamente per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva delle quote associative.
Costi, rimborsi e rapporti finanziari
La FLA corrisponde all’INPS un rimborso-spese regolato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. Gli adempimenti relativi alla tenuta e definizione dei rapporti finanziari con la Federazione, compresi quelli richiamati nel punto 3 della circolare, sono curati direttamente dalla Sede Centrale - Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA, e i rapporti sono definiti senza gravami di interessi.
Durata della convenzione e disdetta
La convenzione ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da notificare almeno entro il 30 giugno, ossia sei mesi prima della scadenza. Nel testo convenzionale è indicata anche la validità fino al 31 dicembre 2005 con rinnovo automatico annuale salvo disdetta nei termini.
Dati identificativi della FLA
La Federazione Lavoratori Autonomi ha sede a Roma, 00192, in Via degli Scipioni n. 132. Il codice fiscale indicato è 97291070585. I riferimenti bancari comunicati dalla Federazione sono: c/c n. 6511 presso Banca Popolare di Sondrio, Agenzia n. 3 di Roma; CAB 03203, ABI 05696, CIN R.
Identificazione degli associati e deleghe
L’identificazione degli associati avviene mediante elenchi e deleghe presentati dalla FLA alle strutture periferiche INPS competenti in base al codice di avviamento postale. Le deleghe devono essere sottoscritte dal singolo associato e autenticate dall’organizzazione territoriale della Federazione con firma del responsabile e timbro. I nominativi e le firme dei rappresentanti autorizzati devono essere depositati presso le strutture territoriali INPS competenti. Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti per l’INPS dall’anno successivo.
Termini per invio di elenchi e supporti magnetici
Per la prima iscrizione, la FLA presenta gli elenchi in duplice copia alle scadenze del 15 ottobre e del 30 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell’anno stesso. Per i dati informatizzati, la Federazione invia alla Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni i nastri magnetici con i dati dei nuovi associati e delle revoche entro il 30 settembre e il 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno stesso.
Contenuto dei supporti e abbinamento dei dati
I supporti magnetici devono contenere l’identificazione della struttura territoriale INPS competente, del Comune sede dell’impresa e i dati essenziali dell’associato: cognome e nome, data di nascita, codice INPS e relativo controcodice salvo nuove iscrizioni, indirizzo e CAP della sede dell’impresa, oltre a ogni altro elemento concordato tra le parti. L’INPS rende disponibili i contenuti alle strutture territoriali per la convalida delle deleghe e comunica entro cinque giorni i risultati dell’abbinamento, trasmettendo anche i nominativi non abbinati. L’Istituto non assume responsabilità quando supporti o deleghe non corrispondano ai dati d’archivio.
Revoca della delega
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega, la struttura territoriale provvede ad acquisirla entro tre mesi dal ricevimento. Conseguentemente, la quota associativa non viene più inclusa nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per l’esercizio successivo.
Liquidazione degli acconti e rendicontazione
Entro il giorno 5 del mese successivo al termine di versamento della contribuzione in cifra fissa trimestrale, l’INPS corrisponde alla FLA un acconto calcolato applicando all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione una percentuale determinata in base al rapporto tra riscossioni complessive e importi posti in riscossione, ridotta di due punti. In occasione della definizione dei rapporti finanziari, l’INPS trasmette un rendiconto con l’ammontare delle quote riscosse, il rimborso spese e l’IVA, gli acconti corrisposti e l’eventuale conguaglio a saldo, e versa contestualmente il relativo conguaglio.
Comunicazioni periodiche alla Federazione
Entro il mese successivo a quello di rendicontazione, l’INPS fornisce alla FLA l’elenco, su tabulato o supporto magnetico, degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi per la medesima emissione. Inoltre, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmette un prospetto riepilogativo della situazione finanziaria con riferimento alle emissioni contributive per le quali non è ancora stata ultimata l’acquisizione dei versamenti, indicando per ciascuna emissione l’importo annuo, gli acconti versati e l’ammontare delle quote associative riscosse suddivise per emissione.
Responsabilità e rapporti con gli associati
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso i titolari di impresa associati alla Federazione, anche in caso di contestazione dell’inclusione negli elenchi. I rapporti, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate per contributi associativi, restano direttamente tra le strutture provinciali della Federazione e gli associati interessati. La Federazione solleva inoltre l’INPS da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione.
Rinvio ad altre istruzioni e monitoraggio della convenzione
Per le modalità attuative della convenzione, l’indicazione degli associati nella fase di prima iscrizione e la disciplina delle revoche, la circolare rinvia alla circolare n. 205 del 1 ottobre 1998. L’INPS si riserva, dopo un congruo periodo dall’entrata in vigore, di valutare la consistenza associativa della Federazione in rapporto al flusso delle deleghe per verificare la compatibilità della proroga con i propri fini istituzionali.
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