Circolare numero 116 del 11-11-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare rivede i criteri applicativi dei benefici previdenziali per i lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine. In base alla nuova interpretazione ministeriale, il periodo di esposizione va moltiplicato per il coefficiente 1,5 sia per il diritto sia per la misura della pensione, correggendo quanto indicato nella precedente circolare n. 78/2004. Vengono inoltre disciplinate le ricostituzioni delle pensioni già liquidate e la decorrenza degli arretrati, non anteriore al 1° febbraio 2004. Le istruzioni operative saranno fornite con successivo messaggio.
Benefici previdenziali per i lavoratori ex ACNA di Cengio esposti a cloro, nitro e ammine
Benefici previdenziali per i lavoratori ex ACNA di Cengio esposti a cloro, nitro e ammine
La circolare interviene per riconsiderare l’applicazione dell’art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativo ai benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine. L’obiettivo è ridefinire l’entità del beneficio e adeguare le pensioni già trattate secondo la precedente circolare n. 78/2004.
Quadro normativo e chiarimento ministeriale
La legge n. 350/2003 stabilisce che i benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 sono estesi ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004. In un primo momento, con la circolare n. 78/2004, l’Istituto aveva interpretato la disposizione nel senso di applicare il coefficiente 1,25 solo per la misura della pensione e non per il diritto, tenendo conto delle modifiche introdotte dall’art. 47, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326.
Successivamente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 21 ottobre 2005, ha precisato che per individuare il contenuto del beneficio previdenziale si applica la disciplina vigente alla data del 2 ottobre 2003. In conseguenza di tale chiarimento, vengono modificati i criteri applicativi precedentemente forniti.
Entità del beneficio pensionistico
Per i lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio, il periodo di esposizione al rischio chimico da cloro, nitro e ammine deve essere moltiplicato per il coefficiente di 1,5. Il beneficio opera:
- ai fini della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica;
- ai fini della determinazione dell’importo della prestazione medesima.
La circolare precisa quindi che il coefficiente 1,5 sostituisce il precedente criterio del 1,25 limitato alla sola misura, estendendo l’efficacia del beneficio anche al diritto a pensione.
Ricostituzioni delle pensioni già liquidate
Le pensioni già liquidate o già ricostituite sulla base delle precedenti istruzioni devono essere ricostituite in conformità al nuovo criterio. In particolare, gli importi arretrati derivanti dalla nuova moltiplicazione dei periodi di esposizione per il coefficiente 1,5 devono essere riconosciuti con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2004, ossia dal mese successivo all’entrata in vigore della legge n. 350/2003.
La circolare chiarisce anche che gli arretrati sostituiscono quelli eventualmente già corrisposti in applicazione del coefficiente 1,25 ai soli fini della misura.
Procedure applicative
Le procedure di prima liquidazione e di ricostituzione delle pensioni sono state aggiornate per recepire il nuovo assetto dei benefici previdenziali. Tuttavia, le istruzioni operative di dettaglio non sono contenute nella circolare e saranno comunicate con un apposito messaggio successivo.
Indicazioni finali
Restano confermate, per quanto non modificato, le istruzioni contenute negli altri punti della circolare n. 78/2004. La circolare si limita quindi a correggere l’entità e l’ambito di applicazione del beneficio per i lavoratori ex ACNA di Cengio, con effetti anche sulle posizioni già definite.
Punti principali
Riconsiderazione della disciplina applicabile
La legge n. 350/2003, art. 3, comma 133, estende ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio i benefici previdenziali previsti per l’amianto. A seguito di un riesame della disposizione e della sua ratio, il Ministero del lavoro ha chiarito che la disciplina da applicare è quella vigente alla data del 2 ottobre 2003.
Entità del beneficio pensionistico
Per i lavoratori interessati, il periodo di esposizione al rischio chimico, indipendentemente dagli anni di esposizione, deve essere moltiplicato per il coefficiente di 1,5. Il beneficio opera sia ai fini della maturazione del diritto alla pensione sia ai fini della determinazione della misura della prestazione, modificando quanto in precedenza indicato nella circolare n. 78/2004.
Ricostituzione delle pensioni già liquidate
Le pensioni già liquidate o ricostituite sulla base della precedente istruzione, che prevedeva il coefficiente 1,25 solo ai fini della misura, devono essere ricostituite secondo il nuovo criterio del coefficiente 1,5 valido anche per il diritto. Gli arretrati derivanti dalla nuova applicazione spettano con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2004, cioè dal mese successivo all’entrata in vigore della legge n. 350/2003.
Aggiornamento delle procedure
Le procedure informatiche e amministrative per la prima liquidazione e per la ricostituzione delle pensioni sono state modificate per recepire i nuovi criteri. Le istruzioni operative dettagliate saranno comunicate con un apposito messaggio successivo.
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