Ordinanza n. 11373/2026 - Roma, Sezione 1B
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA del Decreto Ministeriale n. -OMISSIS-, datato 24 marzo 2026, emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, notificato al ricorrente in data 27 marzo 2026 a mezzo della Stazione Carabinieri di San Giorgio Ionico, con il quale è stata inflitta al Primo Maresciallo della Marina Militare -OMISSIS- la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, con conseguente cessazione del rapporto di impiego con l’Amministrazione e iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa in congedo della Marina Militare senza alcun grado;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che ha inflitto la perdita del grado per rimozione, con cessazione del rapporto di impiego e iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa in congedo senza grado
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il decreto ministeriale notificatogli il 27 marzo 2026, con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione. Il TAR ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di incompetenza territoriale e lo ha sottoposto al contraddittorio nella camera di consiglio. La questione decisiva concerne l’individuazione del foro competente: poiché il provvedimento aveva già determinato l’espulsione del ricorrente dai ranghi della Marina Militare, il ricorso è stato proposto quando il rapporto di servizio era cessato, con conseguente inapplicabilità del foro speciale relativo al personale in servizio. Secondo il giudice, trova quindi applicazione il criterio generale dell’ambito territoriale in cui si producono gli effetti del provvedimento, individuato, per il provvedimento individuale controverso, nel luogo di residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso, ossia San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato d’ufficio la propria incompetenza territoriale. Ha ritenuto prevalente il criterio previsto dall’art. 13 c.p.a. dell’ambito territoriale in cui si producono gli effetti del provvedimento rispetto al criterio riferito all’autorità emanante. Il foro speciale relativo al rapporto di servizio non è stato applicato perché, al momento della proposizione del ricorso, il ricorrente era già stato espulso dai ranghi e il rapporto di servizio era cessato. Poiché il ricorrente risiede in San Giorgio Ionico, è stato indicato come giudice competente il TAR Puglia. Il giudizio dovrà essere riassunto davanti a tale giudice nei modi e nei termini perentori previsti dall’art. 15 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
ambito territoriale in cui si producono gli effetti del provvedimento controverso
Per i provvedimenti individuali, il criterio territoriale dell’ambito in cui si producono gli effetti diretti prevale sul criterio riferito all’autorità emanante; nel caso concreto tale ambito è stato individuato nel luogo di residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso.
art. 15 c.p.a.
La causa deve essere riassunta davanti al giudice indicato come competente nei modi e nei termini perentori stabiliti dalla disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Quando un provvedimento disciplinare espulsivo ha già prodotto la cessazione del rapporto di servizio prima della proposizione del ricorso, non trova applicazione il foro speciale collegato al rapporto di servizio; si applica il criterio territoriale generale previsto dall’art. 13 c.p.a.
- Per un provvedimento individuale, ai fini della competenza territoriale, l’ambito circoscritto in cui si producono gli effetti diretti del provvedimento prevale sul foro dell’autorità emanante e può essere individuato nel luogo di residenza dell’interessato al momento della proposizione del ricorso.
- La competenza territoriale prevista dall’art. 13 c.p.a. è assolutamente inderogabile ed è rilevabile d’ufficio, in quanto attiene a esigenze di ordine pubblico processuale, alla razionale distribuzione dei carichi giudiziari e alla precostituzione per legge del giudice naturale.
- Quando il giudice dichiara la propria incompetenza territoriale e indica il TAR competente, il giudizio deve essere riassunto davanti a quest’ultimo nei modi e nei termini perentori previsti dall’art. 15 c.p.a.
Come è indicizzato
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