Circolare INAIL n. 11 del 25 gennaio 2011
Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare stabilisce che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, i premi assicurativi per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale sono calcolati sulle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto 3 dicembre 2010 e riportate in allegato. Precisa l’ambito territoriale di esclusione, individuando i Paesi UE, SEE/Svizzera e quelli con convenzioni di sicurezza sociale, e indica che le retribuzioni mensili sono frazionabili in 26 giornate in caso di assunzione, cessazione o trasferimento nel corso del mese. Per i lavoratori inquadrati per fasce retributive, la base imponibile va determinata confrontando la fascia nazionale corrispondente.
Retribuzioni convenzionali 2011 per lavoratori italiani in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale
Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali 2011
La circolare disciplina, per l’anno 2011, la determinazione della base imponibile INAIL dei lavoratori italiani impiegati all’estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Le retribuzioni convenzionali mensili da utilizzare sono quelle fissate dal decreto 3 dicembre 2010 e riportate nelle tabelle dell’allegato.
Quadro normativo di riferimento
La materia è ricondotta principalmente al decreto-legge n. 317 del 31 luglio 1987, convertito con modificazioni nella legge n. 398 del 3 ottobre 1987, che prevede la tutela assicurativa dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale e stabilisce che le retribuzioni convenzionali siano determinate annualmente con decreto ministeriale. La circolare richiama inoltre il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, in particolare l’articolo 4, comma 1, relativo ai lavoratori dell’area dirigenziale, e l’articolo 7, nonché il decreto ministeriale 3 dicembre 2010 che determina le retribuzioni convenzionali per il 2011.
Ambito di applicazione
Le retribuzioni convenzionali si applicano esclusivamente ai lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale, anche se parziali. Restano quindi esclusi:
- gli Stati membri dell’Unione europea;
- gli Stati soggetti alla normativa comunitaria di sicurezza sociale, ossia Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera;
- gli Stati con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale, elencati nella circolare.
La circolare specifica, inoltre, i riferimenti alla normativa comunitaria applicabile per UE, SEE e Svizzera, nonché alcune precisazioni sugli effetti della sospensione/sostituzione di accordi bilaterali con Slovenia e Svizzera.
Frazionabilità delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali mensili possono essere frazionate in 26 giornate nei casi di:
- assunzione nel corso del mese;
- risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del mese;
- trasferimento da o per l’estero intervenuto nel corso del mese.
Decorrenza e modalità di calcolo
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 il calcolo dei premi assicurativi per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto 3 dicembre 2010. Le prestazioni devono essere ragguagliate a tali retribuzioni secondo i criteri vigenti.
Lavoratori con fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione va determinata confrontando la fascia di retribuzione nazionale corrispondente indicata nelle tabelle allegate.
La circolare chiarisce anche che la retribuzione nazionale è costituita dal trattamento economico mensile previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria, diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero.
Punti principali
Oggetto e base normativa
La circolare riguarda i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale e aggiorna per il 2011 le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei premi. Il riferimento principale è il decreto-legge n. 317/1987, convertito nella legge n. 398/1987, integrato dal decreto legislativo n. 38/2000 e dal decreto ministeriale 3 dicembre 2010.
Ambito territoriale di applicazione
Le retribuzioni convenzionali valgono solo per i Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Sono esclusi dall’ambito di applicazione gli Stati membri dell’Unione europea, i Paesi soggetti alla normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera) e gli Stati con convenzioni bilaterali di sicurezza sociale indicate nella circolare.
Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni convenzionali mensili possono essere frazionate in 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da o per l’estero intervenuti nel corso del mese.
Decorrenza e criterio di calcolo
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 il calcolo dei premi per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari deve essere effettuato sulle retribuzioni convenzionali determinate dal decreto 3 dicembre 2010. Le prestazioni devono essere ragguagliate a tali retribuzioni secondo i criteri vigenti.
Lavoratori con fasce di retribuzione
Per i lavoratori soggetti a fasce retributive, la retribuzione convenzionale imponibile va determinata confrontando la fascia di retribuzione nazionale corrispondente indicata nelle tabelle allegate. La retribuzione nazionale è definita come trattamento economico mensile previsto dal contratto collettivo, diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti dalle parti ma con esclusione dell’indennità estero.
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