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Sentenza

Sentenza del 03/08/2016 n. 16192 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato gli atti di contestazione relativi a IVA, IRPEF e IRAP per gli anni 1998, 1999 e 2000, emessi a seguito del recupero a tassazione di ricavi non dichiarati accertati dalla Guardia di Finanza. Dopo una parziale riduzione della percentuale di ricarico da parte della Commissione Tributaria Provinciale, la Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente il ricorso. In Cassazione la contribuente ha proposto tre motivi, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione, ma ha formulato un unico quesito generico e non adeguato ai singoli motivi.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. I motivi non erano accompagnati da quesiti di diritto specifici, collegati ai fatti di causa e idonei a individuare la regola giuridica asseritamente violata. Inoltre, per le censure relative al vizio di motivazione, mancava il necessario quesito di fatto o momento di sintesi. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Prevedeva, per i ricorsi per cassazione soggetti alla sua applicazione temporale, la formulazione di uno specifico quesito di diritto per i motivi fondati sui nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c. e di un momento di sintesi per il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5.

    Ogni motivo di ricorso doveva contenere un quesito autonomo, specifico e riferito alla concreta controversia. Un quesito generico, astratto o meramente diretto a ottenere l'accoglimento del motivo rendeva il ricorso inammissibile.

  • Art. 360 c.p.c.

    I motivi del ricorso erano ricondotti ai nn. 3 e 5 della disposizione.

    Le violazioni di legge e i vizi della motivazione dovevano essere dedotti rispettando gli specifici requisiti formali previsti, all'epoca, dall'art. 366-bis c.p.c.

  • Art. 384 c.p.c.

    Il quesito di diritto deve consentire l'enunciazione di un principio di diritto.

    Il quesito deve porre la Corte nella condizione di formulare una regola giuridica applicabile anche a casi analoghi, non limitandosi a sollecitare una valutazione generica della fondatezza della censura.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47

    Ha disposto l'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. con efficacia dal 4 luglio 2009.

    La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 366-bis c.p.c. perché la sentenza impugnata era stata pubblicata prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice.

Massime di principio

  • Quando una norma processuale impone requisiti formali per il ricorso, il mancato rispetto di tali requisiti può comportare l'inammissibilità senza esame del merito della controversia.
  • In presenza di più motivi di ricorso, ciascun motivo deve essere accompagnato da una censura autonoma, chiara e specifica, collegata ai fatti accertati e alla decisione impugnata.
  • Un quesito di diritto non può essere generico, astratto, tautologico o limitarsi a chiedere l'accoglimento del ricorso: deve indicare quale regola è stata applicata dal giudice e quale diversa regola si chiede alla Corte di applicare.
  • Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre indicare con precisione il fatto controverso, l'omissione o contraddizione motivazionale e il motivo per cui la motivazione sarebbe inidonea a sostenere la decisione.
  • Il giudizio di cassazione è principalmente un giudizio di legittimità: non è sufficiente contestare genericamente la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità determina normalmente la soccombenza processuale del ricorrente e la sua condanna al pagamento delle spese.

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