Sentenza del 20/07/2015 n. 4292 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Studi di settore - Omessa dichiarazione ricavi - Idoneità degli studi di settore a costituire prova a se stante - Precedente instaurazione del contradditorio - Grave incongruenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento con cui l'Amministrazione aveva ricostruito i ricavi sulla base dello scostamento tra quanto dichiarato e i risultati degli studi di settore, sostenendo che tali studi non fossero sufficienti, da soli, a dimostrare l'omessa dichiarazione dei ricavi. La questione riguardava in particolare la rilevanza della grave incongruenza e del previo contraddittorio con il contribuente.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta fondata. Gli studi di settore, elaborati per individuare le condizioni effettive di operatività dell'impresa e i ricavi ragionevolmente attribuibili all'attività, possono costituire una prova autonoma quando evidenziano una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi. In presenza di un regolare contraddittorio preventivo, volto a verificare la compatibilità tra la concreta capacità reddituale del contribuente e i dati degli studi, non è necessaria un'ulteriore integrazione probatoria per contestare l'omessa dichiarazione dei ricavi.
Norme richiamate
Ha previsto l'elaborazione degli studi di settore come strumento per individuare le condizioni di effettiva operatività delle imprese e determinare i ricavi ragionevolmente attribuibili alle diverse attività economiche.
Art. 62-sexies della legge n. 427/1993
Consente di fondare l'accertamento anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 26638/2009
Il contraddittorio con il contribuente è essenziale per verificare l'applicabilità concreta degli studi di settore e la loro adeguatezza rispetto alla situazione individuale; se il contraddittorio è stato regolarmente svolto e permane una grave incongruenza, lo scostamento può sostenere l'accertamento.
Massime di principio
- Gli studi di settore non devono essere applicati in modo meramente automatico: l'Amministrazione deve verificare la concreta situazione economica e operativa del contribuente.
- Il contraddittorio preventivo consente al contribuente di fornire elementi specifici idonei a spiegare lo scostamento rispetto ai risultati degli studi.
- Quando, dopo il contraddittorio, permane una grave e non giustificata incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli stimati, lo scostamento può costituire prova sufficiente dell'evasione o dell'omessa dichiarazione dei ricavi.
- Per contestare efficacemente un accertamento basato sugli studi di settore, il contribuente deve fornire circostanze concrete e documentate relative alla propria attività, non una semplice contestazione astratta dell'affidabilità dello strumento.
- La regolare instaurazione del contraddittorio rafforza la legittimità dell'accertamento, mentre la sua omissione o un contraddittorio solo apparente può incidere sulla validità della pretesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 lug 2015Sentenza del 20/07/2015 n. 90 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 20 lug 2015Sentenza del 20/07/2015 n. 91 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 20 lug 2015Sentenza del 20/07/2015 n. 224 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 20 lug 2015Sentenza del 20/07/2015 n. 225 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 20 lug 2015Sentenza del 20/07/2015 n. 571 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 20 lug 2015Sentenza del 20/07/2015 n. 1601 - Comm. Trib. Prov. Genova
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →