Cassazione Penale, Ordinanza n. 16800/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano sostanzialmente reiterativi di censure già vagliate e respinte in appello e che la motivazione sulla congruità della pena era immune da censure. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state disposte le conseguenze processuali previste per l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 giugno 2025. Le censure investivano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: mancata concessione delle attenuanti generiche, determinazione della pena, mancato riconoscimento del vincolo della continuazione e mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze riproducono questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette; inoltre, la pena ridotta è stata ritenuta congrua in relazione alle modalità gravi di consumazione del reato. Il testo non indica il reato specifico oggetto di condanna.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce e gli effetti processuali previsti dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e logicamente corretta.
- La valutazione sulla concedibilità delle attenuanti generiche, sul riconoscimento della continuazione, sulla sospensione condizionale e sulla quantificazione della pena è sottratta a censura quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
- La congruità della pena può essere confermata valorizzando le modalità particolarmente gravi della consumazione del reato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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