Cassazione Penale, Ordinanza n. 38354/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il motivo è stato ritenuto non idoneo a superare la disciplina del rito cartolare applicato in appello, che escludeva la necessità di una partecipazione personale dell'imputato nei termini lamentati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Con l'unico motivo dedotto ha sostenuto di non essere stato posto nelle condizioni di partecipare all'udienza davanti al giudice di appello, neppure mediante videocollegamento, e ha ritenuto irrilevante che il difensore non avesse formulato richiesta di trattazione orale. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudizio di appello era stato trattato in camera di consiglio secondo il rito cartolare previsto dall'art. 23-bis del d.l. n. 137/2020, come convertito e modificato, e ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
La norma è richiamata come base del rito camerale cartolare applicato al giudizio di appello; secondo la Corte, in tale forma di trattazione non sussisteva il presupposto per accogliere la doglianza sulla mancata partecipazione personale dell'imputato.
legge 18 dicembre 2020, n. 176
È citata quale legge di conversione del decreto-legge che disciplina il rito cartolare.
Massime di principio
- Quando il giudizio di impugnazione è trattato in camera di consiglio con rito cartolare previsto dalla disciplina emergenziale richiamata, la censura relativa alla mancata partecipazione personale dell'imputato all'udienza è inammissibile se non si confronta con quel modello procedurale.
- La mancata richiesta di trattazione orale da parte del difensore può assumere rilievo nella verifica delle modalità di celebrazione dell'udienza, ma non basta, di per sé, a fondare una doglianza sull'omessa partecipazione personale dell'imputato se il procedimento era legittimamente soggetto a trattazione cartolare.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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