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Circolare

Circolare INAIL n. 10 del 25 gennaio 2011

Speciale assegno continuativo mensile ai superstiti. Sentenza Corte Costituzionale del 28 luglio 2010, n. 284. Modifica dell'art. 7, 1° comma, della Legge n. 248 del 5 maggio 1976 e successive modifiche e integrazioni.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 284 del 28 luglio 2010 sullo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti previsto dalla legge n. 248/1976. Viene modificata la decorrenza del termine di decadenza per la domanda: i 180 giorni non decorrono più dal decesso dell’assicurato, ma dalla comunicazione dell’INAIL ai superstiti della facoltà di presentare domanda. Sono riepilogate le condizioni soggettive e oggettive del beneficio, richiamati gli sviluppi normativi precedenti e fornite istruzioni operative e nuova modulistica per le sedi territoriali.

Speciale assegno continuativo mensile ai superstiti: effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 284/2010

Speciale assegno continuativo mensile ai superstiti e sentenza Corte Costituzionale n. 284/2010

La circolare interviene sul regime dello speciale assegno continuativo mensile ai superstiti previsto dalla legge n. 248 del 5 maggio 1976, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 284 del 28 luglio 2010. Il documento chiarisce l’effetto della pronuncia sul termine per la presentazione della domanda e fornisce istruzioni operative alle strutture INAIL, con aggiornamento della modulistica.

Quadro normativo di riferimento

La materia viene ricondotta al Testo Unico di cui al DPR n. 1124 del 30 giugno 1965, in particolare agli articoli 85, 122 e 123, e alla legge n. 248/1976, che ha istituito il beneficio in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale. Sono richiamate inoltre:

  • la legge n. 251 del 10 maggio 1982, art. 11;
  • il d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000;
  • la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 782;
  • le precedenti circolari e note operative INAIL richiamate nel quadro normativo.

Finalità e contenuto originario del beneficio

La legge n. 248/1976 prevedeva la concessione di uno speciale assegno continuativo mensile ai superstiti del lavoratore titolare di rendita diretta per inabilità permanente di grado non inferiore all’80%, liquidata ai sensi del Testo Unico, quando il decesso fosse avvenuto per cause non dipendenti dall’evento lesivo assicurato. La normativa prevedeva anche condizioni ulteriori e, soprattutto, l’obbligo per gli aventi diritto di presentare domanda entro 180 giorni dal decesso, a pena di decadenza.

Evoluzione normativa dei requisiti sanitari

La legge n. 251/1982 ha modificato la disciplina riducendo la soglia di inabilità permanente richiesta per l’accesso al beneficio dal 80% al 65%. Successivamente, la legge finanziaria 2007 ha previsto che, per gli infortuni sul lavoro verificatisi e per le malattie denunciate dal 1° gennaio 2007, il beneficio spetta ai superstiti dei titolari di rendita diretta con menomazione dell’integrità psicofisica non inferiore al 48%, calcolata secondo il nuovo regime del danno biologico introdotto dall’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000.

Effetti della sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 284/2010, ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui non imponeva all’Istituto assicuratore di avvertire i superstiti della facoltà di presentare domanda per ottenere lo speciale assegno. La conseguenza principale è la modifica del dies a quo del termine decadenziale: i 180 giorni non decorrono più dalla data del decesso dell’assicurato, ma dalla data in cui i superstiti ricevono la comunicazione dell’INAIL.

Istruzioni operative per le sedi INAIL

In caso di morte del titolare di rendita diretta con grado di menomazione pari o superiore a quello previsto dall’art. 7 della legge n. 248/1976 e successive modificazioni, l’INAIL deve:

  • avvisare i superstiti della facoltà di proporre domanda;
  • indicare espressamente che la domanda va presentata entro 180 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza;
  • considerare il termine decadenziale decorrente dal ricevimento della comunicazione, e non dal decesso.

La circolare precisa che, in assenza della comunicazione, l’Istituto non può opporre agli aventi diritto la decadenza per decorso del termine di 180 giorni.

Prescrizione del diritto

Diversamente dal termine di decadenza, la comunicazione ai superstiti non rileva ai fini della prescrizione. Il termine triennale di prescrizione resta regolato dai principi generali e va individuato con riferimento alla data del decesso oppure, se successiva, alla data di conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto. La nuova disciplina si applica ai casi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, sempre che il diritto non risulti già prescritto ai sensi dell’art. 112 del Testo Unico.

Nuova modulistica

Per agevolare e uniformare l’attività delle Unità territoriali vengono predisposti:

  • il modulo di comunicazione da inviare ai superstiti (Mod. 40-Prestazioni);
  • il modulo di domanda da compilare dagli aventi diritto e da allegare alla comunicazione (Mod. 40-Prestazioni-Allegato 1);
  • il modulo aggiornato per la verifica annuale dei requisiti (Mod. 40-Prestazioni-Allegato 2).

Rinvio alle istruzioni precedenti

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella circolare, restano ferme le istruzioni già impartite in precedenza e richiamate nel quadro normativo.

Punti principali

Quadro normativo e oggetto del beneficio

La circolare richiama il DPR n. 1124/1965, la legge n. 248/1976, la legge n. 251/1982, il d.lgs. n. 38/2000, la legge n. 296/2006 e la giurisprudenza costituzionale intervenuta sul beneficio. Lo speciale assegno continuativo mensile spetta ai superstiti del coniuge e dei figli del lavoratore titolare di rendita diretta per inabilità permanente, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa.

Requisiti originari e modifiche legislative

La legge n. 248/1976 aveva previsto il beneficio per i superstiti del titolare di rendita diretta con inabilità permanente non inferiore all’80%, liquidata ai sensi del Testo Unico, deceduto per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale. La legge n. 251/1982 ha ridotto la soglia al 65%. La legge finanziaria 2007 ha ulteriormente previsto, per infortuni e malattie denunciate dal 1° gennaio 2007, l’accesso al beneficio per i superstiti dei titolari di rendita con menomazione dell’integrità psicofisica non inferiore al 48%, calcolata secondo il nuovo regime del danno biologico.

Termine di domanda e pronuncia della Corte Costituzionale

Prima dell’intervento della Corte, la domanda doveva essere presentata entro 180 giorni dal decesso dell’assicurato, a pena di decadenza. Con la sentenza n. 284 del 28 luglio 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non imponeva all’INAIL di avvisare i superstiti della facoltà di proporre domanda. Ne consegue che il termine di 180 giorni decorre dalla comunicazione dell’Istituto ai superstiti e non più dalla data del decesso.

Istruzioni operative per l’INAIL e per i superstiti

Nei casi di morte del titolare di rendita diretta per cause non dipendenti da infortunio o malattia professionale, l’INAIL deve comunicare ai superstiti la possibilità di presentare domanda, con espresso avviso della decadenza in caso di mancata presentazione entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se la comunicazione non viene inviata, l’Istituto non può opporre il termine decadenziale agli aventi diritto.

Prescrizione e ambito di applicazione temporale

La circolare precisa che la data di ricevimento della comunicazione non incide sul termine triennale di prescrizione, che resta ancorato al decesso dell’assicurato o, se successiva, alla conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto secondo i principi generali. La nuova disciplina si applica a tutti i casi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, purché il diritto non sia già prescritto ai sensi dell’art. 112 del Testo Unico.

Nuova modulistica e rinvio alle istruzioni precedenti

Per uniformare l’attività delle sedi territoriali vengono predisposti un modulo di comunicazione ai superstiti, un modulo di domanda da compilare dagli aventi diritto e un modulo aggiornato per la verifica periodica dei requisiti. Per quanto non disciplinato dalla circolare restano ferme le istruzioni precedenti richiamate nel quadro normativo.

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